Sentenza d'Appello: Validità Lodo Arbitrale Consorzio-Geom. Alberto per Costruzione Canale (1922-1926).
attivita' legali 1926-30-3.pdfIl documento traccia una complessa vertenza legale e arbitrale (1922-1926) tra il Consorzio irriguo di Saint Pierre-Villeneuve e il Geometra Alberto Giovanni, riguardante la costruzione di un canale. La disputa ha coinvolto inadempienze contrattuali, ritardi e richieste di risarcimento, culminando in un lodo arbitrale a favore del Geometra Alberto. Il Consorzio ha impugnato il lodo e le successive sentenze del Tribunale di Ivrea, ma la Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 25 agosto 1926, ha sostanzialmente confermato la validità del lodo arbitrale e la competenza degli arbitri, condannando il Consorzio al pagamento delle somme e delle spese legali. La decisione è stata poi seguita da atti di notifica e pignoramento per l'esecuzione forzata.
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241 In nome di S. M. Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia La Corte D'Appello di Torino Sezione 1ª composta in udienza Del 19-1-1926 nelle per- -sone Delli Ill.mi Signori: De Antoni Cav. Uff. Emilio - Presidente Garitta Grand Uff. Alfredo - Consigliere Burzio Cav. Uff. Giuseppe - " Garino Cav. Uff. Clemente - " Delle Donne Cav. Uff. Michele - " Ha pronunziato la seguente Sentenza nelle Due cause sommarie D'appello Del Consorzio irriguo di Saint Pierre-Villeneuve con sede in Saint Pierre in persona Del Presidente 29/3.26 Del Consiglio D'Amministrazione Sig. Lubor Gra- -ziano rappresentato in causa Dal Proc. Avv. Maurizio Corrigiotti per Deleghe 11-11-1925- appellante in entrambe le cause contro Alberto Geom. Giovanni residente in Torino cliente Del Proc. Menfis Avv. Paolo per Delega 19-10-1925-appellato in entram- -be le cause C. A. L.6 CORTE APPELLO TORINO CANCELLERIA N. 1146 R. Copia N. ____ R. Pr. Fogli N. 6 / 36 Diritti copia 1 / 16 Tassa Quiet. -> 10 TOTALE L. 59.10 All'As Milenia (signature) (Stamp: Marchio Registro Cent. Dieci)
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Conclusioni Il Procuratore M. Torrigiotta per il con- sorzio appellante chiese e concluse: Nella prima causa: Piaccia alla Corte Ecc. - Reietta ogni contraria istanza ed eccezione, previa unione del presente appello con quello proposto dal Consorzio contro la Sentenza 325 Luglio 12- Agosto 1925 del Tribunale di Ivrea. - In riforma della appellata Sentenza del detto Tribunale 25 Luglio 12 Agosto 1925. Previa unione delle due cause decisa dal Tri- bunale con le dette Sentenze. - Dichiarare la nullità del precetto 20-3-1925 di cui in atti. Con i danni a liquidarsi e con le spese. Nella seconda causa: - Piaccia alla Corte Ecc. - Reietta ogni con- traria istanza ed eccezione. - Previa unione dei due appelli e previa unio- ne delle cause di opposizione a precetto e di merito state decise dal Tribunale di Ivrea con separate sentenze. - In riforma della appellata Sentenza del Tribunale di Ivrea 25 Luglio 12 Agosto 1925. 2 Dichiarare nullo a sensi di legge il lodo 9-3- -1925 per cui è lite e dichiararsi quindi che la competenza a conoscere di tutte le divergen- ze state nullamente decise in sede arbitrale spetta al magistrato ordinario, davanti a cui le parti dovranno provvedere. - Con le spese di primo e di secondo grado. - Il Procuratore Avv. Paolo Merfio nell'in- teresse dell'appellato Alberto Geor. Giovanni, chiese e concluse: Nella prima causa: Rigettato ogni contraria istanza per l'unione del presente giudizio di appello ad altro giudizio di appello contro altra sentenza pure promossa dall'appellante Consorzio contro il Geometra Alberto. Confermare la sentenza appellata del Tri- bunale di Ivrea. - Col favore delle spese. - Nella seconda causa: Rigettato ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e respinta particolarmente l'istan- za per l'unione del presente giudizio d'appello ad altro giudizio d'appello pure promosso dal l'appellante Consorzio contro il Geom. Alberto. 3
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Confermarse la Sentenza appellata Del Tribunale D’Ivrea. Col favore delle spese La Corte Vista in udienza la relazione e discussione Della causa. - Con rogito Mariuz 14-2-1922 il Consor- zio irriguo De Saint Pierre-Villeneuve affi- dava al Geometra Alberto Giovanni la costrn- zione di un tronco di canale specificato in det- to rogito e tra l'altro si conveniva all'art. 21 – Di detto rogito quanto segue: – sorgendo contro- versie tra l'amministrazione e l'appuntare Dei lavori le parti dichiarano di sottomettersi al giudizio di tre arbitri da nominarsi uno Da ciascuna delle parti interessate, mentre il terzo sarà nominato Dai Due primi e in di- fetto Dal Sig. Presidente del Tribunale Di Ivreia! - I lavori non potranno venire sospesi o ral- lentati dalla controversia le parti rinunciano formalmente di avere altre vie per la soluzione Della controversia. Gli arbitri Decideranno come amichevoli compositori senza formalità Di procedura. – Convenivano inoltre le parti che dopo l'ultimazione Dei lavori se ne sarebbe seguito il collaudo, dalla ultimazione Dei la- - vori il conto dei quali entro 4 mesi dalla ul- timazione loro sarebbe stato comunicato alla impresa per le sue osservazioni. – L'eventualità prevista Dall'art. 21 del ro- gito Mariuz si verificava poichè numerose contestazioni sorgevano in dipendenza della liquidazione finale del collaudo avvenuto il 21 Maggio 1924 ad opera dell'Ing. Giuseppe Borello. – Durava il Presidente del Consorzio con atto 15 Novembre 1922 Diffidava il geometra Alberto ad operare ed eseguire tutti i patti del contratto Mariuz e a rimborsare all'amministrazione Del Consorzio Dal 15-6-1922 la penalità Di L 200 giornaliere per ogni giorno di ritardo nella esecuzione ed ultimazione Dei lavori oltre le spese Di assistenza e di Direzione Dei lavori ed oltre al risarcimento Dei danni alla proprietà Dei consorziati per la mancata ultimazione Dei lavori alla Data stabilita. A sua volta il Geom. Alberto con atto 8-12- 1922 controdiffidava il Consorzio in persona Del suo Presidente a rifondere il danno formatio- gli Dalla inosservanza dei patti Del Consorzio stesso Della clausola contrattuale i riguardo a
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Determinati fatti -mente lo stesso Geom. Alberto con atto 23 Luglio 1924 notificava al Consorzio una istan- -za per la costituzione del giudizio arbitrale in conformità della clausola contenuta nel regito Marconi, notificava all'Ing. di aver nomi- -nato ad arbitro l'Avv. Giuseppe Boggio e che l'arbitrato era promosso per la decisione delle controversie che precisava ed elencava in nu- -mero di quindici, includendo al n. 12 la seguente: -, se non debba essere annullata l'applicazione da lui fatta dal collaudatore di - una penalità di L. 34.600 per ritardo nella ultimazione dell'appalto. Con deliberazione 3 Agosto 1924 il Consorzio, dato atto che il Geom. Alberto aveva scelto a suo arbitro l'Avv. Giuseppe Boggio, mentre si riservava di far valere nel suo atto di contro- -diffida e successivamente in fede di giudizio arbitrale le proprie ragioni ed eccezioni che di questo nominava a suo arbitro l'Ing. Au- -gusto Valtarelli coi poteri diretti ed obblighi joanciti dal contratto e capitolato. In conseguenza di ciò con scrittura 20 Ot- -tobre 1924 debitamente registrata, dopo essersi 6 L.6 premesso che fra le parti erano insorte contro- -versie per le quali con atto 23 Luglio 1924 il Geom. Alberto aveva instato la decisione ar- -bitrale e aveva nominato il suo arbitro, che a sua volta il Consorzio con deliberazione 3 A- -gosto 1924 aveva nominato il proprio arbitro e che i due arbitri, così nominati si erano con- -cordati per la nomina del terzo arbitro nella persona dell'Ing. Mario Ascatti, si dichiarava regolarmente costituito il collegio arbitrale, domandandosi allo stesso la risoluzione di tutte le controversie proposte dal Geom. Alberto col suo atto 29 Luglio 1924. Compare le parti avanti gli arbitri, il Consorzio chiedeva respingesi le domande del Geom. Alberto e in via riconvenzionale da costui condanna a pagare L 34.600, penale a lui applicata dal Direttore dei lavori, nonchè lire 580.870 per l'inadempienza dell'opera nel tem- -po contrattuale, a sua volta il Geom. Alberto mentre insisteva per l'accoglimento delle sue do- -mande, chiedeva fosse respinta la domanda di applicazione di penalità per ritardo in lire 34.600. e di danni conseguenti in L 580.870. Gli arbitri dopo aver con sentenza interlocu- 7
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storia. Disposto per intanto un acceppo sulla località a mezzo di uno di essi, con sentenza Definitiva 9-3-1925 facendo uso dei poteri di amichevole compositore, condannavano il Consorzio a pagare oltre il saldo di L 60,15 liquidato dal collaboratore, la somma di lire 192891 cogli interessi e si dichiaravano incompetenti a giudicare la domanda riconvenzionale del Consorzio di risarcimento danni per il ritardo nel compimento dell'opera, ritenendo che tale questione esulasse dai fini del mandato loro conferito. Il Geom. Alberto il 20-5-1925, notificava la Sentenza arbitrale prodotta, il verbale di deposito e il decreto del Pretore che la rendeva esecutiva e in base alla stessa intimava precetto mobiliare per il pagamento della somma di L 19551,70. Il Consorzio convenne in giudizio che già con atto 6-5-1925 aveva citato avanti il Tribunale di Ivrea il geom. Alberto per sentire dichiarata la nullità del lodo arbitrale 6 Maggio 1925 e la competenza a giudicare del magistrato ordinario; si rendeva con atto 11-6-1925 opponente al precetto mobiliare intimato gli avanti lo stesso Tribunale di Ivrea; chiedendo previa unione delle Due cause, fosse dichiarata la nullità del precetto stesso. Le Due cause procedevano separate avanti il Tribunale, il quale pronunciava Due sentenze, pubblicate all'udienza del 12 Agosto 1925: colla prima delle quali respingeva l'unione delle stesse, respingeva l'azione di nullità proposta dal Consorzio contro il lodo e lo condannava nelle spese; e colla seconda, respingeva pure l'unione delle due cause, respingeva l'opposizione al precetto che mandava ad eseguire, ponendo le spese pure a carico del Consorzio. Da queste sentenze con distinti atti di citazione in data 16-10-1925, interponeva appello il Consorzio a questa Corte. Si costituivano regolarmente in causa le parti e all'Udienza di spedizione delle Due cause prendevano le conclusioni sopra trascritte. Ciò esposto in linea di fatto, considera la Corte che la riunione delle due cause non può seriamente essere contrastata. Posto che la causa di nullità del lodo fu portata innanzi ai primi giudici contemporanea-
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-mente a quella di nullità del precetto e posto che l'esito della prima, se favorevole all'attore influisce di necessità sull'esito della seconda un'unica trattazione cumulativa delle due cause necessariamente si impone e ciò per evitare che eventualmente con una sentenza possa essere accolto il gravame di nullità del lodo e con un'altra che non potrebbe tener conto di quella annullare il lodo, possa essere invece respinto il gravame di nullità del precetto, nullità fatto valere non per ragioni di merito ma procedurali. Non s'ha dubbio pertanto che tra i due giudizi corre una intima cor- -relazione che non per ragioni di necessità assoluta, certo per ragione di utilità processuale ai fini dell'economia dei giudizi, si impone che i due giudizi siano contemporaneamente es- -aminati e decisi – Comunque siffatta per la loro riunione che due cause abbiano comune uno dei loro ele- -menti costitutivi (oggetto, persone e causa petendi) se il giudice riconosca che sia richiesta non solo da ragioni di opportunità, ma altresì dal fatto che dalla decisione di una di esse dipende la decisione dell'altra. 10 Dichiarato quindi la riunione delle due cause e passando così all'esame della nullità del lodo, si osserva che il Tribunale ha di- -chiarato che la domanda di risarcimento dei danni per ritardo giustamente non fu presa in considerazione dagli arbitri perchè essa non era compresa nelle controversie pro- -poste coll'atto 23 Luglio 1923 dal geometra Alberto, essa era bensì compresa con altra do- -manda riconvenzionale (nullità per ritardo) pro- -posta dal Consorzio e richiamata nel compro- -messo; gli arbitri però, come amichevoli compositori, non erano tenuti a seguire la norma di cui all'art. 100 n. 3 Cod. proc. civ. per quanto se in conformità tale norma a- -vesse deciso anche su tale oggetto, non sarebbero incorsi in nullità. Si duole il Consorzio di siffatta motivazione dopo aver rilevato che secondo il Tribunale gli arbitri quali amichevoli compositori avrebbero potuto dare al loro giudizio una estensione mag- -giore o minore a seconda che ad essi sia piaciuto, fa presente che la questione deve essere decisa colle regole proprie della interpretazione dei contratti nel senso che la nullità o validità di un lodo che sia 11
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impugnato per non aver deciso su tutte le questioni comprese nel compromesso. Dipende Dal vedere se la questione il cui esame fu omesso dagli arbitri rientrava o meno nel mandato Degli arbitri che rientrasse nel compromesso il Consorzio afferma – perché a parte la trattazione svolgeva avanti gli arbitri – perché non Degli in fede di rendiconto discuso su tutte le Divergenze a cui si prestava il contratto, il giudizio arbitrale doveva logicamente pronunciare su tutte le controversie che rientravano nella esecuzione Dell’opera affidata al Geom. Alberto – e perché costituendo la domanda di risarcimento dei danni complemento di quella di penalità per ritardo si erano non per ragioni di necessità processuale a sensi dell’Art. C.P.C. ma per ragioni di connessione – promiscri gli arbitri decidere anche di Pale questione. Osserva la Corte che siccome il giudizio arbitrale ha suo fondamento nella volontà delle parti, gli arbitri quali giudici di eccezione, non possono esercitare alcuna autorità all’infuori di quella che ad essi è stata espressamente conferita dalle parti (arbitri nihil extra compromissum facere possunt) Se quindi essi vanno oltre i limiti fissati dal compromesso, la loro pronunzia sarebbe inficiata di nullità. Ora sta di fatto che nelle diffide giudiziali scambiatesi tra le parti prima della stipulazione del compromesso arbitrale mentre si è dal Consorzio chiesta la liquidazione di penalità per il ritardo il risarcimento dei danni Del Geom. Alberto si è chiesta la rifusione dei danni consequenziali all’inosservanza da parte del Consorzio Delle clausole contrattuali e la reiezione di qualsiasi domanda di applicazione di multe per ritardo e pretese arbitrarie modifiche senza accennare quindi al risarcimento di nessun danno. Nella istanza Per arbitrato furono proposte dal Geom. Alberto i vari punti di questione e precisamente al n. 12 il quesito fu così impostato: “se non debba essere annullata la penalità di L 24600 applicata per il ritardo nella ultimazione dell’appalto. Ciò posto, poiché nella scrittura di compromesso fu convenuto che il collegio arbitrale deve procedere alla risoluzione di tutta la controversia proposta dal Geom. Alberto nel suo atto di diffida non quindi di tutte le divergenze che in sede di rendiconto le parti avevano potuto prospettare e in questo atto si faceva in ordine alla domanda di risarcimento dei danni per ritardo Deve si escludere che secondo il contenuto effettivo delle
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Le formule del compromesso rientrava nel potere degli arbitri il decidere sulla questione riflettente i detti danni e ritenere invece che il consorzio, a conoscenza delle pretese avversarie e quindi in grado di formulare nel suo compromesso le questioni che lo interessavano e che furono omesse dalla parte contraria, non avendo a ciò provveduto, non abbia più credito sotto porle al giudizio arbitrale. Sta il vero di fatto che durante il corso del procedimento arbitrale il consorzio ha riproposto la stessa questione del ritardo per i danni, in via riconvenzionale unita alla domanda di L. 34600 quale multa per il ritardo nella ultimazione dei lavori; chiedendo appunto lire 580870 a titolo di danni per ritardo nella esecuzione dei lavori e che il Geom. Alberto ha chiesto la registro dell'una e dell'altra domanda, – ma non può dirsi con ciò che tale fatto abbia avuto efficacia di estendere l'effetto del compromesso alla questione proposta dopo la stipulazione dello stesso e che in questo esplicitamente non fu richiamata. Non si esclude che l'accordo delle parti possa far sì che successivamente al compromesso siano sottomesse agli arbitri questioni nuove che nel compromesso non erano comprese e ciò perché le parti, creandosi in deroga della giurisdizione ordinaria il giudice, possa possono in ogni momento estendere la loro giurisdizione. Tale accordo però deve risultare da un regolare atto modificativo del compromesso, o quanto meno da dichiarazioni unilaterali di ambedue le parti consacrate nelle memorie loro agli arbitri nelle quali esse esprimono il loro consenso a che le controversie nuove siano demandate all'esame degli arbitri e ciò perché il compromesso non può ricavarsi da un unico atto contestuale delle parti, ma può ricavarsi anche da altri iscritti distinti da ciascuna delle parti e l'uno coll'altro colleganti. Il fatto però che una delle parti nelle sue memorie si sia limitata a discutere il fondamento di una domanda nuova proposta dalla parte avversaria, non può equivalere al consorzio suo scritto a che sia già estesa la portata del compromesso perché ciò possa costituire una presunzione che essa abbia rinunciato a far valere in seguito la eccezione di improponibilità della domanda; ma una presunzione non può dar vita, come fu autorevolmente detto, a vincolo compromissorio che tolga il diritto alle parti di eccepire la nullità del lodo in quanto il compromesso deve, a pena di nullità assoluta non sanabile, risultare nei modi di cui all'art. 11 C.p.c. e nello stesso modo devono risultare le ulteriori ampliazioni che al compromesso le parti.
