Verbale Fusione BCC Gressan e Gran Paradiso: Costituzione Credito Cooperativo Valdostana - 11 Febbraio 2000.

fusione bcc 2011.pdf

Il documento è il verbale di un'assemblea straordinaria dell'11 febbraio 2000 che delibera la fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo del Gran Paradiso - Monte Bianco nella Banca di Credito Cooperativo di Gressan e Saint Christophe, ridenominata Banca di Credito Cooperativo Valdostana – Coopérative de Crédit Valdôtaine S.C.R.L. Questa operazione, autorizzata dalla Banca d'Italia e motivata da un mutato scenario competitivo e dalla necessità di rafforzamento, prevede un rapporto di concambio di cinque azioni dell'incorporante per ogni azione dell'incorporata, basato sul valore nominale e retroattivo al 1° gennaio 2000. Il verbale dettaglia inoltre le modifiche statutarie della nuova entità, la composizione dei suoi organi sociali e i principi di gestione patrimoniale, inclusa l'indivisibilità delle riserve.

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Testo Originale Estratto
REPERTORIO N. 139933
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA della società “BANCA DI-
CREDITO COOPERATIVO DI GRESSAN E SAINT CHRISTOPHE – COOPERA--
TIVE DE CREDIT DE GRESSAN ET SAINT CHRISTOPHE – SOCIETA’-
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA” con sede in Gressan--
-----------REPUBBLICA ITALIANA-----------
L'anno duemila addi undici del mese di febbraio------------
----------- 11 - 2 - 2000 ----------------
alle ore venti e trenta (h. 20.30)-------------------
in Pollein, presso il Salone Conferenze del Centro Polifun--
zionale, località Grand Place---------------------
Avanti me dottor GUIDO MARCOZ Notaio alla residenza di Ao--
sta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di-
Aosta, senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia fattane-
dal comparente e con il mio consenso, è comparso il signor:--
COSSARD MARTINO nato a Gressan (AO) il 1 maggio 1949 e domi--
ciliato per la carica presso la sede sociale, architetto;--
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra--
zione della società "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRESSAN-
E SAINT CHRISTOPHE - COOPERATIVE DE CREDIT DE GRESSAN ET-
SAINT CHRISTOPHE – SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'-
LIMITATA" con sede in Gressan (AO), Località Taxel – durata-
al 31 dicembre 2100 - iscritta presso il Registro delle Im--
prese della Regione Autonoma Valle d'Aosta al n. 2646 ed al-
relativo Repertorio Economico Amministrativo al n. 36503 --
Registrato ad Aosta
il 25. 02. 2000
n. 413 SERIE 1^ 
Lire 1.041.000
di cui L.__________ per INVIM


Testo Originale Estratto
Codice Fiscale e Partita Iva 00365360072.----------
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio so--
no certo, mi richiede di ricevere in forma pubblica il pre--
sente atto e mi dichiara che si trova qui riunita l'assem--
blea dei soci della predetta società, per discutere e deli--
berare sul seguente-------------
-------------ordine del giorno---------------
-------------PER LA PARTE STRAORDINARIA----------------
1) Progetto di fusione tra la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO-
DI GRESSAN E SAINT CHRISTOPHE - Società Cooperativa a Re--
sponsabilità Limitata con sede in Gressan (Ao) e la BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DEL GRAN PARADISO - MONTE BIANCO - So--
cietà Cooperativa a Responsabilità Limitata con sede in-
Saint Pierre (Ao).------------------------------------
2. Modifiche allo statuto sociale conseguenti alla fusione.-
3. Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministra--
zione ed a chi lo sostituisce per previsione statutaria, con
poteri tra loro disgiunti, dei poteri necessari per dare at--
tuazione alle delibere che precedono, nonchè per sottoscri--
vere l'atto pubblico di fusione.------------------------
-------------PER LA PARTE ORDINARIA-------------------
1. Designazione dei componenti gli organi sociali della BAN--
CA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA - COOPERATIVE DE CREDIT-
VALDOTAINE S.C.R.L..----------------------------------
E invita me Notaio a far constare da questo pubblico verbale-
le risultanze che l'assemblea stessa andrà ad adottare, li--
mitatamente alla parte straordinaria. Al che aderendo io No-
taio dò atto di quanto segue:-------------------------
assume la presidenza il comparente il quale constata:-------
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante
avviso inviato a' sensi di statuto: in prima convocazione-
per il giorno giovedì 10 febbraio 2000 alle ore 8,30 presso-
la sede sociale ed in seconda convocazione per questo gior--
no, luogo ed ora;--------------------------------------
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta per-
mancanza di numero legale, come emerge dalla verbalizzazione-
della stessa che per estratto da me ricevuto in data odier--
na, repertorio n. 139882 si allega al presente atto sotto la-
lettera A) a formarne parte integrante e sostanziale, omes--
sane la lettura per dispensa avutane dal comparente e con il-
mio consenso, presente l'assemblea;---------------------
- che oggi sono presenti tanti soci rappresentanti, in pro--
prio e per deleghe che ritenute valide sono state acquisite-
agli atti sociali: numero 265 soci dei totali n. 1267 soci-
aventi diritto, di cui: presenti n. 172 e rappresentati per-
deleghe valide n. 93 e quindi più del quinto richiesto per-
la validità;------------------------------------------
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti: il-
Presidente nella persona di esso comparente e i consiglieri:-
Bionaz Cesarino, Boch Marco, Chamen Giuseppe, Curtaz Carlo,-