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abbiano creduto. Si dice però che la domanda di risarcimento dei danni, costituendo complemento di quella della multa per ritar- do, doveva per ragione di connessione sostanziale pure giudicata dagli arbitri; e ciò perché la decisione dell'una dipendeva dalla decisione dell'altra. Questa ultima circostanza è vera, ma gli arbitri, che avuta necessa- riamente conoscenza delle diffide scambiateji tra le parti e quindi del tenore delle liti, hanno visto che nel compromesso veniva limitato il campo della controversia, restando loro sottratta la questione concernente la do- manda dei danni poiché non richiamata. Dovevano necessariamente ritenere che le parti non abbiano cre- duto più sottoporla all'esame, forse perché la risoluzio- ne della questione si fosse trovata la multa per ritar- do implicita nella necessaria risoluzione dell'altra; se i danni ulteriori per ritardo erano dovuti, e quindi essi per non eccedere i limiti del mandato avuto, dovranno astenersi dal prendere in esame una questione che na- scenelato in antecedenza tra le parti, e di cui queste non hanno più creduto disporre? Le controversie che gli arbitri sono chiamati a decidere sono soltanto quelle che le circostanze e le specifiche dimostrano avere avuto le par- ti intenzione di compromettere. Ora dal modo come i fatti si sono svolti ed estrinsecati si deve escludere che 16 le parti abbiano inteso sottoporre allo esame la questio- ne dei danni per ritardo, perché, si ripete, se lo avessero vo- luto, tale questione avrebbero dovuto richiamarla nel compromesso. Né si opponga che, come comunemente gli interpreti insegnano, potest arbitrato si di giudicare sine quibus causae si è deciso non potesse, quindi egli causae fides conne- ssae, sunt ut in una decisione, e che perciò l'arbitro deve prendere in esame le questioni la cui risoluzione è necessaria per preparare la via alla decisione della questione compromissoria o la cui risoluzione occorre per il rapporto che hanno colla questione compromis- soria. Questo in linea di massima deve accogliersi; ma nella fattispecie la questione di danni prelimi- narmente e perciò risolta dagli arbitri era già giustifi- care le domande delle parti esitate, e perciò se la mul- ta e esecuzione dei lavori. Ora tale questione gli arbi- tri hanno appunto risolta, affermando negativamente al quesito; è vero che conseguente di tale risoluzione sa- rebbe stata l'esclusione non solo della multa ma al- tresì dei danni per il ritardo. Ma dal momento che, come si è detto, il giudizio degli arbitri su queste ultimi non era stato né nell'atto del compromesso né in seguito legalmente provocato, non poteva essi dopo affermato il principio dell'esclusione della colpa nel ritardo, inter. 17
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lo seguire anche più di ti non era necessaria per decidere la questione com- promissoria quale fu proposta e perché, se ragione di opportunità o convenienza consigliavano una pronuncia contemporanea anche più di anni per il ritardo. Tali ragioni dovevano per gli arbitri ef- sere pretermesse. Dato che le parti, conoscendo le rif- pettive loro pretese nel fissare i limiti del compro- messo, hanno fissato il vincolo di connessione sostanziale coll'adesione di tale questione dal numero di quelle affidate agli arbitri e perciò è a ritenersi che con tale loro comportamento non abbiano più voluto sottoporle al giudizio degli arbitri. Del loro comportamento successivo al compromesso già si è parlato per escludere che per ciò abbiano potuto gli arbitri ritenersi investiti della potestà di giudicare in proposito. Ripropone il consorzio come secondo motivo di impugnazione del lodo la mancanza di motivi per la liquidazione fatta dagli arbitri della somma di L. 4000 e di L. 4500 fatta a favore del Geom. Alberto nella risolu- zione della questione di cui ai quesiti n. 1 e 2. cioè perché qui nel concretare tali cifre avrebbero di- chiarato di ciò fare valendosi della facoltà di amiche- voli compositori senza dar ragione del perché abbiano 18 fissato quelle determinate cifre. Osserva però la Corte che siffatta impugnazione non può ravvisarsi fondata perché anzitutto rientra nelle facoltà degli arbitri quali amichevoli compositori di liquidare le somme dovute, arbitri boni viri e non criterio discrezionale, perché avendo i detti tali fissi che il quantitativo delle materie da trasportare in rifiuto è venuto ad aumentare fortemente ragio- ne per cui il compenso a corpo deve aumentare in proporzione, gli arbitri hanno sufficientemente gius- tificato la riduzione della domanda di compenso dello Alberto proposta in Lire 5000 e la liquidazione di detto compenso in L. 4000 e perché analoga gius- tificazione hanno dato in ordine alla liquidazione della somma di L. 4500. Se si è fatto con criterio discretivo dopo aver dichiarato di aver rettificato i computi dei quantitativi di scavi, di aver valutato la presumibile percentuale di scavi in terreni e in roccia, e di aver constatato l'assoluta impossibilità alla stato attuale delle cose di verificare la precisa natura delle materie scavate che non si vedono più, circostanza questa che consigliava ancora di più una liquidazione ex aequo et bono quale ad essi amiche- voli compositori, non senza smentita. Oppone infine il consorzio come ultimo motivo di 19
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Impugnazione del lodo che questo debba ritenere nullo perché gli arbitri non hanno applicato un potere di a- michevoli compositori che ad essi non spettava in quanto nella scrittura di compromesso non si dice per nulla che essi potessero giudicare come amiche- voli compositori. Considera però la Corte che anche su fatto mezzo di impugnativa deve essere respinto perché, dal mo- mento che in questo si fa questione sulla mancanza del deposito di documenti atti a dimostrare la legale esistenza del giudizio arbitrale, rientrando tale que- stione nella eventuale impugnativa del Decreto del Pretore di Torino che ha reso esecutiva la sentenza arbitrale, non può seriamente contestarsi che gli ar- bitri avevano veste di amichevoli compositori. Invoca la scrittura di compromesso 20-9-1924 per fatto che in base all'istanza di arbitrato 23 Luglio 1924 del Geom. Alberto nella quale questo richiama espresa- mente la clausola compromissoria inferita nel capi- tolato d'appalto dichiara di instare per la costitu- zione del giudizio arbitrale e nella stessa scrittura di compromesso si premette che il Geom. Alberto instan la decisione arbitrale prevista da apposita clausola del contratto. Il richiamo specifico pertanto alla clau- 20 - la contrattuale nella quale essi dovevano fungere da amichevoli compositori, richia- mo fatto nella scrittura di compromesso, è prova manifesta che i compromettenti hanno inteso dare esecusione al contratto e conferire quindi agli ar- bitri la facoltà di amichevoli compositori, come appunto nel contratto era convenuto. Il Consorzio non ha riproposto all'esame della Corte le altre questioni minori fatte valere in- nanzi al Tribunale e solo ha richiamato specifi- catamente quella riflettente la potestà degli arbitri in ordine alla liquidazione delle loro competenze sen- za però insistere. Non crede perciò la Corte doversi soffermarsi sulle spese e solo opera in ordine alla liquidazione delle competenze che gli arbitri non hanno queste li- quidate, ma hanno dichiarato di proporre le proprie competenze in L. 8500-e non un giudizio sull'ammontare loro e non un giudizio sull'ammontare delle spese in causa propria; come sosteneva in prima cura il Consorzio. Respinta così la nullità del lodo, ne deriva che la opposizione del Consorzio al precetto viene a cadere, non essendosi più dal Consorzio fatto valere mezzi di impugnativa del precetto. 21
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In conseguenza le appellate Sentenze meno nel pun- to che hanno ritenuto dover tenere distinte le Due cause, debbono essere pure nel merito conformate. Le spese tutte dei Due giudizi, dato che all’unione delle Due cause si è opposto il Geom. Alberto e quindi sono occorse due distinte trattazioni, debbono essere per un terzo compensate e per gli altri Due terzi a carico del Conforzio. Per questi motivi Respinta ogni contraria istanza ed eccezione. In parziale riforma delle Due Sentenze del Tribunale di Ivrea, del cui appello si tratta: Dichiarato unità la causa di nullità del lodo arbitrale a quella di opposizione a precetto. – Respinge l’azione di nullità proposta dal Consorzio contro il lodo arbitrale; nonchè l’opposizione del Consorzio proposta contro il precetto che si manda ad eseguire. Dichiara le spese di primo e di secondo giudizio per un terzo compensate e pone gli altri Due terzi in un con quelle del presente e relative a carico del Consorzio irriguo. Liquida in £ 870 i Due terzi delle spese di procura- tore avanti il Tribunale di Ivrea e in £ 660, i Due terzi delle spese di procuratore avanti a questa 22 Corte, delegando il Sottoscritto Cancellare liquidazione degli onorari di avvocato sia per il giudizio di primo grado che per quello di appello previo il prescritto parere del Consiglio dell’Ordine. Torino 2 Febbraio 1926. F.lli De Antoni P. – Garittis – Burzio – Garino & f. Delle Donne – Lubatth Cancelliere Pubblicato dal Cancelliere sottoscritto a pag. 2. legge all’udienza d’oggi di questa Corte 1° Sez. Torino 26-2-1926 – f.to Lubatth cancelliere Reg. a Torino 5-3-1926. V. 76: 53. N° 92/552 con £ 90,10. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente; al ministero pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed Ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all’originale che a questo in fermo e registro ricevuto a revisione Carlo Muni Torino 25 Agosto 1926 24 Cancelliere Manh CORT TORINO D’APPELLO 23
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Consorzio Irrigua St Pierre Villanova Rep. N. 923 Porto 2.01 Sp. .40 Ref. .45 Mov. ass. 13.90 Tis 16.10 21/1 1.70 £ 17.80 diciannove €.80 Relazione di notifica L'anno millenovecentoventisei alli trenta del mese di Agosto in St Pierre. Sulla istanza del Geom. Alberto Giovanni, residente in Torino, provvisoriamente domiciliato presso l'Avv. Paolo Memmo via S. Teresa 11 ed in Aosta presso l'ufficio Sprovincia dall'ag. avv. Giuseppe Lovato Benito Giacomo Valentino Uff. Giud. addetto alla R. Procura di Aosta. Ho notificato la menzionata sentenza 8 - 26 Febbraio 1926 della Corte di Appello di Torino, al Consorzio Irrigua di St Pierre. Villanova, con sede in St Pierre in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Suboz Graziano mediante immissione in consegna di copia autentica di detta sentenza alla sede del Consorzio in St Pierre, parlando col Presidente pro-tempore, sig. Suboz Graziano in persona. Giacomo Valentino Uff. Giud.