Testo Originale Estratto
Joux Delio, Pieropan Renzo, Quendoz Raffaella, Viglino Ro-
berto;
assente giustificato: Rosset Cesare.
Sono altresì Presenti: Chabod Loris (Direttore) Vinante Dino-
(Vice Direttore) Vigliocca Valter (Vice Direttore);
- che del Collegio Sindacale è presente l'intero Collegio: -
Linty Marco (Presidente) Frassy Enrico e Ferriani Corrado;
- che l'assemblea è quindi valida ed idonea a deliberare sui
punti di cui al predetto ordine del giorno, in seconda con-
vocazione.
Il Presidente prende quindi la parola ed espone i motivi che
consigliano la fusione proposta nella forma dell'incorpora-
zione nella "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRESSAN E SAINT
CHRISTOPHE - COOPERATIVE DE CREDIT DE GRESSAN ET SAINT CHRI-
STOPHE - Società cooperativa a responsabilità limitata" del-
la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GRAN PARADISO - MONTE-
BIANCO - COOPERATIVE DE CREDIT GRAND PARADIS - MONT BLANC--
Società cooperativa a responsabilità limitata"; il tutto
allo scopo di riunire in un solo complesso unitario le com-
plementari strutture operative delle due compagini; pertanto
ritiene economica la proposta di procedere all'incorporazio-
ne nella seconda società nella prima, come approvata dal
Consiglio di Amministrazione in data 26 luglio 1999; allo-
scopo, ai sensi dell'art. 2501 bis Codice Civile, attesta: --
- che è stato redatto il relativo progetto di fusione e che
lo stesso è stato depositato presso il Registro Imprese di-
Aosta in data 27 ottobre 1999; detto progetto di fusione-
viene allegato al presente atto a costituirne parte inte-
grante e sostanziale sotto la lettera B), previa dispensa-
dalla lettura avutane dal comparente e con il mio consenso,-
sua e mia sottoscrizione, presente l'assemblea;
- che il progetto di fusione è stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle In-
serzioni n. 279, del 27 novembre 1999 Pagina 32 (per entram-
be le società interessate);
- che lo stesso è stato depositato in termini nella sede-
della società;
- che si trovano depositati in termini presso la sede socia-
le le copie dei seguenti documenti:
a) il progetto di fusione con unite le relazioni degli orga-
ni amministrativi di cui all'art. 2501 quater C.C.;
b) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi di entrambe-
le società e quindi le situazioni patrimoniali delle società
partecipanti alla fusione, alla data del 30 giugno 1999. ---
Il Presidente illustra le caratteristiche della società in-
corporante così come risulterà a seguito della fusione, evi-
denziandone la nuova ragione sociale che sarà "BANCA DI CRE-
DITO COOPERATIVO VALDOSTANA - COOPERATIVE DE CREDIT VALDO-
TAINE S.C.R.L.", la sede legale in Gressan, località Taxel,
la competenza territoriale, la durata al 31 dicembre 2100,
MARCA DA BOLLO
€ 10.33
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Uff. Cent. di Roma
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Testo Originale Estratto
l'oggetto e la composizione degli organi sociali; quindi e--
spone il rapporto di cambio, nelle proporzioni di cinque (5)--
azioni della società incorporante del valore nominale di li--
re 10.000 (diecimila) ciascuna per ogni azione della società--
incorporata -, dando atto che lo stesso è stato stabilito in--
accordo fra le due società utilizzando criteri omogenei di--
valuatazione; illustra le modalità di assegnazione delle a--
zioni, la partecipazione agli utili delle stesse e la rela--
tiva decorrenza nonchè le altre caratteristiche e conseguen--
ze della fusione; illustra le situazioni patrimoniali di en--
trambe le società al 30 giugno 1999, sottolinea che il rap--
porto di concambio è stato ritenuto congruo da entrambe le
società e che è stato stimato dal perito nominato dal Presi--
dente del Tribunale di Aosta in data 21 agosto 1999 nella--
persona del Dott. Gorrex Germano il quale ha evaso l'incari--
co con relazione di stima, quale documento si allega in fo--
tocopia al presente atto sotto la lettera C) a formarne par--
te integrante e sostanziale, omessane lettura per dispensa--
vutane dal comparente e con il mio consenso, sua e mia sot--
toscrizione.-----------------------------------------------

Il Presidente illustra infine come l'Istituto di Vigilanza --
Banca d'Italia - abbia espresso parere favorevole alla fu--
sione con lettera della sua Filiale di Aosta in data 22 ot--
tobre 1999, prot. n. 2904 e dichiara che unitamente al pre--
sente verbale verranno depositati presso il Tribunale compe--
tente tutti i documenti richiesti dal combianto disposto de--
gli articoli 2501/sexies e 2502 bis del C.C.-------------

Il Presidente avverte che la designazione di spettanza della
società incorporante dei nuovi componenti del Consiglio di--
Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei--
Probiviri della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA --
COOPERATIVE DE CREDIT VALDOTAINE S.C.R.L." avverrà mediante--
delibera dell'assemblea ordinaria seguente la parte straor--
dinaria qui verbalizzata.----------------------------------

Il Presidente sottolinea infine che l'atto di fusione potrà--
essere di fatto stipulato dopo che saranno divenute esecuti--
ve ai sensi di legge le correlative deliberazioni adottate--
dalle due società partecipanti all'operazione. Inoltre il--
Presidente dichiara, ai fini di quanto previsto dall'art.--
2504 ter del Codice Civile, che la società incorporante non--
assegnerà quote in violazione del citato precetto normativo.--

Il Presidente del Collegio Sindacale a nome dell'organo di--
controllo attesta la fattibilità giuridica dell'operazione.--

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare--
su quanto sopra esposto.------------------------------------

L'assemblea udito quanto sopra, dopo ampia discussione:------
per il primo punto all'ordine del giorno, con il voto con--
trario dei soci Marlier Elmo, Garbarino Luca, Cottino Ezio,--
Distort Lorenzo, Adorni Davide e Mion Remo e con l'astensio--
ne dei soci: Stacchetti Elio, Raimo Fiorentino, Chabod O--