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241 L.6 In nome di S.M. VITTORIO EMANUELE III° per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia LA CORTE DI APPELLO DI TORINO - Sez. Ia composta in udienza del 19-1-1926 nelle persone de- gli Ill.mi Signori DE ANTONI Cav.Uff. Emilio - Presidente GARITTA Grand'Uff. Alfredo - Consigliere MURZIO Cav.Uff. Giuseppe - " CARIO Cav.Uff. Clemente - " Estensore DELL? DONNE Cav.Uff. Michele - " Ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle due cause sommarie d'appello del CONSORZIO IRRIGUO DI SAINT PIERRE - VILLENEUVE, con sede in Saint Pierre, in persona del Presiden- te del Consiglio d'Amministrazione Sig. LUBOZ Gra- ziano, rappresentato in causa dal Proc. Avv. Mauri- zio Torrigiotti per deleghe 11-11-1925 - appellante in entrambe le cause; CONTRO ALBERTO Geom. Giovanni residente in Torino, clien- te del Proc. Mersio Avv. Paolo per delega 19-10- 1925 appellatosto in entrambe le cause. CONCLUSIONI : Il Procuratore M. Torrigiotti per il Consorzio -1- CORTE APPELLO TORINO CANCELLERIA N. 847 Fogli n. 12 72 Giup. onor. 2 32 104/50 49/3 Rie. N. 1040 Diritti L. 2.05 Copia L. 0.30 Prest. N. 15 Repertorio L. 0.50 Sum N. 40 Totale L. 2.90
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appellan te chiese e conchiuse : NELLA PRIMA CAUSA : Piaccia alla Corte Ecc.ma - Rejetta ogni con tra- ria istanza ed eccezione, previa unione del presen- te appello con quello proposto dal conchiudente con- tro la sentenza 25 luglio 12 agosto 1925 del Tribu- nale di Ivrea. - In riforma della appellata sentenza del detto Tri- bunale 25 luglio - 12 agosto 1925. Previa unione delle due cause decise dal Tribunale con le dette due sentenze. - Dichiarare la nullità del precetto 20-3-1925 di cui in atti. Con i danni a liquidarsi e con le spese. NELLA SECONDA CAUSA : - Piaccia alla Corte Ecc.ma Rejetta ogni contraria istanza ed eccezione. - Previa unione dei due appelli e previa unione del- le cause di opposizione a precetto e di merito sta- te decise dal Tribunale di Ivrea con separate sen- tenzc. - In riforma della appellata sentenza del Tribunale di Ivrea 25 luglio - 12 agosto 1925. Dichiarare nullo a sensi di legge il lodo 9-3-1925 per cui è li- te e dichiararsi quindi che la competenza a conoscc- re di tutte le divergenze state nullamente decise -2- in sede arbitrale spetta al magistrato ordinario, davanti a cui le parti dovranno provvedersi. - Colle spese di primo e di secondo grado. - Il Procuratore Avv. Paolo Mansio nello interesse dell'appellato Alberto Geom. Giovanni, chiese e con- chiuse: NELLA PRIMA CAUSA : Rigettata ogni contraria istanza per l'unione del presente giudizio d'appello ad altro giudizio d'appello contro altre sentenze pure promossa dal- l'appellante Consorzio contro il Geom. Alberto. Confermarsi la sentenza appellata del Tribunale di Ivrea. - Col favore delle spese. - NELLA SECONDA CAUSA : - Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e de- duzione, e respinta partitamente l'istanza per l'unione del presente giudizio d'appello ad altro giudizio d'appello pure promossa dall'appellante Consorzio contro il Geom. Alberto. - Confermarsi la sentenza appellata del Tribunale d'Ivrea. - Col favore delle spese. - LA CORTE - Udita in udienza la relazione e discus- sione della causa. - Con rogito Marioz 14-2-1922 il Consorzio irriguo -3-
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da Saint Pierre-Villeneuve affìdava al geometra Alberto Giovanni la costruzione di un tronco di canale specificato in detto rogito e tra altro si conveniva all'articolo 21 di detto rogito quanto segue: sorgendo controversia tra l'amministrazio- ne e l'assuntore dei lavori le parti di diranno di sottomettersi al giudizio di tre arbitri da nominar- si uno da ciascuna delle parti interessate, mentre il terzo sarà nominato dai due primi ed in difetto dal Sig. Presidente del Tribunale di Aosta "I la- vori non potranno venire sospesi o rallentati dalla controversia le parti rinunciano formalmente di adi- re altra via per la soluzione della controversia. Gli arbitri decideranno come amichevoli composito- ri senza formalità di procedura" Convenivano inoltre le parti che dopo l'ultimazione dei lavori se ne sarebbe eseguito il collaudo dalla ultimazione dei lavori il conto dei quali entro 4 mesi dall'ultima- zione loro sarebbe stato comunicato alla impresa per le sue osservazioni. - l'eventualità prevista dall'art. 21 del rogito Marioz si verificava poichè numerose contestazioni sorgevano in dipendenza della liquidazione finale e del collaudo avvenuto il 31 maggio 1924 ad opera dell'Ing. Giuseppe Morello. - -4- Invero il Presidente del Consorzio con at- to 15 novembre 1922 diffidava il geometra Alberto ad osservare ed eseguire tutti i patti del contrat- to Marioz e a rimborsare alla Amministrazione del Consorzio dal 15-6-1922 la penalità di L. 200 gior- naliere per ogni giorno di ritardo nella esecuzio- ne ed ultimazione dei lavori oltre le spese di as- sistenza e di direzione dei lavori ed oltre al ri- sarcimento dei danni alla proprietà dei consorziati per la mancata ultimazione dei lavori alla data sta- bilita. - A sua volta il geom. Alberto con atto 8-12-1922 controdiffidava il Consorzio in persona del suo Presidente a rifondergli i danni derivatigli dalla inosservanza da parte del consorzio stesso della clau- sola contrattuale in riguardo a determinati fatti che specificava. Successivamente lo stesso Geom. Al- berto con atto 23 Luglio 1924 notificava al Consor- zio una istanza per la costituzione del giudizio arbitrale in conformità della clausola contenuta nel rogito Marioz; notificava altresì di aver nomi- nato ad arbitro l'avvocato Giuseppe Boggio e che l'arbitrato era promosso per la decisione delle con- troversie che precisava ed elencava in numero di quindici, includendo al No 12 la seguente: se non -5-
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debba essere annullata l'applicazione a lui fatta dal collaudare di una penalità in L. 34600 per ri- tardo nella ultimazione dell'appalto. Con deliberazione 3 agosto 1924 il Consorzio, dato atto che il Geom. Alberto aveva scelto a suo arbitro l'avvocato Giuseppe Boggio, mentre si ri- servava di far valere nel suo atto di controdiffi- da e su messivamente in sede di giudizio arbitrale le proprie ragioni ed eccezioni che di diritto,nomi- nava a suo arbitro l'Ing. Augusto Saltarelli in ipo- tesi diritti ed obblighi sanciti dal contratto e ca- pitolato. In conseguenza di ciò con scrittura 20 Settembre 1924 debitamente registrata, dopo essersi premesso che tra le parti erano insorte controversie per le quali con atto 23 luglio 1924 il geom. Alberto av- va instato la decisione arbitrale e aveva nominato il suo arbitro, che a sua volta il consorzio con de- liberazione 3 agosto 1924 aveva nominato il proprio arbitro e così due arbitri, così nominati, si erano concordati per la nomina del terzo arbitro nella persona dell'Ing. Mario Accati, si dichiarava regolar- mente costituito il collegio arbitrale, demandandosi allo stesso la risoluzione di tutte le controversie promosse dal geom. Alberto col suo atto 29 luglio 1924. -6- L.6 Comparse le parti avanti gli arbitri, il Consor- zio chiedeva respingersi le domande del Geom. Alber- to e in via riconvenzionale le costui condanna a pagare L. 34600, penale a lui applicata dal Diretto- re dei lavori, nonchè L. 580870 per l'inadempienza dell'opera nel tempo contrattuale, a sua volta il Geom. Alberto mentre instava per l'accoglimento del- le sue domande, chiedeva fosse respinta la domanda di applicazione di penalità per ritardo in L. 34600 e di danni conseguenti in L. 580870. Gli arbitri dopo avere con sentenza interlocutoria disposto per intanto un accesso sulla località a mez- zo di uno di sesso, con sentenza definitiva 9-3-1925 facendo uso dei poteri di amichevole compositore, con- dannavano il Consorzio a pagare oltre il saldo di L. 6040,15, liquidato dal collaudatore, la somma di L. 72891 cogli interessi e si dichiaravano incompe- tenti a giudicare la domanda riconvenzionale del Con- sorzio di risarcimento danni per il ritardo nel com- pimento dell'opera, ritenendo che tale questione esulasse dai fini del mandato loro conferito. Il Geom. Alberto il 20-5-1925 notificato la sen- tenza arbitrale prodotta, il verbale di deposito e il decreto del Pretore che la rendeva esecutiva e in base alla stessa intimava precetto mobiliare -7-
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per il pagamento della somma di L. 79551.70. Il Consorzio Irriguo che già con atto 6-5-1925 aveva citato avanti il Tribunale di Ivrea il Geom. Alberto per vedere dichiarata la nullità del lodo arbitrale 6 maggio 1925 e la competenza a giudicare del magistrato ordinario, si rendeva con atto 11-8-25 opponente al precetto mobiliare intimatogli avanti lo stesso tribunale di Ivrea, chiedendo, previa unio- ne delle due cause, fosse dichiarata la nullità del precetto stesso. - Le due cause procedevano separate avanti il Tri- bunale il quale pronunciava due distinte sentenze pubblicate all'udienza del 12 agosto 1925, colla pri- ma delle quali respinta l'unione delle stesse, respin- geva l'azione di nullità proposta dal Consorzio con- tro il lodo e lo condannava nelle spese e colla se- conda, respinta pure l'unione delle due cause, respin- geva l'opposizione al precetto che mandava ad ese- guire, ponendo le spese pure a carico del Consorzio. - Da queste sentenze con distinti atti di citazioni in data 16-10-1925 interponeva appello il Consorzio a questa Corte. - Si costituivano regolarmente in causa le parti e all'udienza di spedizione delle due cause prendevano le conclusioni sovra trascritte. -8- L.6 Ciò esposto in linea di fatto, considera la Corte che la riunione delle due cause non può seriamente essere contrastata. - Posto che la causa di nullità del lodo fu porta- ta innanzi ai primi giudici contemporaneamente a quella di nullità del precetto e posto che l'esito della prima, se favorevole all'attore influisce di necessità nell'esito della seconda, un'unica trat- tazione cumulativa delle due cause necessariamente si impone e ciò per evitare che eventualmente con una sentenza possa essere accolta il gravame dimul- lità del lodo e con un'altra, che non potrebbe tener conto di quella ma annullante il lodo, possa essere invece respinto il gravame di nullità del precetto, nullità fatta valere non per ragione di merito,ma procedurali. Non v'ha dubbio pertanto che tra i due giudizi corre una intima correlazione che se non per ragioni di necessità assoluta, certo per ragione di utilità processuale, ai fini dell'economia dei giudizi, impone che i due giudizi siano contempora- neamente esaminati e decisi. - Comunque, basta per la loro riunione che due cau- se abbiano comune uno dei loro elementi costitutivi (oggetti persone e cause pretendi) se il giudice ri- conosce che essa è richiesta non solo da ragioni di -9-
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opportunità, ma al trasi dal fatto che dalla decisio- ne di una di esse dipende la decisione dell'altra. - Dichiarata quindi la riunione delle due cause e passando così all'esame della nullità del lodo, si osserva che il Tribunale ha dichiarato che la doman- da di risarcimento dei danni per ritardo giustamente non fu presa in considerazione dagli arbitri perchè essa non era compresa nelle controversie proposte coll'atto 23 luglio 1923 dal geometra Alberto, essa era bensì connessa con altra domanda riconvenzionale (multa per ritardo) proposta dal Consorzio e richia- mata nel compromesso, gli arbitri però, come ami- chevoli compositori non erano tenuti a seguire la nor- ma di cui all'art. 100 No 3 cod. proc. civ. per quan- to se in conformità di tale norma avessero deciso anche su tale quesito, non sarebbero incorsi in nul- lità. - Si duole il Consorzio di siffatta motivazione dopo aver rilevato che secondo il Tribunali gli ar- bitri quali amichevoli compositori avrebbero potu- to dare al loro giudizio una estensione maggiore o minore a seconda che ad essi fosse piaciuto, fa pre- sente che la questione deve essere decisa colle re- gole proprie della interpretazione dei contratti nel senso che la nullità o validità di un lodo che sia -10- impugnato per non aver deciso su tutte le questioni comprese nel compromesso dipende dal vedere se la questione, il cui esame fu omesso dagli arbitri,rien- trava o meno nel mandato ad essi affidato. Che rien- trasse nel compromesso, il Consorzio afferma - per- chè le parti la trattarono e svolsero avanti gli ar- bitri - perchè, essendo in sede di rendiconto di- scusso su tutte le divergenze a cui si prestava il contratto, il giudizio arbitrale doveva logicamente conoscere di tutte le controversie che rientravano nella esecuzione dell'opera affidata al Geom.Alberto, - e perchè, costituendo la domanda di risarcimento dei danni complemento di quella di penalità per ri- tardo, dovevano non per ragioni di connessità proces- uale e sensi dell'art. 100 cod. proc. civ. ma per ragioni di connessione sostanziale gli arbitri deci- dere anche di tale questione. - Osserva la Corte che, siccome il giudizio arbi- trale ha suo fondamento nella volontà delle parti, gli arbitri quali giudici di eccezione, non possono esercitare alcuna autorità all'infuori di quella che ad essi è stata espressamente conferita dalle parti, (arbiter nihil extra compromissum facere potest), se quindi essi vanno oltre i limiti fissati dal compromesso, la loro pronuncia sarebbe inficia- -11-
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ta di nullità. (ra sta di fatto che nelle diffide giu diziali scam- biatesi tra le parti prima della stipulazione del compromesso arbitrale mentre si è dal Consorzio die- sta oltrela penalità per il ritardo il ri sarcimento dei danni, dal Geom. Alberto si è chiesta la rifusio- ne dei danni consequenziali all'inosservanza da par- te del Consorzio delle clausole contrattuali colla reiezione di qualsiasi domanda di applicazione di mul- ta per ritardo e per pretese arbitrarie modifiche, senza accennare quindi al risarcimento dei danni per il ritardo. Della istanza poi di arbitrato furono prenotati dal geom. Alberto i vari punti di questione e preci samente al N° 72 il quesito fu così impostato: se non debba essere annullata la penalità di L. 34600 applicata per il ritardo nella ultimazione dello ap- palto. - Ciò posto, poichè nella scrittura di compromesso fu convenuto che il Collegio arbitrale deve procede- re alla risoluzione di tutta la controversia proposta dal geom. Alberto nel suo atto di diffida e non quin- di di tutte le divergenze che in sede di rendiconto le parti avessero potuto prospettare e in questo at- to si tace in ordine alla domanda di risarcimento dei danni per ritardo, devesi escludere che secondo -12- il contenuto effettivo delle formule del compromes- so ri entrasse nel potere degli arbitri il decidere sulla questione riflettente detti danni e ritenere invece che il Consorzio a conoscenza delle pretese avversarie e quindi in grado di formulare nel suo compromesso le questioni che lo interessavano e che furono omesse dalla parte contraria non avendovi a ciò provveduto, non abbia più creduto sottoporle al giudizio arbitrale. - Sta vero di fatto che durante il corso del proce- dimento arbitrale il Consorzio ha riproposto la stes- sa questione del ritardo per danni in via riconven- zionale unita alla domanda di L. 34600 quale multa per ritardo nella ultimazione dei lavori, chiedendo appunto L. 580870 a titolo di danni per ritardo nel- la esecuzione dei lavori e che il Geom. Alberto ha chiesto la reiezione dell'una e dell'altra domanda: ma non può dirsi con ciò che tale fatto abbia avu- to efficacia di estendere l'effetto del compromesso alla questione prospettata dopo la stipulazione del- lo stesso e che in questo senso chiaramente non fu ri- chiamata. Non si esclune che l'accordo delle parti possa far sì che successivamente al compromesso siano sottomesse agli arbitri questioni nuove che nel -13-
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compromesso non era compreso e ciò perchè le par- ti, creando si in deroga della giurisdizione ordina- ria il giudice privato, possono in ogni momento esten- dere la costui giurisdizione. Tale accordo però deve risultare da un regolare atto modificativo del com- promesso, o quanto meno da dichiarazioni unilaterali di ambedue le parti consacrate nelle memorie loro agli arbitri nelle quali essi esprimono il loro con- senso a che le controversie nuove siano demandate al- l'esame degli arbitri e ciò perchè il compromesso non occorre risulti da un unico atto contestuale del- le parti, ma può ricavarsi anche da altri scritti di- stinti di ciascuna delle parti e l'uno coll'altro colleganti. Il fatto però che una delle parti nelle sue memo- rie si sia limitata a discutere il fondamento di una domanda nuova proposta dalla parte avversaria non può equivalere al consenso suo scritto a che sia estesa la portata del compromesso perchè ciò potrà costitui- re una presunzione che essa abbia rinunciato a far va- lere in seguito la eccezione di improponibilità del- la domanda, ma una presunzione non può dar vita, co- me fu autorevolemente detto, a vincolo compromissorio che tolga il diritto alle parti di eccepire la nullità del lodo in quanto il compromesso deve a pena di -14- nullità assoluta non sanabile risultare nei modi di cui all'articolo 11 c.p. civ. e nello stesso modo per- ciò devono ri sul tare le ulteriori ampli azioni che al compromesso le parti abbiano creduto portare. Si dice però che la domanda di risarcimento dei danni costituendo complemento di quella della multa per ritardo, doveva per ragione di connessione sostan- ziale essere giudicata dagli arbitri e ciò perchè la decisione dell'una dipendenza dalla decisione del- l'altra. Questa ultima circostanza è vera, ma gli arbitri, che avuta necessariamente conoscenza delle diffide scambiatesi tra le parti e quindi del tene- re delle stesse, hanno visto che nel compromesso ve- niva limitato il campo della controversia, restando loro sottratta la questione concernente la domanda dei danni perchè non richiamata, dovevano necessaria- mente ritenere che le parti non abbiano creduto più sottoporla all'esame, forse perchè la risoluzione della questione se fosse dovuta la multa per ritar- do era implicitamente necessaria risoluzione dell'al- tra se danni ulteriori per ritardo erano dovuti e quindi essi per non eccedere i limiti del mandato avuto, dovevano astenersi dal prendere in esame una questione che, ventilata in antecedenza tra le parti, ad essi queste non hanno più creduto deferire. Le -15-
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controversie che gli arbitri sono chiamati a decide- re sono soltanto quelle che le circostanze estrinseche dimostrano avere avuto le parti intenzione di compro- mettere - Ora dal modo come i fatti si sono svolti ed estrinsecati, si deve escludere che le parti ab- biano inteso sottoporre allo esame la questione dei danni per ritardo perchè, si ripete, se lo avessero voluto, tale questione avrebbero do vuto richiamarla nel compromesso. - Né si opponga che, come comunemente gli interpre- ti insegnano potessi arbitri de iis cognoscere sine quibus causa decidi non potest, quoique ipsi causae adeo connexae sunt ut in una decidentur, a che per- ciò l'arbitro deve prendere in esame le quest ioni la cui risoluzione è necessaria per preparare la via alla deci sione della questione compromissoria o la cui risoluzione occorre per il rapporto che hanno colla questione compromissoria. Queste in linea di massima deve accogliersi, ma nella fattispecie la questione che doveva preliminarmente essere ri solta degli arbitri era se a giustificare le domande delle parti ritardo edipose vi fu nella esecuzione dei la- vori. Ora tale questione gli arbitri hanno appunto risolta, rispondendo negativamente al quesito, è ve- ro che conseguenza di tale soluzione sarebbe stata -16- l'esclusione non solo della culpa ma altresì dei danni per il ritardo. Ma dal momento che, come si è detto, il giudizio degli arbitri su questi ultimi non era stato nè all'atto del compromesso nè in se- guito legalmente provocato, non potevano essi dopo affermato il principio dell'esclusione della colpa nel ritardo, interloquire anche sui danni perchè la pronuncia su questi non era necessaria per decide- re la questione compromissoria quale fu proposta e perchè, se ragione di opportunità e convenienza con- sigliavano una pronuncia contemporanea anche sui dan- ni per il ritardo, tali ragioni dovevano per gli ar- bitri essere pretermesse, dato che le parti, conoscen- do le rispettive loro pretese nel fissare i limiti del compromesso, hanno spezzato il vincolo di connes- sione sostanziale coll'esclusione di tale questione dal novero di quelle affidate agli arbitri e perciò è a ritenersi che con tale loro comportamento non abbiano più voluto sotto porle al giudizio degli ar- bitri. Del loro comportamento successivo al compro- messo, già si è parlato per escludere che per esso abbiano potuto gli arbitri ritenersi investiti dal- la potestà di giudicare in proposito. Ripropone il Consorzio come secondo motivo di im- pugnazione del lodo la mancanza di motivi per la li- -17-
Testo Originale Estratto
quidazione fatta dagli arbitri delle somme di Lire 4000 e di L. 4000 fatte a favore del Geom, Alberto nella risoluzione della questione di cui ai quesiti a N° 1 e 2e cioè perchè essi nel concretare tali ci- fre avrebbero dichiarato di ciò fare valendosi del- la facoltà di amichevoli compositori senza dare ra- gione del perchè abbiano fissato quelle determinate cifre. Osserva però la Corte che siffatta impugnazione non può ravvisarsi fondata perchè anzitutto rientra nella facoltà degli arbitri quali amichevoli composi- tori di liquidare le somme dovute arbitrio boni viri e con criterio discrezionale, perchè essendosi det- to dagli stessi che il quantitativo delle materie da trasportare in rifiuto è venuto ad aumentare forte- mente ragione per cui il compenso a corpo deve aumen- tare in proporzione all arbitri hanno sufficientemen- te giustificato la riduzione della domanda di compen- so dello Alberto proposta in L. 5000 e la liquidazio- ne -di detto compenso in L. 4.000 e perchè analoga giustificazione hanno dato in ordine alla liquida- zione della somma di L. 4500 da essi fatta con cri- terio discrestivo dono aver dichiarato di aver ret- tificato i computi dei quantitativi di scavo, di aver valutato la presumibile percentuale di scavi in ter- reni e in roccia, e di aver constatato l'assoluta im- possibilità allo stato attuale delle cose di veri- ficare la precisa natura delle materie scavate che non si vedono più, circostanza questa che consiglia- va ancora di più una liquidazione ex aequo et bono, quale ad essi, amichevoli compositori, deve essere consentita. Oppone infine il Consorzio come ultimo motivo di impugnazione del lodo che questo devesi ritenere nul- lo perchè gli arbitri hanno esplicato un potere di amichevoli compositori che ad essi non spettava in quanto nella scrittura di compromesso non si di- ce per nulla che essi potessero giudicare come ami- chevoli compositori. Considera però la Corte che anche siffatto mezzo di impugnativa deve essere respinto perchè, dal mo- mento chein questa sede, come riconosce lo stesso Consorzio non può farsi questione sulla mancanza del deposito di documenti atti a dimostrare la le- gale esistenza del giudizio arbitrale rientrando tale questione nella eventuale impugnativa del de- creto del Pretore di Torino che ha resso esecutiva la sentenza arbitrale, non può seriamente conostar- si, che gli arbitri avevano veste di amichevoli com- positori. -19-
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Invero la scrittura di compromesso 20-9-1924 per fatto in base all'istanza di arbitrato 23 Luglio 1924 del Geom. Alberto nella quale questi richiama espressamente la clausola compromissoria inserta nel capitolato d'appalto e dichiara di insistere per la costituzione del giudizio arbitrale e nella stes- sa scrittura di compromesso si promette che il Geom. Alberto instava la decisione arbitrale prevista da apposita clausola del contratto. Il richiamo speci- fico pertanto alla clausola contrattuale nella quale è scritto che gli arbitri dovessero fungere da ami- chevoli compositori, richiamo fatto nella scrittura di compromesso, è prova manifesta che i comprometten- ti hanno inteso dare esecuzione al contratto e con- ferire quindi agli arbitri la facoltà di amichevoli compositori, come appunto nel contratto erasi con- venuto. - Il Consorzio non ha riproposto all'esame della Corte le altre questioni minori fatte valere innan- zi al Tribunale e solo ha richiamato specificamen- te quella riflettente la potesta degli arbitri in ordine alla liquidazione delle loro competenze sen- za però insistirvi. Non erede perciò la Corte dovere suo soffermarsi sulle stesse e solo osserva in ordine alla liquida- -20- zione delle competenze che gli arbitri non hanno que- ste liquidate, ma hanno dichiarato di proporre le proprie competenze in L. 8500 - è una proposta quin- di la loro e non una giudizio sull'ammontare delle spese in causa propria, come sosteneva in prima cu- ra il Consorzio. Respinta così la nullità del lodo, ne deriva che l'opposizione del Consorzio al precetto viene a cadere, non essendosi più dal Consorzio fatto vale- re mezzi di impugnativa del precetto. - In conseguenza le appellate sentenze, meno nel punto che hanno ritenuto dover far rare distinte le due cause, debbono essere tanto nel merito confermate. Le spese tutte dei due giudizi dato che all'unio- ne cause si è opposto il Geom. Alberto e quindi so- no occorse due distinte trattazioni debbono essere per un terzo compensate e per gli altri due terzi a carico del Consorzio. P.Q.M. PER QUESTI MOTIVI: Respinta ogni contraria istanza ed eccezione. In parziale riparazione delle due sentenze del Tribunale di Ivrea del cui appello si tratta. Dichiarata unita la causa di nullità del lodo arbitrale a quella di opposizione a precetto. - Respinge l'azione di nullità proposta dal Consor- -21-
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zio contro il lodo dal Consorzio proposta contro il precetto che si man- da ad eseguire. - dichiara le spese di primo e secondo giudizio per un terzo compensate e pone gli altri due terzi in un con quelle della presente e relative a carico del Consorzio Irrig. - Liquida in L. 870 i due terzi delle spese di pro- curatore avanti il Tribunale di Ivrea e in L. 600. i due terzi delle spese di procuratore avanti que- sta Corte, delegando l'estensore della presente alla liquidazione degli onorari di avvocato sia per il giudizio di primo grado che per quello di Appello previo il prescritto parere del Consiglio de ll'Ordi- ne. - TORINO 3 FEBBRAIO 1926 Fto: DE ANTONI P. - GARITTA - BURZIO - GARINO Est. DELLE DONNE - LUBATTI Cancelliere pubblicata dal Cancelliere sottoscritto a sensi di legge all'udienza d'oggi di questa Corte la Sez. Torino 26-2-1926 - Fto: LUBATTI Cancelliere Reg. a Torino 5/3/1926 No 5392/352 con L. 90.10 È copia conforme per l'avv. Menefrio Torino 9/3/26 Atto N. ufficio L'anno millenovecento ventisette Marzo in Torino. Fatto istanza dall' Geom. Alberto Gramini, residente in Torino - Agito all'avvocato Benedetto Giuseppe Versa Bartolomeo, nato in Ivrea 1888. e residente Cordero Pallio Ufficio le Giudiz, addetto alla Corte d'Appello di Torino Ho notificato P. R. all'attore secluto 3-90.1/2 1926 della Corte d'Appello di Torino, al Canca gei Lingui di Saiche. Perro - Pellinon via nell' in Sant' Anna. In persona dell'avvocato del Consiglio d'Amministrazione d' G. Lubay Gropone mediante un'impugnazione di l'opere contenuto il detto richiamo d'allu presentà via. Convalidazione dell' Avvocato Corrigioti nel tr. contuso ufficio in Torino, il de suoin di lui medesimo avvocato Menefrio Corrigiotti Il Commissione Autorizzante per Decreto Presidenziale 13 Aprile 1920 Gabutti Luigi
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como lo sapria all. On. Mamaro Corriguote not. Teresa 19
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L.6 copia Atto di notifica e di precetto mobiliare L'anno millenovecentoventisei ed alli trenta Agosto in S.Pierre Sulla instanza del sig. Geometra Giovanni Alberto rosi dente in Torino elettivamente domiciliato in Aosta pres so lo Avv. Giuseppe Businaz Io sottoscritto Giacomo Valentino uff.giud.addetto al la R.Pretura di Aosta Ho notificato al Consorzio Irrigua si S.Pierre Villeneuve con sede in SPierre in persona del suo Presidente sig. Luboz Grapioia copia della sentenza S-26/2-1926 della Corte di Appello di Torino ed in pari tempo in forza di detta sentenza e del decreto liquidazione onorari 19 Marzo 1926 stato notificato li 19 Marzo stesso di cui sono munito ho fatto ingiunzione e precetto allo stes so Consorzio Irrigua di S.Pierre e Villeneuve in perso na di chi sovra.di pagare allo instante od a me Uff. giud. Procedente entro il termine di cinque giorni le seguenti somme con diffida che in difetto di pagamento si procedera alla esecuzione forzata mobiliare: Spese di procuratore di 1 giudizio liquidato 870 Avviso sentenza e disamina e liqui. tassa reg 67,60 Richiesta e costo copia sent. (copia nulla) 28,60 Avviso disam. liquid. e tassa registro sen. Lodo 67,60 Richiesta e costo copie sentenza e notifica 58,60 SPECIFICA Originale L. 3.40 Atto 2.05 Intim. " 0.15 Rep. " 0.50 Copia " 0.80 Transita " 18.50 Bolli " 0.10 L.10/7 2 Totale L. 21.80 Ventesimi: 0.80 G. VALENTINO L. 19.25 Cancelliere
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Onorari di Avvocato di 1 giud, 1200 Spese di 2 giudizio liquidate laproc 660 Onorari di avvocato liquidati per il 2 giu. 2000 Liquid. e costo tassa registro sentCorte 108,85 Richiesta e costo copia sentCorte e notifica 1146,55 Pratica liquidazione onorari e spese 100 Pagamento o costruminiante autentico 49,50 E cosi in totale Lire 5587.20 5387.20 oltre il costo di notifica interessi e spese successi ve relative, e costo presunto in L 30.80 Copia di questo atto da me Uff. giud. sottoscritta ho ri messo e lasciato al Consorzio Irrigui di S.Pierre e Villeneuve in persona di chi sovra nella sua sede ivi parlando con L'attuale Presidente protempore f.r. Luboz Graziano in persona G. Valentino Uff. Giud.
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copia da notare al Consorzio Ing. ed I. Reno - Villaverde F. Pieny Rig. presidente del Consorzio Irrigazione di Reno - Villaverde
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Al Collegio Arbitrale Ill.mi Signori Arbitri della vertenza Geom. Alberto – Consorzio Saint Pierre – Villeneuve Costruzione 2° tronco. Questa Amministrazione, in avverso alle domande e pretese avanzate dall’Impresa nella sua memoria del 19 Novembre 1923 che provocarono l’arbitrato da loro Signori composto, si permette sollevare le seguen- ti eccezioni non ritenendo valide nè giuste le richieste avanzate ne riconoscendo le pretese contenute nel predetto memoriale. Precisamente ed in particolare osserva: Non corrisponde a verità ciò che asserisce il Geom. Alberto che nel contratto sia stato inserito un capitolato che non corrisponda a qual- lo del compromesso precedente e neppure al lavoro che si doveva fare e che non fu mai preventivamente dato in esame all'impresa per le sue osservazioni. Il verbale di consegna scritto di tutto pugno dal Geom. Alberto ed in data posteriore di un sol giorno ( 15 Febbraio 1922 ) al contratto rogito Notaio Marcoz nel suo contesto basterebbe per se solo a non far prendere in considerazione le affermazioni dell'impre- sa, poichè dice testualmente "di aver preso conoscenza del capitolato e speciale nonchè del contratto di cui sopra con i documenti spe- ciali e di essere completamente edotta di tutti i suoi obblighi. "E' somma leggerezza quindi quella colla quale il Sig. Alberto si permet- te di impugnare di falso un atto pubblico con il contratto in questio- ne e pertanto dopo le precise dichiarazioni di cui sopra non è pos- sibile prendere in seria considerazione le tardive negazioni dell'im- presa sulla validità del contratto. Per tanto le richieste dell'impresa Alberto a parere di questo Consorzio dovranno essere solo esaminate in base alle disposizioni del contratto, e del mutuo capitolato. Riferendosi quindi alle precise condizioni contrattuali si con- testa le richieste dell'impresa: 1°) Per maggiore scavo per la variante del progetto poichè non vi fu variante al contratto non sussistendo aumento di lavoro e perchè an- che sussistendo, esso non costituirebbe una variante al contratto. 2°) Per deduzione degli scavi cubati dalla tubazione, poichè l'art.