Testo Originale Estratto
svaldo, Stacchetti Dante (per sè e/o per i loro rappresenta--
ti: Berlier Miranda, Distort Chiara, soc. Bear di Benazzi,-
Berlier Piero, Albanese Cosimo, Dujany Luciana, Berthod Re--
nata e Grosso Carla) viene approvato; per il secondo punto:
con l'astensione di Cottino Ezio, Adorni Dante, Raimo Fio--
rentino, Chabod Osvaldo, Stacchetti Elio, Stacchetti Dante
(e/o loro rappresentati Grosso Carla, soc. Bear di Benazzi,-
soc. Stalda di Raimo e C., Berthod Renata, Dujany Luciana);-
per il terzo punto: con l'astensione di Marlier Elmo, Gar--
barino Luca, Cottino Ezio, Adorni Davide, Mion Remo, Stac--
chetti Elio, Stacchetti Dante e Raimo Fiorentino (e loro-
rappresentati Berlier Miranda, Albanese Cosimo, Berlier Pie--
ro, Grosso Carla, soc. Chalet des Alpes e soc. Bear di Be--
nazzi, Dujany Luciana e soc. Stalda di Raimo e C.) vengono-
approvati;
quindi--------------------------------------------------
------------DELIBERA-------------------------------------
1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione-
della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GRAN PARADISO - MONTE-
BIANCO - Società cooperativa a responsabilità limitata, con-
sede in-Saint Pierre (AO) - nella BANCA DI CREDITO COOPERA--
TIVO DI GRESSAN E SAINT CHRISTOPHE - Società cooperativa a-
responsabilità limitata, con sede in Gressan (AO), così come-
illustrato dal Presidente e pubblicato sulla Gazzetta Uffi--
ciale della Repubblica Italiana del 27 novembre 1999 e come-
sopra allegato;---------------------------------------------
2) di approvare la relazione esplicativa del progetto pre--
sentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.-
2510 quater del Codice Civile, che si allega al presente at--
to sotto la lettera D) a costituirne parte integrante e so--
stanziale, omessane lettura per dispensa avuţane dal compa--
rente e con il mio consenso, sua e mia sottoscrizione, pre--
sente l'assemblea;---------------------------------------
3) di procedere alla fusione per incorporazione della "BANCA-
DI CREDITO COOPERATIVO DEL GRAN PARADISO - MONTE BIANCO --
Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in-
Saint Pierre (AO), Località Tache n. 5, durata al 31 dicem--
bre 2100, iscritta presso il Registro Imprese di Aosta al n.-
32408/1996, Codice Fiscale e Partita IVA 00197010077 - nella-
"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRESSAN E SAINT CHRISTOPHE-
- Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede-
in Gressan (AO), Località Taxel, durata al 31 dicembre 2100,-
iscritta presso il Registro Imprese di Aosta al N. 2646 Tri--
bunale di Aosta, Codice Fiscale 00365300072;-------------
4) di approvare che il rapporto di concambio delle azioni--
delle due società sia determinato sulla base del valore no--
minale delle stesse come indicato nel progetto di fusione e-
che di conseguenza le modalità di assegnazione delle nuove-
azioni avvengano come indicato nel detto progetto, ferma re--
stando la facoltà di recesso per i soci dissenzienti;-------


Testo Originale Estratto
5) di dare atto che per effetto della fusione la "BANCA DI-
CREDITO COOPERATIVO DEL GRAN PARADISO - MONTE BIANCO - So--
cietà cooperativa a responsabilità limitata", con sede in-
Saint Pierre (AO), cesserà di esistere e che la "BANCA DI-
CREDITO COOPERATIVO DI GRESSAN E SAINT CHRISTOPHE - Società
cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Gressan-
(AO) acquisterà la nuova ragione sociale di "BANCA DI CREDI--
TO COOPERATIVO VALDOSTANA - COOPERATIVE DE CREDIT VALDOTAINE-
S.C.R.L." e subentrerà a norma di legge in ogni diritto, at-
tività, ragione ed azione della incorporata e per contro nei-
relativi obblighi, impegni e passività di ogni genere;------
6) di approvare che la data a decorrere dalla quale le ope--
razioni della società incorporata verranno imputate al Bi--
lancio della società incorporante sia il 1° gennaio 2000;----
7) di convenire che la partecipazione agli utili delle azio--
ni che verranno assegnate ai soci della incorporata avvenga-
con decorrenza dall'approvazione del primo bilancio dell'an--
no in corso;----------------------------------------------
8) di approvare, con decorrenza dalla data di stipulazione-
dell'atto pubblico di fusione, il nuovo testo dello Statuto-
Sociale della società incorporante che si allega al presente-
atto sotto la lettera E) a costituirne parte integrante e-
sostanziale, omessane lettura per dispensa avutane dal com--
parente e con il mio consenso, sua e mia sottoscrizione,-
presente l'assemblea;-------------------------------------

9) dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministra--
zione ed a chi lo sostituisce per previsione statutaria, con
poteri tra loro disgiunti, di dare corso alla deliberata fu--
sione con ogni opportuna facoltà per definire tutti i rap--
porti tra le società, comprese quelle di stipulare, in con--
corso con i delegati della società incorporata, l'atto pub--
blico di fusione ai sensi dell'art. 2503 Codice Civile, pur-
chè siano osservate le condizioni stabilite ed ottenute tut-
te le autorizzazioni necessarie dell'organo di vigilanza;
nonchè di procedere ad eventuali atti integrativi e rettifi-
cativi; nominare i nuovi organi sociali della società incor-
porante in conformità alla delibera della assemblea ordina-
ria; di determinare gli effetti della fusione; di richiedere
e di acconsentire ad ogni trasferimento di intestazione e-
voltura di ogni attività, ivi compresi beni immobili e beni-
mobili iscritti in Pubblici Registri, titoli pubblici e pri--
vati, diritti, brevetti, concessioni, cauzioni ed ogni altro-
credito anche verso lo Stato ed altri enti pubblici, esone--
rando i competenti Conservatori dei Pubblici Registri nonchè-
ogni altro Ufficiale o Funzionario da ogni responsabilità al-
riguardo, nonchè di provvedere ad ogni altra operazione con-
nessa o dipendente al fine del perfezionamento della fusione-
in oggetto, nulla escluso nè eccettuato; il tutto con pro--
messa di rato et valido, sotto gli obblighi di legge;------
10) di autorizzare il Presidente o chi lo sostituisse a nor--


Testo Originale Estratto
ma di Statuto ad apportare ed introdurre nel presente verba--
le ed allegati tutte quelle modifiche ed integrazioni che--
venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di o--
mologazione e/o dalla Banca d'Italia in sede di controllo o--
verifica.--------------------------------------------------
A questo punto nessuno dei presenti chiede la parola e, per--
tanto, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea per la--
parte straordinaria alle ore ventitre.---------------------
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della--
società.---------------------------------------------------

E-
richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che datti--
loscrítto con nastro indelebile da persona di mia fiducia o--
ve non scritto di mio pugno ho letto al comparente, presente--
l'assemblea, il quale da me interpellato lo dichiara confor--
me alla sua volontà ed a verità ed in conferma con me lo--
sottoscrive.-----------------------------------------------
Occupa di tre fogli più uno aggiunto facciate dodici più ri--
ghe sedici della tredicesima firme comprese.---------------
IN ORIGINALE FIRMATI:--------------------------------------
MARTINO COSSARD--------------------------------------------
MARCOZ GUIDO Notaio----------------------------------------


Testo Originale Estratto
Allegato A a riu. 139933-43406
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRESSAN
Libro verbali dell'Assemblea dei Soci
Pagina 390 Foglio 195

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI GRESSAN E SAINT CHRISTOPHE DEL 10 FEBBRAIO
2000

L'anno duemila, il giorno dieci del mese di febbraio, alle ore 8,30 in Gressan, Frazione Taxel, 14/b,
presso la sede sociale, si riuniscono in Assemblea Straordinaria i Soci della BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI GRESSAN E SAINT CHRISTOPHE - Società Cooperativa a Responsabilità
Limitata - con sede in Gressan, in seguito ad avviso portato a conoscenza dei Soci in conformità a
quanto previsto dallo Statuto Sociale.

Sono presenti i Sigg.ri COSSARD Martino e CHAMEN Giuseppe, rispettivamente Presidente e
Consigliere Designato del Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 8,45 il Presidente, constatato che oltre ai predetti, sono presenti solamente i Sigg. Barailler
Albino e Cheillon Giuseppe, e che quindi non si è potuto raggiungere il numero legale per la
regolare costituzione dell'assemblea, la dichiara non valida e scioglie la stessa.

La riunione è quindi rinviata in seconda convocazione per il giorno 11 febbraio 2000 alle ore 20.30
presso il Salone Conferenze del Centro Polifunzionale, in Loc. Grand Place a Pollein, come già
indicato nell'apposita convocazione.