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20 del Capo II del Capitolato stabilisce che nel prezzo per la posa del tubo siano com resi gli scavi in terra od in roccia lungo il per= corso delle tubazioni e sua accessorie. 3°) Per il compenso richiesto dall'impresa per il minio ai tubi, poi= chè il Capitolato all'art.15 stabilisce che i tubi dovranno essere verniciati con minio di ferro se in ferro e spalmati di catrame se in ghisa. 4°) Per il sez'ito di fondo al canale scaricatore che dal collaudo risulta non fatto su fondo di malta ma semplicemente rinzaffato dopo la sua esecuzione. 5°) Per il maggior compenso nella muratura di pilastri che furono giu= stamente conteggiati come muratura ordinaria e sui quali l'impresa non ha alcun diritto di prezzo speciale. 6°) Per lo scavo occupato corrispondente muratura poichè l'art.20 del capo II del Capitolato comprende anche i lavori di fondazione, (scavi in terra e spianamenti in roccia) e nell'elenco prezzi è detto chiara= mente che nel prezzo di metro cubo di muratura di pietrame a malta sono comprese le opere di scavo per fondazioni e scalpellamento di roccia. 7°) Per la varianza di tubazione sulla strada nazionale, poichè non fu fatta alcuna variante ma fu solo il Genio Civile che richiamò l'im= presa ad attenersi al tracciato approvato dall'ufficio stesso. Questa Amministrazione poi ferma l'attenzione dei signori arbitri sulla pretesa avanzata dalla ditta Alberto per interessi per l'antici= po del denaro per l'acquisto dei tubi. A tale proposito si riferisce testualmente quanto contenuto nell'art.25 dell'elenco prezzi unito al contratto: INTERESSI PER L'ANTICIPO DEL DENARO PER L'ACQUISTO DEI TUBI A CORPO L. 4.000. " ed aggiunge " questo numero verrà applicato solo nel caso che il Consorzio non provveda direttamente al pagamento dei tubi " Non ricorda l'impresa Alberto che il Consorzio ha dato un acconto di L.60.000 ancora prima di stipulare il contratto e che altri acconti ha dato successivamente secondo le richieste della Savigliano fino al novembre in cui, appena montata la condotta, ha dato L.140.000 per paga= re il saldo della tubazione ? . Non è quindi vero, come afferma l'impre= sa, che essa abbia dovuto pagare interessi alla Savigliano per il ri= tardo del Consorzio nel fare i versamenti in conto; è vero invece che il Consorzio ha pagato in tempo il credito della Savigliano e quin=
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non è tenuta a pagare interessi di sorta. Così pure questo Consorzio non accetta, sotto nessun titolo, le ri chieste dell'impresa per i disegni dell'opera che ella afferma di aver dovuto pagare alla Savigliano per la compilazione dei progetti poichè a lei toccava, per capitolato, di sostenere ogni spesa relati va alla consegna e per verificare o completare il tracciamento che fosse già stato eseguito a cura della Stazione appaltante e quindi, se l'im presa non ha voluto o saputo fare questi rilievi e controlli comple= mentari ed ha dovuto ricorrere agli ingegneri della Savigliano, è giu= sto che ne sopporti le spese essa stessa. Non intende pagare il Consorzio alcun interesse sui pagamenti che l'impresa chiama ritardati, poichè secondo il contratto i pagamenti do= vevano essere fatti in rata di 40.000 con la ritenuta del 10% a garanzia. Si fa osservare a tale proposito che il Consorzio non solo pagò di mano in mano che erano eseguiti lavori per dette somme, ma anticipò 60.000 lire prima dell'inizio dei lavori, pagò acconti per lavori anche in= feriori alle 40.000 ed, alla definitiva, quando venne compilato il con= to finale i pagamenti ammontavano a L. 446.000 mentre secondo il con= tratto facendo la ritenuta del 10%; i pagamenti cui l'impresa avrebbe avuto il diritto sarebbero state L. 452.533,09 con una diffe= renza quindi di versamenti a favore dell'impresa di L. 6533,09. Se si tien conto poi dei contenuti all'art.40 del capitolato Gene= rale Appalti Opere Pubbliche 28 Marzo 1895 e degli altri due pagamenti fatti dal consorzio dopo il 30 Ottobre 1923 per l'importo di L. 15300,00 di deduce che nessuno interesse spetta all'impresa stessa. Così dicasi per le somme residue trattenute a garanzia per le qua= li l'impresa non ha diritto ad alcun interesse. Da ultimo questa amministrazione relativamente alle altre pretese per l'importo di L.150.000 avanzate dall'impresa stessa con memoriale 12 Marzo 1924 diretto al collaudatore, ribatte invitando l'impresa al pagamento della multa e dei danni per i quali ultimi si riserva di pre= sentare a codesto collegio Arbitrale una stima giurata per i danni de= rivati ai consortisti per la mancata irrigazione dal 15 Giugno al 30 Settembre 1922? Fiduciosa che le sue richieste saranno tenute in seria consi= derazione, pronta a fornire tutti gli schiarimenti necessari,
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R.Pretura di Aosta Atto di pignoramento prezzo terzo L'anno millenovecentoventisei ed alli Trenta Agosto in Villenueve e S.Pierre Sulla istanza del sig.Alberto Geometra Giovanni resi ente in Torino elettivamente domiciliato in Aosta pres so lo Avv.Giuseppe Fusinaz che lo rappresenta io sottoscritto Giacomo Valentino Uff.giud.addetto alla R.pretura di Aosta Vista la sentenza arbitrale 9/3-1925 depositata li 11 stesso presso la R. pretura LV di Torino e resa escuti va con decreto di pari data,spedita per copia in forma esecutiva e notificata con precetto 20 Maggio 1925 Uff. Giud.Giacomo Valentino e ritenuto che le opposizioni al precetto ed alla sentenza arbitrale predetta venne ro respinte colle sentenze 25/7-192/8 del Tribunale di Ivrea e della Corte di Appelo di Torino 3-26/2-1926 notificata questa li 13 Marzo p.p, munito della suddetta sentenza arbitrale e precetto in conto del quale il Consorzio ebbe a pagare un ac conto di Lire 45/m Ho pignorato come pignorato a mani del sig.Bosan Emilio esattore di Villeneuve Tesoriere Esattore del Consor zio Irriguo S.P.erre Villeneuve ongi e qualsiasi somma valore titolo mobile di spettanza di detto Consorzio L. 6 compare Domonofi alla Pretura di Aosta il 14 Settembre 1926 ore 10 SPECIFICA Originale L. 6 A 10 " 2.40 " " 1.20 " " 15.- 4/4 " .10 " " 2.60 2745 Vertistini /m/5 9.25 1: Coffin il Cancellare
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e segnatamente i canoni e contributi pagati e da pagar si dovuti e debendi dai consortisti fino alla concorren za di Lire 34579,30 ed interessi su £ 79551,70 sino al giorno del pagamento dell'acconto di Lire 45/m e sul residuo da tale giorno oltre le spese della presente esecuzione e fatta riserva per le spese di 1 o 2 giudizio della causa di opposizione e di nullità lodo, con divieto di disporne altrimenti che per ordine di giustizia sotto reiterato pagamento in proprio Ed in pari tempo ho citato come cito tanto il sig.Bo san Emilio nelle premessa qualità residente in Villeneu ve quanto il Consorzio Irriguo di S.Pierre Villeneuve con sede in S.Pierre in persona del suo Presidente Sig. Luboz Graziano a comparire davanti il sig.Pretore di Aosta alla udienza della martedì 4 Settembre 1926 ore 10 per ivi quanto al sig.Bosan Emilio fare la dichi- razione di terzo e quanto al Consorzio Irriguo di S. Pierre e Villeneuve insolvere a tale dichiarazione ed atti successivi ov lo voglia. Copia di questo atto ho rimesso rilasciato una per ca- duno al sig.Bosan Emilio e Consorzio Irriguo di S.Pierr e Villeneuve in persona di chi covra quanto al Presidente la sua sede in S.Pierre a mani dello Presidente pro-tempore firma Luboz Graziano personalmente A. Valentini Ufficiale
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Copia da produrre al Convegno Avv. N. P. Anne e ritenuta V. Pierre Rig. Presidente convegno avv. N. P. Anne Millenner
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Tribunale Civile di Ivrea. Comparsa conclusionale nella causa commerciale sommaria di CONSORZIO IRRIGUO SAINT-PIERRE VILLENEUVE, attore in op- posizione cliente del Proc.Avv.Ernesto Page,e Giuseppe Carlevati contro ALGERTO Geom.GIOVANNI,residente in Torino,convenuto cliente del proc.Avv.Cavallo. I procuratori avvocati Ernesto Page e Giuseppe Carleva= ti,per il loro cliente chiedono e conchaudono conchiudono Reietta ogni contraria istanza,eccezione e deduzione; Previa unione della presente causa con quella di oppo= sizione a precetto fra le parti vertente Piaccia al Tribunale ILLmo dichiarare nullo a sensi di legge il lodo 9 Marzo 1925 per cui è lite, e dichiarame quindi che la competenza a conoscere di tutte le diver= genze state nullamente decise in sede arbitrale,spetta al Magistrato ordinario,davanti a cui le parti dovran= no provvedersi. Colle spese e con sentenza provvisoriamente esecutoria. MOTIVI in fatto ed in diritto. Con citazione 6 maggio 1925 il Consorzio irriguo Saint- Pierre Villeneuve,evocava il Geom.Giovanni Alberto nan= ti questo Tribunale narrando quanto segue:
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Il Consorzio istante ed il Geom. Giovanni Alberto, affi- darono a tre arbitri scelti nelle persone dell'Ing. Ma- rio Acceti, dell'Ing. Augusto Saltarelli e dell'Avv. Giu- seppe Boggio, la definizione di alcune controversie fra di essi insorte in dipendenza del contratto di appalto Il 4 febbraio 1922 a Marcoz: Gli arbitri pronunziavano come amichevoli compositori emanarono il 9 Marzo U. un lodo che risolvendo ad avviso degli arbitri, le divergenze loro sottoposte con- dannava il Consorzio istante al pagamento di lire 72891 mentre gli arbitri si dichiaravano incompetenti a giudi- care delle domande del Consorzio, riguardanti il risar- cimento dei danni per ritardo nel compimento dell'opera. Basterebbe siffatta pronunzia ad indurre nullità del lodo per mancanza di motivi e di pronunzia e per dispo- sizioni contraddittorie, perchè ris.ondendo al quesito I2° gli arbitri hanno assolto il geom. Alberto dalla penali- tà applicategli dal collaudatore per ritardo nella ul- timazione dell'appalto, il che significa che gli arbitri riconoscevano in sè stessi quella competenza che poco appresso dovevano negare. Inoltre gli arbitri, sempre rispondendo al quesito I2° hanno nel dispositivo e senza una parola di motivazione condannato il Consorzio al pagamento di L.35.275, che non trova nella sentenza giustificazione alcuna. Di più rispondendo al quesito I°, gli arbitri hanno con- dannato il Consorzio al pagamento di L.4000 senza ad- durre una parola di motivazione per quanto al dovere della motivazione si debba attendere anche da arbitri. amichevoli compositori." Chiedeva pertanto declaratoria di nullità del lodo; e tale domanda risulta fondata di fronte alle circostan- ze emergenti dalla stessa citazione alle quali altra è lecita aggiungere per ottenere l'annullamento del b lodo almeno parziale. Gli arbitri cioè hanno illegalmente proceduto alla li- quidazione delle proprie competenze, il che ad essi non era consentito di fare se anche le parti li avessero all'uopo autorizzati: non essendo consentita al giudi- ce in nessun caso una pronunzia a vantaggio proprio. Il fondato pertanto è l'assunto del Consorzio, mentre la presente causa deve per ovvie ragioni di connessità unirsi con quella per impugnativa del precetto stata iniziata dal Consorzio una volta che venne precettato dal Geom. Alberto in base al lodo per cui è lite. III.Per le spese e per la provvisoria esecutorietà provvede la legge
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* Fusinaz Ov. Giupp PROCURATORE A OSTA AUMENTO PER ADDIZIONALE Li R: TRIBUNALE CIVILE di IVREA = ATTO di NOTIFICA NZA e CITAZIONE a COMPARIRE = L'anno millenovecento e ventitre ed alli ventotto del mese di NOVEMBRE in TORINO - Sulla richiesta dei sigg. BREUIL IL Cav. GIUSEPPE fu Panta leone, ed ARNOD PIETRO fu Isidoro, Negozianti in legna me, residenti in INTROD, i quali verranno in causa rap presentati dal Procuratore Avv. GIUSEPPE FUSINAZ, con elezione di domicilio in IVREA, Via Arduino, N°.24, pres so la persona ed ufficio del Causidico GAMBONE Gio = vanni, per tutti gli effetti al presente atto relati= vi, io sottoscritto DOMENICO BRINDESI, Ufficiale Giudi ziario addetto al TRIBUNALE CIVILE di TORINO, ove ri= siedo, ho notificato copia autentica del ricorso pre= sentato al signor PRETORE di AOSTA, sotto la data del li 21 Novembre 1923, per concessione di sequestro con servativo e del pedissequo decreto Pretoriale in da= ta dello stesso giorno, al signor GEOMETRA ALBERTO Gio vanni, Costruttore, residente in TORINO, Via Campana 25 e nello stesso tempo l'ho citato a comparire davanti al Tribunale Civile di Ivrea ed all'udienza ch'esso terrà nella sede del Tribunale di Ivrea, alle ore NOVE e MEZZA del giorno 19 (diciannove) prossimo mese di DICEMBRE, per vedersi accogliere in suo contradditto= rio o legittima contumacia, le infra spiegate conclu=
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sioni : Gli istanti sono creditori verso il predetto Signor ALBERTO della complessiva somma di lire 12486,20 (do dicimila quattrocento ottanta sei e cent/mi 20) per le gname fornitogli nel 1922 per la costruzione di un tronco del canale irriguo del Consorzio St.Pierre-Vil leneuve, in base ad una convenzione tra di loro stipu lata avente per oggetto appunto la fornitura di det= to legname da farsi in conformità degli accordi avve nuti in ordine e prezzo,misure e consegne ; gli istan ti fornirono il legname convenuto,ma intanto il loro debitore non si preoccupava di pagare la somma dovuta e non se ne curò,anche dopo le formali richieste ri= voltegli,e finì per dichiarare ai suoi fornitori che non aveva denaro per pagare .Che di fronte alla poco buona volontà di pagare del debitore e siccome l'uni ca garanzia che potessero avere i richiedenti per il pagamento del loro avere consisteva in un credito che il loro debitore misurava verso il Consorzio di irriga zione St.Pierre-Villeneuve,essi chiesero ed ottennero il sequestro conservativo sulla somma dovuta dal Con . sorzio fino alla concorrenza del loro credito, col ci tato Decreto del PRETORE di AOSTA,alla cui esecuzio= ne si provvide con atto 22 NOVEMBRE 1923,dell'Ufficia le Giudiziario VALENTINO GIACOMO . Gli istanti chiedono quindi che piaccia al TRIBUNALE Ill/mo - previe quelle declaratorie che meglio - ed ogni occorrenda prova - : CONFERMARE il sequestro conservativo concesso dal PRE TORE di AOSTA col suo Decreto del 21 NOVEMBRE 1923 e CONDANNARE il convenuto al pagamento a favore dei richiedenti della somma di lire DODICIMILA OTTOCENTO OTTANTA SEI e cent/mi venti,dovuta per le causali di cui sovra,cogli interessi mercantili su detta somma dalla domanda in giudizio al saldo . Spese e danni di lite protestati - con Sentenza di provvisoria esecuzione . Ed in segno di vera notificanza e citazione,copia di tutto quanto sovra,nonché del presente mio atto,da me firmato,venne rimessa e lasciata al predetto sig. ALBERTO Geom.Giovanni,in TORINO,Via Campana, N.°25, ivi consegnandola a mani sue proprie rinvenuto perso= nalmente . f.Domenico Brihdesi - Uff.Giud.- Per copia conforme ad uno notifica Aosta, 1 Dicembre 1923 Giacomo Valentino Uff. Giud. L'anno millenovecentotrenta quinto del mese di Dicembre unito a
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A richiesta dei Sig. Brunt Car. Giuseppe per Pantaleone ed Arnod Pietro fu Isidoro negoziante in legname residenti in Intra, condominio eletto in Via Ordinis Giuseppe la persona e studio del Sig. Gamba ne Avv. Giovanni. Il sottoscritto Giacomo Valentino Ufficiale Giudiziario addetto alle Riscossioni di Cassa, ha notificato al Cursale del canale irriguo di S. Pierre - Villeneuve in persona del suo tesoriere Presidente Sig. Subert Graziano da S. Irene ha sequestrato delle somme dovute al Sig. Alberto From. Giovanni da Bovino debitori dei richiedenti, ed anche a Bovino la sopraescrizione, ossia la citazione unita a Viotto Alberto Gen. Giovanni indicata 28 Novembre 1923, perché ne abbia conoscenza in conformità all'art. 932 del Cod. di Proc. Civ. e ad ogni ulteriore effetto di giustizia, mediante consegna che ho fatto con quest'atto in copia conforme alla sede e domicilio del suddetto Cursale del canale irriguo di S. Pierre - Villeneuve in persona del suo Tesoriere Presidente Sig. Subert Graziano, ove mi trovo e parlando con Sig. Subert Graziano in persona fra propota. Giacomo Valentino Uff. Giud.
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AUMENTO PER ADDIZIONALE L. 4 COMPARSA CONCLUSIONALE. nella causa arbitrale del CONSORZIO IRRIGUO St. Pierre Villeneuve in persona del suo Presidente Signor Luboz Graziano, residen- te a St. Pierre attore contro L'IMPRESA GEOM. ALBERTO GIOVANNI, residente a To- rino convenuto Il Consorzio Irriguo St. Pierre-Villeneuve, rappre- sentato dal suo Presidente Signor Luboz Graziano chiede e conchiude Piaccia all'Ill/mo Collegio Arbitrale Respinta ogni avversaria istanza ed eccezione e disattesi e dichiarati irricevibili tutti i nuovi documenti che l'Impresa Alberto sia per produrre e non risultano essere stati comunicati al conchiu- dente consorzio il giorno della discussione della causa avanti agli arbitri ( 3 dicembre 1924 ) e previ occorrendo quegli ulteriori incombenti che si rendessero necessari. Dichiarare illegittime ed infondate sia in fatto che in diritto le pretese dell'Impresa Geom. Alberto ed assolvere il Consorzio dalle domande avanzate dallo stesso Geom. Alberto confermando il giudizio del- l'ufficiale collaudatore
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IN VIA RICONVENZIONALE: Condannare l'Impresa Geom. Alberto al pagamento della multa di L.34.600 per inadempimento delle opere. Dedursi dal computo dell'Impresa Alberto la somma di L.885, prezzo di un tubo non messo in opera per errore di collocamento. Condannare l'Impresa al risarcimento dei danni per l'inadempienza dell'opera del tempo contratterale -valutati in L.580.870 : per danni morali e materiali all'Amministrazione ed ai singoli consortisti, pro- trazione degli interessi per mutui contratti in vi- sta del lavoro che si doveva eseguire, notando che l'ente deve pagare un canone annuo di L.4235,67, mentre i capitali già aborsati rimanevano infrutti- feri. Condannare l'Impresa a tutte le spese di giudizio tra- sferte, competenze agli arbitri, spese di lodo ed accessorie anche tenendo conto della temerarietà delle richieste dell'Impresa.
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2 copie Collegio degli Arbitri composto dei Signori Comparsa Conclusionale nella causa arbitrale Sel promossa contro il CONSORZIO IRRIGUO St Pierre Villeneuve in persona del suo Presidente Signor Luboz Graziano, residente a St Pierre. Contro L'Impresa Geom. ALBERTO GIOVANNI, residente a Torino C. Il Consorzio Irriguo St Pierre -Villeneuve, rappresentato dal suo Presi- dente Signor Luboz Graziano chiede e conchiude Piaccia all'Ill.mo Collegio Arbitrale Respinte ogni avversaria istanza ed eccezione e disattesi e dichiarati irricevibili tutti i nuovi documenti che l'Impresa Alberto fassa per produrre e non risultino essere stati comunicati al conchiudente con fatto il giorno della discussione della causa avanti agli arbitri (3 dicembre 1924) e previ occorrendo quegli ulteriori incombenti che si rendessero necessa- ri Dichiarare illegittime ed infondate sia in fatto che in diritto le pretese dell'Impresa Geom. Alberto e conseguentemente assolvere il Consorzio dalla domande avanzate dall'Impresa stessa, confermando il giudizio dell'Ufficiale collaudatore. IN VIA RICONVENZIONALE: Dichiarare tenuta l'Impresa GeoM. Alberto a pagare al Consorzio la penalità di L. 34.600 dovuta per sia per il ritardo nell'ultimazione dell'appalto e per l'accertata deficienza
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nella costruzione del canale di scarico nonchè a risarcire al Consorzio tutti i danni arrecati gli per non avere eseguito i lavori, nel termine stabilito nel contratto sia per i maggiori oneri finanziari che tale ritardo importò per il Consorzio, sia per il mancato raccolto dei fondi irrigati dalle acque del canale in conseguenza dell'estrema siccità verificatasi nell'anno ...... danni che il conchiudente propone nella somma di lire 580.870,00 come da valutazione fattane dall'Ingegnere .............. nella sua rela- zione di perizia in data............ versata in atti Col favore delle spese tutte dal giudizio arbitrale, ivi comprese le trasfer- te da St Pirre a Torino, competenze degli arbitri, spese di 1.000, comprese anche le spese irrepetibili stante la temerarietà della lite. Fatto e Motivi Si richiamano quanto già si ebbe ad esporre nel memoriale in risposta a quello presentato dal Geom. Alberto
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CONSORZIO IRRIGUO VILLENEUVE - SAINT PIERRE ======== = MEMORIALE = in risposta a quello presentato lì 5 Ottobre 1924 dall'Ing. Bonicelli pel Geometra Alberto. - ======== Alli Ill.mi Signori Arbitri nella vertenza Alberto Geom. Giovanni contro Il Consorzio Irrigua di St. Pierre - Villeneuve. ======== Nelle sue premesse al Memoriale presentato agli Ill.mi Sigg. Arbitri, il Geom. Alberto ha esposto una sequela di cose false pur di cercare di fare effetto sul lettore, e se da un lato esso si dà palese patente di ingenuità, dall'altro dimostra un ardire degno di miglior causa. E' nel suo ragionamento come era nel lavoro : aveva costruito centinaia di canali, aveva eseguito migliaia di volte calcoli di condotte forzate, calcoli di resistenza di ponti,ecc, ecc, così non è da meravigliarsi che egli domandi ora indennità e retribu- zioni fantastiche e favolose. Veramente lo diceva sin dallo ini- zio dei lavori, che alla fine ci sarebbero poi le richieste a cen- tinaia di migliaia e che per allora non era poi il caso di lesio- nare tanto sul prezzo delle opere, pur di avere il lavoro. Dunque il Geom. Alberto tramava sin dallo inizio ulteriori ri- chieste per rifarsi dei prezzi troppo bassi. Quello è l'uomo al quale il Consorzio si è affidato, l'uomo che non avrebbe-per ovvie ragioni- mai voluto avere il direttore sui lavori perchè come gli disse una volta in ufficio, volendo fare e- seguire quanto risultava dal contratto " gli si mettevano soltan-
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- 2 - to " bastoni nelle ruote " Voleva fare tutto e se la Direzione ebbe il torto di essere troppo lunganime a suo riguardo accettando anche tante opere non fatte secondo il capitolato, pur che andasse avanti e che desse lavori ultimati per l'epoca, lo fece anche per non danneggiarlo perchè lo sapevano non eccessivamente provvisto di fondi. Ed ora quel signore invece di ringraziare chi ha creduto fargli del bene - e gliene ha fatto, effettivamente - viene a rinfacciargli le cor- tesie usate. Il Sig. Alberto travisa i fatti. Non è vero che egli sia solo stato ricercato nel 1921 perchè se in allora il Consorzio decise di terminare i lavori ad ogni costo il Geom. Alberto si presentò a fare offerte per l'esecuzione ante- riormente, poi il 19 agosto 1919 quando gli furono consegnati quattro disegni e stima Perini ed il 9 settembre stesso anno gli venne spedito uno estratto in parte qua dal capitolato d'oneri. Il 16 ottobre successivo il Geom. Alberto presentò un'offerta promettendo che avrebbe fatto tutto pur di avere il lavoro; il 19 stesso, lui e suo fratello intervennero ad una adunanza del Consorzio per intavolare trattative che però non approdarono an- che perchè la stagione era già inoltrata e l'impresario non aveva documenti dimostranti la sua capacità. In tale circostanza il Geom. Alberto presentò due offerte per tubi cioè una per la ghisa a L. 2? I66 al kg, e l'altra per l'ac- ciaio a L. 4,023. Finalmente nel 1921 l'Impresario avendo sentito da qualcuno che il Consorzio era deciso di fare anche il sifone, si presentò spon- taneamente. Intanto si sono aperte anche trattative per l'ultima- zione di altri tronchi e si per gli uni come per l'altro si ebbe- ro varie offerte. Allora il Sig. Alberto nella tema di non avere nulla, insistette, sollecitò colloquii, mandò telegrammi al sot- toscritto, poi si associò coll'Ing. Zanetti, andarono a S. Pierre a Villeneuve, in Aosta, ecc, ecc,
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- 3 - Il 3 novembre si trovarono ad una adunanza del Consorzio pres- so lo scrivente e poichè l'Ing. Zanetti sosteneva che il prez- zo di costo dei tubi era una lira in più di quanto effettivamen- te doveva essere, l'Amministrazione decise di mandare il Diret- tore dei lavori coll'Ing. Zanetti fino a Brescia per accertarsene Da tale viaggio risultò invece lampante che il prezzo richies- to dall'Impresa Zanetti Alberto era esagerato. Allora l'Impresa Alberto Zanetti fece spontaneamente l'offerta di mille lire di multa per ogni giornata di ritardo. In seguito al responso del Direttore, l'Amm. ruppe ogni trattativa con la detta Impresa, tanto più che c'erano offerte della Dalmine, delle Savigliano, Togni, Breda, Terni, ecc, oltre ad imprese locali. Allora il Geom. Alberto abbandonò il compagno e brigò per il suo conto ed il 21 dicembre lo stesso presentò un Elenco di prez- zi in base alle condizioni del capitolato il quale ultimo però egli non si diede la briga di venire a vedere avendo lo estrat- to in parte qua dell'anno 1919. Così egli conchiuse un compro- messo con l'Amm. senza però nulla dire alla Direzione la quale ultima non gli rilasciò assolutamente schizzi da unire al com- promesso. Questo è stato concluso a sua insaputa e se mai il Geom. Alberto ha avuto tra mani uno schizzo dell'Ing. Stevenin schizzo chi sa per quale motivo tracciato, non poteva mai servi- re per un contratto. Se egli ebbe il torto di non accertarsi se le condizioni erano quelle e solo quelle chi può averne colpa? Il capitolatonon è stato mutato in nessun punto. I soli cam- biamenti sono quelli contenuti nell'atto Marcoz, cambiamenti com- pletamente conformi alle offerte dell'Impresa, comprese le 20000 lire a corpo per indennità di contratto, deposito terre di rifiu- to,ecc, ecc. L'allegamento di un capitolato antico e uno schizzo sono opere solo di Alberto e non potevano e non possono avere valore di sor- ta per il Consorzio pel quale vigeva il capitolato approvato dal- le autorità superiori. Siccome poi l'offerta del Geom. Alberto era doppia e cioè a scel-
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- 4 - ta per tubi in ferro od in ghisa senza alcuna riserva, il Con- sorzio accettò i primi che pareva venissero a costare meno in conseguenza del peso, ma l'accordo era che il lavoro doveva ve- nire dato finito alle condizioni contrattuali e cioè del capi- tolato vigente, il solo applicabile perchè dava condizioni per entrambi i tipi di tubi. Dopo la firma del compromesso il Geom. Alberto venne li 10 gennaio dal sottoscritto a vedere il capitolato e i disegni per- chè disse di volere subito iniziare i lavori. Il sottoscritto gli diede in comunicazione i disegni che se li copiasse, senza pretendere, come di diritto, di fargliene lui una copia facendosela pagare. Il Geom. Alberto tenne via i di- segni parecchi giorni e se ne fece eseguire parecchie copie cia- nografiche, delle quali diede una allo scrivente, copia che si presenterà quando sarà richiesta. Dunque il Sig. Alberto aveva copia dei disegni originali sin dal principio di gennaio 1922 e con tale copia egli volle iniziare personalmente il tracciamento dell'asse della tubazione. Il sottoscritto la lasciò fare per- chè prima di tutto il contratto non era ancora stipulato e in secondo luogo perchè credeva buono per lui di risparmiargli spe- se. Tanto più che temeva di non venire pagato come difatti suc- cesse più tardi. Le operazioni di tracciamento sono sempre a carico dell'Impresa e se la Direzione interviene essa deve pagarla. Il sottoscritto si recò poi sul sito per opportune verifiche il 26 gennaio ed il 14 febbraio fu richiesto il notaio Marcoz per la redazione del contratto. In tale circostanza l'Impresario non fece obbiezione a nessuna condizione salvo che avrebbe vo- luto farsi togliere la penalità per ritardi di esecuzione. Pe- rò egli finì per accettare. Il Consorzio sempre tanto lungamine e generoso a suo riguardo ammise persino il fratello quale supplente, senza neppure veder-
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- 5 - lo e conoscer la capacità. Di più, sempre nell'intento di veni- re in suo aiuto, non pretese la cauzione e nello stabilire l'am- montare dei lavori agli effetti dell'Ufficio del Registro, in- vece di quattrocentomila si accontentò di un quarto. Tutto ques- to per non causargli spese sapendo che l'Impresario non era for- nito di capitali e nello intento di avere una persona che avreb- be fatto il possibile senza cercare interpretazioni del contrat- to contrarie al convenuto. Invece l'uomo che tanto prometteva, l'uomo che in compagnia del- l'Ing. Zanetti acconsentiva alla spontanea offerta di mille li- re giornaliere di penalità se il lavoro non sarebbe stato compiuto nel tempo prescritto; l'uomo che aveva esegui- to migliaia di lavori e tutto conosceva, l'uomo che sapeva diri- gere gli operai è stato visto all'atto pratico. Era assente dal lavoro, lasciava le sue mansioni ad assistenti prezzolati ed og- gi si lamenta di non aver sufficientemente guadagnato. Quell'uo- mo arriva ora al punto di dire che si era rimasti d'accordo di aggiornare il capitolato a patti conchiusi. Ma chi mai ha sen- tito cose simili? Quando mai si sono visti fare i capitolati do- po la firma dei contratti? A che cosa avrebbe allora potuto ri- dursi un capitolato? A scrivere quel che avrebbe dettato l'im- presa o ad annullare l'atto? Francamente lo si credeva più serio. Ora egli giuoca all'in- genuo: lui era in buona fede, gli si è fatto un trucco da presti- giatore e lui pro bono pacis - (Dunque se egli accettò pro bo- no pacis se ne avvide del trucco ) - accettò il nuovo capitola- to in via provvisoria come base della determinazione delle misce- le calce e cementi e per le murature. - Se si fosse stati d'accordo che il capitolato non avesse avuto ad avere valore, tali condizioni avrebbero potuto trascriversi direttamente sull'elenco dei prezzi e risparmiare la spesa di altri capitolati. Del resto ignora il Geom. Alberto che l'atto pubblico rogato Marcoz cita appunto il capitolato Ing. Alberto Stevenin e che
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- 6 - al medesimo avrebbero dovuto le parti attenersi salvo le modi- fiche contenute nell'atto? In nessun luogo risulta scritto che il capitolato Ing. Alberto Stevenin doveva essere modificato o comunque aggiornato. Per quan- to poteva occorrere c'era l'atto pubblico Rag. Marcoz e nulla al- tro. Certe postume recriminazioni od invenzioni sono fuori di luogo e ridicole. Se poi non furono dati all'Impresa disegni da parte del sottoscritto che in aprile, ciò non toglie che tali di- segni erano pronti sin dal mese di febbraio, e il Sig. Geom. avreb- be dovuto venirli a prendere. Il Direttore dei lavori non era pa- gato per portarglieli. Del resto non gli premevano perchè aveva già le copie cianografiche. Tali copie del resto sono le sole che hanno servito per il tracciato e se il Geom. Alberto avesse sapu- to attenervisi avrebbe risparmiato l'onere di dovere rifare il gomito nello attraversamento della strada Nazionale, come pretese il Genio Civile. Si ripete che i rilievi sono stati iniziati dal Geom. Alberto die- tro sua preghiera e prima della stipulazione del contratto. La Direzione corresse diversi tratti per ridurre gli scavi e porta- re il tubo fuori terra. Ciò era per favorire l'Impresa a cui il ca- pitolato escludeva il pagamento degli scavi. Ad ogni modo prima di mandare alle officine metallurgiche ordini di preparare tubi si sono sempre fatti rilievi definitivi e ciò era tanto più neces- sario in un terreno roccioso così accidentato dopo quasi venti an- ni trascorsi dai rilievi primitivi. Se è il Sig. Alberto che mandò il profilo alla Savigliana non lo fece che nel suo interesse e perchè lui solo era il vero contraen- te con quella Ditta. L'Impresa avrebbe dovuto evitare dal pregare la Direzione di lasciarle provare a fare il tracciato e questa ben volentieri se ne sarebbe assunto l'onere pur di venire pagata Il Geom. Alberto aveva la mania di volere introdurre varianti e fa- re di sua testa, come quando voleva trasportare tutta la tubazione
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- 7 - più a ponente, prolungando il tronco di canale già esistente del- l'Impresa Branche. E pensare che l'asse secondo i disegni era già tracciato; come quando si è messo in relazione con la Savigliano perchè la passerella avesse tre metri di larghezza per portare un tubo di 40 centimetri. In massima il Consorzio ha sempre cercato di accettare quando non si trattava che di varianti di poco conto, pur che il lavoro andasse avanti. Ora l'Impresa ha il coraggio di rimproverare successive interru- zioni e sospensive per modifiche, Ma quando mai? Evidentemente chi ha scritto non era sul luogo perchè sembra impossibile che avesse potuto dire cose false, Dubbi sorti nel Direttore dei lavori sulla resistenza dei tubi? Questo è falso, falsissimo. E il Genio Civi- le e poi naturalmente il Direttore che hanno osservato che il gra- do di resistenza dei tubi non era conforme al disciplinare che ha servito al capitolato. Questi ultimi prescrivevano una resistenza doppia ma l'Impresa non ci badò - come al solito badava a poche prescrizioni - Allora il Genio Civile insorse. Che dire di uomini che così facilmente capovolgono le cose? Successivi ravvedimenti sono pure invenzioni belle e buone. Le mo- difiche al tracciato quando la condotta era già allestita si rife- riscono al gomito nella Strada Nazionale. Chi fece rifare quel trat- to è il Genio Civile che pretese di vedere i disegni di progetto e ordinò all'Impresa di attenervisi. Se questa ultima ha voluto anche qui variare il lavoro ed ha dovuto rifarlo, peggio per essa. Riguardo al canale di scarico l'Impresa non aveva diritto di ini- ziarlo prima di ricevere per iscritto le istruzioni sul modo di eseguirlo e nessuno mai ha pattuito in modo diverso con essa. Essa se ne era assunta la costruzione a 30 lire il metro lineare con la riserva di eseguirlo secondo le istruzioni, Ma come al so- lito voleva fare di sua testa e costruì un canale che non avrebbe neppure tenuto del grano, non dell'acqua, I parapetti erano come il fondo a secco con pietre piccole mal connesse. Fatto sospendere il proseguimento e mandatogli le istruzioni come ordine di servizio
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- 8 - si rifiutò di firmarlo. Finalmente per appianare la vertenza e per indennizzarlo un po' il Consorzio gli concesse un supplemento di L. 46 al mc, di muro a malta pei parapetti. Così chi rimise del suo è il Consorzio. I criteri circa il modo di misura delle opere derivano dal ca- pitolato e nessuno poteva variarli. Gli acconti non dovevano essere inferiori a 40000 lire ma non ave- vano alcun limite superiore. L'Amm. dovette però anche accondi- scendere a somme inferiori per aiutare l'impresa che continuamen- te necessitava di denaro. I lavori contrattuali non furono terminati alla fine del 1922, co- me mancavano diverse opere di finimento nella strada, mancavano muri di controriva nei terreni attraversati, mancava il minio ai tubi ecc, ecc. L'Impresa denunziò l'ultimazione dei lavori soltanto nel mese di aprile 1923 dicendo che erano finiti alla fine dicembre 1922. Tale tardiva denunzia aveva lo scopo di evitare la visita di veri- fica per la redazione del relativo verbale. Pure la denunzia appe- na avvenuta l'ultimazione era obbligatoria a mente dell'art.34 del Capitolato generale. Forse che, secondo l'Impresa, anche questo doveva venire aggiornato? Ma la Direzione non volle stare stretta- mente alla legge e poichè le risultava che i lavori erano finiti a metà marzo accettò tale data; il collaudatore fu più benigno ancora ed anticipò su quella detta dall'Impresa la quale però non è neppure con ciò contenta, per essa poco importava la data di ul- timazione del lavoro ma bensì l'eleminazione della penalità. Ma il Consorzio non è di questo parere ed accettando già le conclu- sioni del collaudatore è la massima concessione che esso può fare. Io Se per maggiori scavi in più di quelli contabilizzati nel de- conto non siano dovuti in compenso di L. 5000 in aggiunta a quello a corpo di cui all'art. 24 dell'allegato e del contratto, nonchè il pagamento di L. 399, 67; 916?25; I687,53; totale L.3003,75 per scavi indebitamente diffalcati.