Il presente verbale è redatto seduta stante e previa lettura integrale, viene sottoscritto in conferma
come segue:

IL PRESIDENTE

REPERTORIO N. 139882

Io sottoscritto dottor GUIDO MARCOZ Notaio alla residenza di
Aosta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di
Aosta, attesto e certifico che il presente è estratto con-
forme a quanto contenuto alla Pagina 390 Foglio 195 del Li-
bro Verbali dell'Assemblea dei Soci della "BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI GRESSAN E SAINT CHRISTOPHE - società coopera-
tiva a responsabilità limitata" con sede in Gressan (AO),
frazione Taxel - codice fiscale 00365360072; iscritta presso
il Registro delle Imprese - Ufficio di Aosta al n. 2646; li-
bro bollato, numerato e tenuto a' sensi di Legge.
Aosta, Via De Tillier n. 3, addì undici febbraio duemila.

GUIDO MARCOZ FU CARLO
MARCA DA BOLLO
€ 10,33
Lire 20000
VENTIMILA
LIRE
A R A R O N E A


Testo Originale Estratto
Allegato B aiu. 139933-43406

I Consigli di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di
Gressan e Saint Christophe S.C.R.L. e della Banca di Credito
Cooperativo del Gran Paradiso - Monte Bianco S.C.R.L., a conclusione
delle trattative condotte ed in conformità alle pattuizioni fissate dalle
delegazioni che hanno operato in rappresentanza delle rispettive Società,
hanno concordemente deliberato - nelle sedute rispettivamente del
26.07.99 e del 30.07.99 - la formulazione del seguente

PROGETTO DI FUSIONE.

Ai sensi dell'art. 2501-bis del Codice Civile, introdotto dal Decreto
Legislativo n. 22 del 16 gennaio 1991,
tra la
⇒ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRESSAN E SAINT
CHRISTOPHE - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata con
sede in Gressan (AO), fondata il 12.11.1978; iscritta al Registro delle
Imprese di Aosta n. 2646/19; Cod. Fisc. 00365360072; iscritta
all'Albo nazionale delle banche al n. 4087; cod. ABI 8587.8.
e la
⇒ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GRAN PARADISO - MONTE
BIANCO - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata con sede in
Saint Pierre (AO), fondata il 10.05.1996, iscritta al Registro delle
Imprese di Aosta n. 32408/1996; Cod. Fisc. 00197010077, iscritta
all'Albo nazionale delle banche al n. 5308; cod. ABI 8624.9.
si intende procedere all'aggregazione delle due società succitate mediante
fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo del Gran
Paradiso - Monte Bianco S.C.R.L. da parte della Banca di Credito
Cooperativo di Gressan e Saint Christophe S.C.R.L. la quale muterà la
propria denominazione sociale in "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
VALDOSTANA - COOPERATIVE DE CREDIT VALDOTAINE S.C.R.L.".

L'operazione di fusione avverrà con le seguenti modalità:
1) società partecipanti alla fusione:
A. Tipo: Società Cooperativa a Responsabilità Limitata;
Denominazione: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRESSAN
E SAINT CHRISTOPHE
Sede: GRESSAN (AO).


Testo Originale Estratto
B. Tipo: Società Cooperativa a Responsabilità Limitata;
Denominazione: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GRAN
PARADISO - MONTE BIANCO;
Sede: SAINT PIERRE (AO).

2) atto costitutivo (statuto): la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
VALDOSTANA, previe le autorizzazioni di rito, modificherà alcuni
articoli dell'attuale statuto, bozza del quale si allega al presente
progetto per costituirne parte integrante e sostanziale e del quale qui
di seguito si evidenziano in particolare le modifiche salienti nei
confronti degli attuali testi statutari delle due società partecipanti
alla fusione:

◊ sede legale: la Società conserverà sede legale e amministrativa in
GRESSAN, Località Taxel;

◊ competenza territoriale: la Società avrà competenza, ai sensi di
legge in tutti i Comuni della Regione Valle d'Aosta nei quali sono
insediati suoi sportelli e nei Comuni ad essi limitrofi;

◊ durata: la durata è stata fissata al 31 dicembre 2100;

◊ oggetto sociale: raccolta del risparmio ed esercizio del credito, la
società potrà compiere, ovviamente in osservanza delle disposizioni
vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari consentiti, nonché
ogni operazione connessa al raggiungimento del proprio scopo
sociale;

◊ operatività: la società dovrà assumere attività di rischio
prevalentemente con i soci;