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- 9 - Il primo quesito prospettato dall'Impresa deve essere respinto per- chè contrario ai patti liberamente stipulati fra le parti e gli Illmi Sigg. Arbitri, quantunque amichevoli compositori non possono transigere su di un atto pubblico. Si ripete quanto si è già detto nelle premesse: il capitolato contrattuale è quello che si è presen- tato; a nessuno venne in mente sostituirlo con altri prima della firma e dopo sarebbe stato un paradosso. Tale pretesa non ha senso comune e mai venne prospettata dalla Impresa fino a lavori ultima- ti. Rifare il capitolato dopo il contratto avrebbe significato scri- vere le condizioni che all'Impresa avrebbe piaciuto di dettare o rompere il contratto. Poteva questo venire accettato dal Consorzio? E poi strano che si arrivi a dire che sarebbero occorsi meno scavi sotterrando completamente il tubo per tutti i 700 e più metri che a tenerlo tutto sospeso e fuori terra salvo 60 o 70 metri! Se l'Impresa ha fatto scavi, le sono stati pagati ed essa nel fare la sua offerta di prezzo non fissò alcuna condizione dimensioni di scavo. In tutto quel tronco si era stabilito di pagare maggiormente la muratura pur di non avere discussioni sugli scavi e le loro di- mensioni. Quello è stato il concetto del progettista e a quello è stato informato il contratto col Sig. Alberto. Un taglio profondo di terreno è stato fatto solo in quella cresta morenica di La Crête e tale lavoro venne pagato L. 10 al mc. cioè più del prezzo contrattuale. Con ciò l'Impresa è più che rimunerata Il terreno morenico richiede minore scarpata di taglio dell'altro e forse il Sig. Alberto confonde il terreno morenico con brecciame e conglomerato. D'altronde lo spazio occorrente per il deposito di 91 m c; di terra è poca cosa e l'aumento di prezzo da 5,50 a 10 è già un favore per cui l'Impresa dovrebbe essere grata al Consorzio senza reclamare altro. (I) V fine paragrafo: In merito alla deduzione dagli scavi occupati dalla tubazione il Consorzio non ha torto alcuno se l'Impresa si è avventurata a fare prezzi senza leggere il capitolato, nè essa può invocare il pretesto di non aver avuto tra mani che uno estratto in parte qua del ca- pitolato: essa sapeva dove abitava il Presidente del Consorzio co-
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- 10 - me pure il Direttore dei lavori ed aveva il dovere di chiedere in- formazioni, delucidazioni o di mettere le sue riserve. Non è onesto il metodo di assumere un lavoro a qualunque condizione e poi di sollevare incidenti. Se l'Impresa ebbe il 9 settembre 1919, solo copia di una parte del capitolato, ciò non vuol dir nulla. C'era forse qualcuno che aveva obbligo di dargli una copia intera? In quell'epoca Alberto non era ancora Impresario del Consorzio e questo non aveva alcun obbligo verso di lui tanto più che in allora non si era ancora decisi di proseguire i lavori. Tutte le condizioni relative ai lavori esegui- ti si trovano nel capitolato e questo non poteva venire cambiato nè mai a nessuno venne in mente di farlo! se come dice l'Impresa il capitolato terminava all'art. 19 dove avrebbero figurato le con- dizioni pei muri in cemento prescritti dal disciplinare del Genio Civile? Quali sono le opere radicalmente mutate all'infuori del ma- teriale del tubo? Circa l'ingenuità dell'Impresa davanti al giuoco di prestigio della sostituzione del capitolato già si parlò nelle premesse e non vale più la spesa di ripetere. Lo spazio occupato dal tubo deve essere prelevato dagli scavi. Ciò è evidente dal capi- tolato e risulta chiaro e lampante dall'atto pubblico Marcoz fir- mato e discusso dal Sig. Alberto. Pure dato e non concesso che il capitolato parlasse solo di un tubo in ghisa sotterraneo perciò che riguarda l'interramento nel terreno o nella roccia non vi sono variazioni ed allora che cosa ha l'Impresa da obbiettare? Che uno scavo venga eseguito per piantarvi un sasso od un albero, un pezzo di ferro o di ghisa, la natura dello scavo non muta e non deve mu- tare il prezzo quando non si sono messe condizioni o riserve; sareb- be strano se si potessero rigettare a spizzico tutti i frammenti di periodo che non piacciono di un contratto il quale deve essere am- messo nel suo complesso e non solo in alcuni frasi che lo compon- gono. I punti del capitolato che non servono non vengono applicati Ciò vien detto nel contratto ed è accettato dalle parti; è pure il procedimento seguito in tutti i capitolati per lavori pubblici quando si fa richiamo ai capitolati governativi. In tali casi il
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- II - il procedimento è ammesso ed è legale e tale deve pure essere nel caso nostro. Infine si fa osservare che se nessuno fece osservazione quando l'im- presa presentò il suo elenco dei prezzi e non si parlò di quella comprensione si è perchè tutti erano tacitamente d'accordo che su tale soggetto non venivano variate le condizioni del capitolato. Il tubo in ghisa doveva essere sotterrato previo l'occorrente scavo senza misurare questo ultimo a parte ed egualmente si doveva fare per uno in ferro od in acciaio. Su questo nessuno sollevò obbie- zioni quindi tutti erano d'accordo. Pel sotterramento del tubo in ghisa L'Impresa doveva eseguire lo scavo, depositare la terra sulla sponda del cavo e poi riportarla sul tubo. Ora si sono ridotti gli scavi e l'Impresa non ha più avuto bisogno di fare la seconda ri- presa per riportare la terra sul tubo e regolarizzarla. E stato un guadagno per essa, non una perdita. Nessuno fece obbiezioni nè Consorzio nè Impresa, tutti erano d'accordo! Il Direttore dei la- vori non era presente al compromesso di pattuizione dei prezzi e quindi si respinge la domanda del Sig. Alberto delle condizioni. perchè priva di ogni logico fondamento. (I) Ved. pag. 9 - Nella peggiore delle ipotesi però si fa notare che i prezzi dell'elenco per lo scavo comprendono anche il tras- porto in rifiuto o in rinterro. II° Se non debba essere accreditato alla impresa il pagamento del- la seconda mano di minio ai tubi della 2° 3° meno di minio allap passerella sulla Dora per un importo di lire 9833,48. Questa domanda deve essere reietta perchè al suo accoglimento si oppone il disposto del capitolato il quale, come si vede, serve per tubo in ferro come per uno in ghisa. La condizione della mano di minio è una condizione sine qua non della accettazione dei tubi I tubi devono essere dati in opera e una volta messi in opera non è più possibile dare il minio al'- l'interno quindi la spalmatura è inerente al tutto da collocare in opera e piuttosto che il richiamo dell'art. II37 del codice Civile che qui non è ammissibile perchè non vi è dubbio di sorta,
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- 12 - è il caso di attenersi all'art. 1136 che suona " Le clausole dei contratti s'interpretano le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero" La mano di spalmatura data dalle officine ai materiali non è minio di ferro e qui è veramente prescritta tale miscela quindi è da res- pingersi la domanda attrice. III Se non sia dovuto all'Impresa il compenso di L. 1863,83 per avere eseguito in malta di calce e cemento anzichè a secco il selciato del canale scaricatore questa domanda è inammissibile. L'Impresa non doveva eseguire il canale di scarico senza avere ricevute le relative istruzioni. L'art. 12 (I) dice che il canale sa- rà a gradoni a fondo selciato o in roccia e col pagamento del prez- zo eseguito l'impresa eseguirà gli scavi, il fondo, i parapetti ove occorrono il tutto secondo le istruzioni impartite dal o Ing. Diret- tore. Nessuno diede ordini all'impresa di eseguire il selciato in cemento; Se essa per non approfondire gli scavi sin sul terreno so- do adoperò cemento (per essere momentaneamente sprovvisto di calce) nes uno può averne colpa. Dato poi che i piedritti sono pagati a lire 46 al mc, che lo scavo si riduceva a pochissima cosa esistendo già il canale primitivo, pa- gando il tutto in ragione di 50 L. al mq (30 al mc) è più che suf- ficientemente pagato. Come prova della poca fondatezza e indecisione dell'Impresa a ques- to riguardo si nota che con un altro memoriale essa chiedeva Lire 2965,53 ed ora si limita a L. 1865,52 computando mq. 233,19 a L. 8 . al mq. Dato poi che il canale non ha che m. 298,52 di lunghezza me- dia e che la larghezza media non è superiore a m. 0,60 non si sa da dove provengano quei 233 mq. sopratutto che non tutto il canale è selciato nè a secco nè in malta IV Se non spetti alla Impresa un indenizzo di lire 1100 per avere il Consorzio fatto eseguire da terzi, sottraendola all'Impresa, una
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- 13 - parte del canale, scaricatore. Questa richiesta è nuova e non esisteva nel memoriale a cui venne risposto il 20 dicembre 1923. In ogni caso la legge in materia di rinumerazione non parla mai che del IO per cento sui quattro quinti o non sul totale. Che anche le percentuali abbiano subito l'effetto del caro viveri! Se il Consorzio dovette venire nella determinazione di sottrarre u- na parte del canale di scarico all'Impresa Alberto, si è che pel con- tegno sempre aggressivo di questo ultimo che voleva avere ragione do- vunque. Il Consorzio però non diede il lavoro a una altra Impresa, ma lo e- seguì a economia. Ciò era nei suoi diritti e vi provvede fra altri L'art. 19 del Capitolato Generale. La sottrazione è inferiore all'I/5 dell'ammontare totale dei lavori. L'Impresa avrebbe in ogni caso do- vuto invocare l'art. 344 della legge sui L.L.P.P. V Se la muratura dei pilastri non debba essere conteggiata con un mag- giore corrispettivo di L.IO il mc.- Così per un importo di L.IOOO. Il prezzo fatto dalla Impresa è per murature senza distinzione se per continue o non. Se qualche volta si fa distinzione fra muri continui o pilastri, non vuol dire che si tratti di una regola generale, tanto più che qui è l'Impresa stessa che fece i prezzi e sul progetto esistono anche pi- lastri, per cui essa era dunque edotta che dovevansene eseguire. Se la ragione della consuetudine invocata dall'Impresa avesse valore dovremmo pure alla nostra volta ridurre del I5% il prezzo delle mu- rature di fondazione, mentre sono state conteggiate come quelle fuo- ri terra. Anche a questo riguardo vige la consuetudine dei capitolati quindi la richiesta viene respinta a meno di ammettere la riduzione sulle fondazioni. VI Se non debbono contabilizzarsi per l'importo complessivo di L. 7719,78 gli scavi per far luogo alle camere di carico e di scarico, allo sfio-
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- I4 - ratore, alla pila destra della passerella, alla massicciata stradale al tombino della Strada Nazionale e sotto muro e vigna Ca. Lanier stati indebitamenti omessi nella liquidazione. Questa domanda è in aperta antitesi col contenuto chiaro e lampante del l'elenco dei prezzi firmato e accettato dalla impresa oltre che al dis- posto del capitolato. L'impresa pretende che il nota bene dell'elenco e i Ni 2 e 3 sono applicabili "solo ad eventuali scavi che non verran- no occupati da corrispondente muratura " si riferiscono ai soli scavi di fondazione. Dunque essa finisce per ammettere che gli scavi di fon- dazione non devono essere retribuiti a parte e non come sosteneva nei capitoli precedenti. Ma quando mai si farebbe uno scavo di fondazione senza dopo occuparlo con muratura? L'art. 20 (II) del Capitolato e l'art I dell'elenco, fra altri, dichiarano che gli scavi sono compresi nel prezzo della muratura. A conferma ed a maggiore delundazioni si è ag- giunto ancora il nota bene di cui sopra ed ora l'impresa vuol cercare ancora di non capire. Che cosa sono poi le fondazioni dei muri? Un mu- ro tutto in terra non è forse tutto di fondazione? La tesi dell'impre- sa è così assurda che non merita confutazione.Il vano fatto per la ca- mera di carico è stato pagato per quanto si sono dovuti fare scavi non occupati da muratura. L'Impresa non ha mai reclamato a questo riguardo e neppure fece riserve sui libri contabili. A nessuno mai venne in men- te di non pagare lo scavo d'obbligo non occupato da muratura. Le misu- re portate da parte avversa sono fantastiche e suppongono tutta la ca- mera scavata nella pura roccia invece di essere elevata su di un prato a dolce declivio e tutta fuori terra. La camera non ha che m, 2,20 di altezza dal fondo al pavimento del primo piano e l'impresa pretende di essere pagata per m. 2,50. Gli scavi che non sono stati effettuati, non vennero naturalmente porta- ti. Lo scavo per le pile è da escludersi perchè occupato da muratura e in ogni caso non si scavarebbe roccia per sostituirla con muratura; lo sca- vo del tombino è portato come pure quello della massicciata. Del resto la presente richiesta è per la massima parte compresa nel quesito del- lo scavo occupato dal tubo a cui già si è risposto.
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- 15 - VII Se non sia dovuto un compenso di L. 3500 per variante alla tubazione sulla strada nazionale. Il Sig. Alberto dice che il 7 aprile 1922 il Genio Civile gli fece variare la posizione del gomito sulla strada Ma l'Impresa aveva di sua iniziativa introdotto una variante al trac- ciato il Consorzio non ne è responsabile. Il G. C. le prescrisse pu- ramente e semplicemente di attenersi al progetto Stevenin. Il Sig. Ing. Segre si fece mostrare il disegno originale dall'Impresa e questa gli fece vedere una delle famose copie cianografiche avute dal- la Direzione sin dal mese di gennaio. L'Ing. del G. C. fece allora appunto osservare all'Impresa che essa non si era attenuta al disegno, ciò che non si poteva ammettere. Simile licenza dall'Impresa rientra appunto nell'art. 27 e per conse- guenza è tutta a suo carico. VIII Se non sia dovuto un compenso di L. 2846 per gli seavi-interessi sul prezzo dei tubi. L'Impresa non anticipò denaro per l'acquisto dei tu- bi, ma ebbe un primo acconto di L. 60000 per l'ordinazione, acconto concedutole irregolarmente a rischio e pericolo della amministrazione la passerella venne pagata quando ancora non era completamente a posto Le prime note della Savigliano sono del 15 luglio ma la merce non giunse in cantiere che verso fine mese. Si diedero continui acconti all'Impresa perchè pagasse le rate dovute e sempre ogni volta che la Savigliano sollecitava per denaro fino a quando restava ancora qualche margine sulle opere eseguite. La Ditta avendo poi ricorso al Consorzio perchè non riceveva denaro, l'Amminis- trazione fece in data 20 - II - 22 un versamento di L. 140000 alla Savigliano. Tale versamento fu fatto con l'intermediario di Alberto per pura delicatezza verso di lui, non con l'intento di pagargli an- cora più tardi l'interesse del denaro da lui non sborsato. Il Consorzio ha dunque versato L. 200000 e poichè tutta la tubazione non pesa che kg. 55563,300 ed il prezzo della Savigliano era di L. 295 al quintale, segue che sono state pagate L. 36088,20 in più delle
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- I6 - note Savigliano. E dunque ammessibile la domanda d'interessi da parte dell'Impresa che non ha anticipato un soldo? L'art. 25 dell'Elenco sarebbe applicabile se il Consorzio avesse rifiutato gli accordi, fino a quando tutti i tubi non si fossero tro- vati, se non in opera almeno sulla località, e l'Impresa avesse dovu- to fare anticipi. Tanto meno poi la cosa diventa applicabile quando si consideri che i tubi sono giunti in cantiere quando già era scadu- to il termine per l'ultimazione dei lavori (V. ultimo capoverso art ; Cap. Generale ). IX Se il Consorzio non debba un compenso di L. 2500 per l'allestimento del progetto della tubazione. Il Consorzio non può entrare nei rappor- ti tra l'Impresa e la Savigliano perchè non conosce le loro condizio- ni di contratto. Del resto ordinariamente le ditte lasciano una per- centuale del 2% agli impresari committenti e con tale importo sarebbe possibile pagare la somma di L. 2500. Che necessità c'era poi di 8 copie alla Impresa? Chi mai del Consorzio ha visto i calcoli delle saracinesche? E naturale che le officine preparano sempre i disegni prima di esegui- re le opere e nessun disegno dato da estranei è da essere accettato perchè ogni ditta ha i suoi tipi particolari ai quali si sono sempre attenuti. X Se per il ritardo nel pagamento degli acconti non spetti all'Impresa un compenso di L 3000. Il Consorzio esporrà ai SIGG. Arbitri la distinta delle somme versate al GE. Alberto o chi per esso. Esso non si è mai valso della facoltà di poter oltrepassare le L 40000 di acconto benchè tale facoltà gli venisse concessa dal contratto rag. Marcoz il quale non fissava che il minimo degli acconti e tralasciava di esporre la cifra massima. La specificazione di un minimo non significa un massimo nè una cuspi-
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- 17 - de od un flesso, e essa fu introdotta nel contratto appunto per non dovere interessi se, in corso d'opera si fosse ritenuto necessario di non pagare ogni singolo lavoro fino al compimento. Ma le insistenze e le urgenze furono sempre così pressanti che si dovettero dare acconti anche inferiori al minimo pattuito, pur che l'impresa andasse avanti. Il Consorzio non ha ora in mano che una ritenuta inferiore al 10% men- tre l'Impresa non ha cauzione. Non si sono mai avuti ritardi che di pochi giorni sui certificati; vi- ceversa a partire dal 4 luglio 1922 l'impresa ebbe sempre importanti anticipi. Basti il considerare che mentre il I° certificato di L. 39999,60 datava del 24 – 5 – 22 l'impresa ebbe L.40000 il I4 – 6 – 22; al 2° certifica- to del I – 7 – 22 sommante col primo L.87002,85 l'impresa ebbe il 4 – 7 – 22 L. IOIOOO; 1'8 – 8 – 22 l'Impresa ebbe L.II4000 e non figu- rava creditrice che di L.96635,27; il I9 – 9 – 22 L. I43000 contro I048I7,97; il I5 – I – 23 L. I79000 contro L. I24489,12 ecc. ecce. L'ammontare dei lavori escluso il decimo è di L. 452354,00 mentre l'im- presa incassò L. 46I500. In ultimo si osserva che sui ritardi di pagamento non sono dovuti inte- ressi in base al Cap. Gen. che dopo tre mesi dai certificati. La doman- da della parte avversa è quindi priva di fondamento e deve essere res- pinta. XI Se non sia dovuta alla Impresa un compenso di L. I50000 per mancanze, ritardi ed errori di disegno e di ordinazioni per contrordini, sospen- sioni, varianti; per indebito potrarme della data di ultimazione,dei lavori e conseguentemente ritardo del collaudo e del pagamento del sal- do prolungo degli impegni e parelizzo dell'attività dell'Impresa. La metafora esposta dal Geom. Alberto a sostegno della sua tesi non ha basi solide. Se egli si trovi in buone o cattive condizioni finanzia- rie non tocca al Consorzio di indagare. Si fa solo rilevare e nel modo più assoluto che mai si diedero ordini e contrordini. Tutt'al più si richiamava l'Impresa all'osservanza del capitolato perchè essa aveva la mania di divagare e sin dallo inizio
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– 18 – cercava tutti i mezzi per introdurre varianti onde raggiungere il suo scopo recondito di fare vedere che si trattava di un lavoro tutto di- verso e quindi pretendere indennità. Questa non era condotta onesta e merita tutta l’esecrazione da parte degli Illi Sigg. Arbitri Osservino il sistema: su tutti gli ordini di servizio voleva sollevare obbiezioni e persino si rifiutò di preparare e di servirsi della cassa di misura delle malte, la quale non venne eseguita che molto tardi e dopo parecchie insistenze della direzione. Non è vero che il collaudo sia stato protratto di un anno ma è stato fatto persino prima del tempo Infatti l’Impresa dichiarò di avere finito i lavori a fine dicembre 22. Supponendo ammessibile tale data, e poichè il collaudo doveva ese- guirsi non prima di mesi sei, nè più tardi del mese di giugno dell’an- no successivo, ( V Capitolato ) avrebbe ( V Capitolato speciale ) i me- si sei sarebbero scaduti con fine giugno 1923 ed il periodo concesso pel collaudo restava dunque compreso tra il luglio 1923 ed il giugno 1924. Le operazioni si svolsero nel marzo 1924 e cioè nel limite di tempo concesso dal contratto. Che poteva del resto in allora l’Impresa ancora aspettarsi avendo già ricevuto L. 9146 più del decimo mentre dovevasi applicare a suo riguar- do la multa e il rimborso dei danni? Ab uno disce omnes e si vedrà quanto di ammessibile esiste nella ele- giaca esposizione dell’impresa. XII Se non debba essere annullata la penalità di L. 34600 applicata dal collaudatore per ritardo nella ultimazione dell’appalto e quella di L. 675 per pretesa deficienza di costruzione del canale di scarico. Per giustificare il ritardo per negligenza propria ed assenza dal la- voro il Geom. Alberto cerca ora di riversare la colpa sulla direzione Ma come si possono capovolgere i fatti reali e incontestabili più vol- te lamentati? Non sono mai state queste le ragioni per giustificare il ritardo quando l’Amministrazione lo sollecitava con lettere. Allora si parlava della Savigliano delle ferrovie, della calce che non veniva. Ora più nulla di tutto ciò; mancavano disegni, ordini ecce
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- 19 - no tutto era pronto. Se il selciato del canale di scarico ha subito danni è perchè era fatto con pietre troppo piccole messe a secco su fondo instabile, questa è la vera ragione, Certamente non si possono vedere i difetti di una costruzione senza demolirla o che qualche causa esteriore la deteriori onde mettere a giorno le interne deficienze mascherate da un semplice intonaco super- ficiale. L'Impresa non ha eseguito gli ordini ricevuti dalla Direzio- ne perchè se il selciato fosse stato anche solo a secco ma con pietre da 20 a 25 cm. di coda ed incassato fra la roccia a monte e il pie- dritto a malta a volte avrebbe resistito a quella poca acqua del rivo. Ma quando si fanno le cose solo per burla e per gettare polvere negli occhi altrui può darsi che se ne debbano risentire le conseguenze. Invece di fare ora recriminazione contro la giusta e sacrosanta appli- cazione della penalità, perchè non ha l'Impresa proceduto in tempo come prescrive il regolamento? E se lui così puntuale non conosceva il regolamento perchè i suoi Consulenti non glielo hanno suggerito? Eppure ci voleva tanto poco a leggerlo specialmente quando il Consorzio interpellò l'Impresa per mezzo del Direttore. Ed ora, a tempo più che scaduto, arzigogolando si gettano in acqua le cause della Savigliano e di tutto si vuol rendere responsabile il Di- rettore perchè le ore passate dall'Impresario a Torino ed altrove non sono più ricuperabili? Che cosa rispose il Geom. Alberto alla lettera 5 luglio 1923 con cui gli si chiedeva quando sarà finito il lavoro? Che il ritardo è do- vuto allo sciopero e si rifiutò di fissare una data di ultimazione. Nessun impegno assolutamente non voleva mai prendersi la Impresa; vo- leva restare libera di menare il can per l'aia senza alcun controllo da parte di nessuno. Il 19 luglio non aveva ancora che 19 pezzi di tu- bo in cantiere! Quali erano gli accordi di Alberto con la Savigliano? Questa ultima interpellata non parlava di scioperi perchè sarebbe sta- to assurdo avendo tutto accettato i disegni sin dalla fine di marzo. Che non ci sia stato qualche relazione nascosta per cercare di scari- carsi la responsabilità? Il collaudatore ha esaminato le ragioni degl' uni e degli altri ha sentenziato conforme a giustizia applicargli la
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- 20 - multa e se ha ritenuto equo di fare una riduzione sul canale di scari- co si è perchè lo riconobbe mal fatto. XIII Se il Consorzio non doveva pagare alla Impresa il saldo di L. 6040,55 liquidato dal collaudatore subito dopo la relazione di collaudo e se non debba pertanto, e in quale misura, i danni per il ritardo. Per interessi su L. 6040,55 per pochi mesi e danni ( 2 ) si domanda una indennità di L. 3000! Con quale leggerezza si fanno le richieste! Ma chi pagherà al Consorzio i danni materiali e morali per mancata ul- timazione delle opere? Ma se ogni momento si palesano nuovi debiti dell'Impresa! Intanto il Direttore dei lavori ripete qui la formale richiesta di ve- nire risarcito del residuo di L. 610,30 sulla sua parcella dovuta dal Geom. Alberto che con lettera 22 settembre 1922 accompagnante un asse- gno di L. 500 prometteva di procedere al saldo in "altro momento ch'io possa riceverne dal Consorzio ". Sollecitato successivamente più volte quando prendeva denaro, sentendo che non faceva altro che cantare miserie, sempre si è aspettato ed ora è tempo di venire ad una soluzione specialmente visto il suo contegno aggressivo contro chi non ha avuto di torto che di essere troppo lun- gamine a suo riguardo. XIV - XV Per gli interessi sulla somma che il Collegio Arbitrale riconoscerà dovuta oltre a quanto fu stabilito dal collaudatore interessi dei qua- li il riconoscimento non può mancare, il geom. Alberto si rimette al savio giudizio degli arbitri ritenente che per lo meno gli interessi siano dovuti alla data di istanza di arbitrato. L'Amministrazione, convinta che le ragioni esposte dal Geom. Alberto non ha no fondamento e che non sono dettate che dal desiderio di ricevere qualche indennità in più del pattuito; che pel suo modo di procede l'Impresa si appalesò sin da principio proclive e tendenziosa per
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- 2I - vare ad un giudizio arbitrale tanto da ottenere un sovrappiù sui prez- zi contrattuali da essa stessa proposti od accettati senza discussioni quando si trattava di accaparrarsi il lavoro; che sin d'allora tramava una lite; che non curò il lavoro con una dovuta diligenza per dare l'o- pera compiuta a tempo debito; che sempre cercava di variare le opere; che spostò la posizione del gomito; sulla strada nazionale, che voleva spostare tutto il tracciato portandolo più a ponente come risulta dalla lettera 7 febbraio 1922, vista la relazione di collaudo per la quale nessuna delle ragioni dell'Impresa è stata ritenuta degna di considera- zione perchè priva del necessario fondamento, domanda all'Illm. Colle- gio Arbitrale; che, reietta ogni contraria istanza ed eccezione venga pro- sciolto il Consorzio di ogni addebito richiesto dal Sig. Alberto; venga riconfermato il giudizio dell'ufficiale collaudatore condannando l'Impresa al pagamento della multa di L. 34600 per inadempimento delle opere; venga di più dedotto dal computo dell'Impresa il pezzo di tubo non mes- so in opera per errore di collocamento. Detto tubo venne ritagliato dal Sig. Alberto, e, valutando un peso approssimato di 300 kg. al prezzo fat- to alla Savigliano in L. 295 al qu. siano dedotte almeno L. 885 lascian- do che l'Impresa si faccia rifondire il danno dalla Ditta fornitrice ne sarà il caso; venga condannato il Sig. Alberto al pagamento del residuo della parcella del Direttore e altre succeseive se ve ne saranno; venga condannata l'Impresa al risarcimento dei danni recati al Consor- zio per inadempienza dell'opera nel tempo contrattuale, valutati in L. 580870; per danni morali e materiali all'Amministrazione e ai singoli consorzisti, protezioni degli interessi per i mutui contratti in vista del lavoro che si doveva eseguire notando che l'ente deve pagare un cano- ne annuo di L. 4235,67 mentre i capitali già sborsati rimanevano in- fruttiferi; venga infine condannata a tutte le spese di giudizio, trasferte, compe- tenze ad arbitri, spese di lodo ed accessorie anche tenendo conto della temerarietà delle richieste dell'Impresa.