◊ patrimonio e capitale sociale: premesso che saranno composti
dalla somma dei medesimi aggregati delle due Società partecipanti
alla fusione, dedotte soltanto le quote di partecipazione liquidate ai
soci eventualmente dissenzienti, il patrimonio sarà costituito da:
capitale sociale, riserva legale, riserva per sovrapprezzo azioni e da
ogni altra riserva o fondo, comunque denominati, non aventi
specifica destinazione;

◊ organi sociali:

a) Consiglio di amministrazione: la previsione statutaria prevede il
Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 ad
[signature] [signature] [NOTATIO stamp]


Testo Originale Estratto
un massimo di 13 membri.
Per il primo mandato successivo alla fusione, della durata di tre
anni, il numero dei componenti il Consiglio sarà fissato in 13
(tredici) con il seguente patto parasociale:
* tutti i componenti i Consigli delle due banche (anche della
"Gressan - Saint Christophe") si dimetteranno;
* le assemblee - separate - dei soci delle due banche
eleggeranno i componenti il Consiglio della "nuova" Banca
conferendo a questi mandato triennale;
* a comporre il "nuovo" Consiglio i soci della "Gressan - Saint
Christophe" eleggeranno, nell'ambito della loro compagine,
sette amministratori più il Consigliere designato dalla Regione
Autonoma; mentre i soci della "Gran Paradiso - Monte
Bianco" eleggeranno, nell'ambito della loro compagine, cinque
amministratori;
* sempre per il medesimo mandato il Consiglio, eletto come
sopra, sceglierà il Presidente tra gli amministratori eletti tra i
soci della "Gressan-Saint Christophe" ed il Vicepresidente tra
gli amministratori eletti tra i soci della "Gran Paradiso-Monte
Bianco;
b) Comitato esecutivo: il Consiglio designerà a comporre il
Comitato, oltre al Presidente ed al Vicepresidente della Società,
due membri scelti fra gli Amministratori eletti dalla compagine
sociale di "Gressan-Saint Christophe" ed uno fra gli
Amministratori eletti dalla compagine sociale di "Gran Paradiso-
Monte Bianco;
c) Collegio sindacale: alla B.C.C. di Gressan e St. Christophe
competerà l'elezione del Presidente e di un Sindaco effettivo;
della B.C.C. Gran Paradiso - Monte Bianco verrà eletto il
Sindaco designato dalla R.A.V.A.; i Sindaci supplenti saranno
eletti uno per B.C.C.,
d) Collegio dei Probiviri: fermo restando che il Presidente è
nominato dalla Federazione, il membro designato dalla Regione
sarà eletto a Gressan, l'altro a Saint Pierre, così come per i due
membri supplenti.


Testo Originale Estratto
◊ direzione: al direttore è affiancata la figura del “Condirettore” al
quale, ferma restando la responsabilità del direttore per la gestione
dell’azienda, potranno essere affidate specifiche mansioni e la
sostituzione del Direttore in caso di assenza di questi o di suo
impedimento;
3) rapporto di cambio delle azioni: premesso che nella determinazione
del rapporto di cambio delle azioni ci si attiene tassativamente alle
disposizioni contenute negli statuti uniformi delle Società
partecipanti alla fusione a norma delle quali:
♦ le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita
della Società (art. 8 - 3° comma dello statuto);
♦ in caso di scioglimento della Società, la somma che risulti
disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento delle
passività, sarà devoluta secondo le deliberazioni dell'assemblea a
scopo di pubblica utilità, conformi allo spirito mutualistico (art. 38
statuto);
♦ in caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione
della quota sociale potrà avvenire per un importo che comunque
non potrà mai essere superiore alla quota sociale versata, restando
esclusa ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale comunque
costituito (art. 8 - 1° c. statuto),
tutto quanto sopra premesso, è stato concordemente stabilito che le
azioni delle due Società saranno valutate alla pari con il loro valore
nominale .
Nel rapporto di cambio resta quindi esclusa qualsiasi riferibilità
all'entità relativa dei netti patrimoniali delle Società che si fondono,
nonché qualsiasi ipotesi di conguaglio in denaro.
4) modalità di assegnazione delle azioni: sulla scorta di quanto indicato
al precedente punto 3), essendo il valore nominale delle azioni delle
due società fissato
* per la B.C.C. DI GRESSAN E SAINT CHRISTOPHE in L. 10.000
(lire diecimila);
* per la B.C.C. DEL GRAN PARADISO - MONTE BIANCO in L.
50.000 (lire cinquantamila);
poiché il capitale della Società incorporante, come consentito dal 4°
comma dell'art. 150 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, sarà


Testo Originale Estratto
costituito da azioni aventi valore nominale di L. 10.000 (diecimila),
immutata restando la situazione per i soci della B.C.C. DI GRESSAN
E SAINT CHRISTOPHE, ogni socio della B.C.C. DEL GRAN
PARADISO - MONTE BIANCO avrà diritto per ogni azione
attualmente posseduta - a 5 (diconsi cinque) azioni della BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA, non rendendosi pertanto
necessari accorpamenti o conguagli in denaro.
Ai soci che non intendessero aderire alla nuova Società verrà
liquidato il valore nominale delle rispettive quote di partecipazione.

5) partecipazione agli utili: per le azioni sociali di cui al precedente
punto è stabilita con decorrenza dall'approvazione del primo bilancio
d'esercizio cui sono riferibili - a norma del successivo punto 6) del
presente progetto - gli effetti contabili della fusione conseguenti
all'imputazione al bilancio della nuova società delle operazioni della
due società partecipanti alla fusione.

6) imputazione a bilancio: conseguentemente a quanto previsto al
precedente punto, la data a decorrere dalla quale le operazioni delle
Società partecipanti alla fusione saranno imputate al bilancio della
Società che risulterà dalla fusione viene fissata al 1° gennaio
dell'anno in cui verrà effettuata la fusione, e ciò anche ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 123 D.P.R.
22/12/1986 n. 917.

7) trattamento per i soci con riferimento al punto sub n. 7) dell'art.
2501-bis del Codice Civile, è escluso qualsiasi trattamento
differenziato da riservarsi a particolari categorie di soci.

8) amministratori delle due società con riferimento al punto sub n. 8)
dell'art. 2501-bis del Codice Civile nessun vantaggio particolare verrà
riservato a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla
fusione.

Ai fini di una completa esplicitazione, soprattutto verso l'Organo
preposto alla Vigilanza sul Sistema bancario, delle condizioni concordate
fra le parti si aggiunge quanto segue.

♦ tempi dell'operazione di fusione: eccezion fatta per l'aggiornamento dei
dati reso eventualmente necessario da tempi tecnici o da ritardi
connessi all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.


Testo Originale Estratto
dall'espletamento delle prescritte formalità, dovrà avvenire sulla base
delle rispettive situazioni dei conti al 30 giugno 1999.

subentro: a norma dell'art. 2504-bis Codice Civile la B.C.C. DI
GRESSAN E SAINT CHRISTOPHE - che si denominerà "BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA " - assumerà tutti i diritti e
gli obblighi dell'incorporata e subentrerà nell'esercizio degli sportelli
bancari di questa, il cui personale dipendente verrà inserito alle
dipendenze della nuova società conservando inquadramento, anzianità
di servizio e trattamento economico acquisiti alla data di approvazione
del presente progetto di fusione da parte dei rispettivi Consigli di
Amministrazione.

Ai sensi delle vigenti disposizioni il presente progetto verrà sottoposto
all'esame dell'Organo di Vigilanza insieme alla bozza dello statuto che la
nuova Società intende adottare, il tutto in uno con la richiesta di
autorizzazione alla fusione.

Ai soli fini fiscali si rappresenta che all'atto di fusione si chiederà
l'applicazione del trattamento previsto alla lettera b) dell'art. 4, comma 1°
della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, come
modificata dalla legge 8 agosto 1996 n. 425.

Quando ottenuta l'autorizzazione necessaria ad espletare le formalità
di rito ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 22 del 16
gennaio 1991, il progetto verrà sottoposto per l'approvazione alle
Assemblee dei soci delle due Società, separatamente convocate con il rito
straordinario.


BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI
GRESSAN E ST. CHRISTOPHE
S.C.R.L.

************

BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DEL
G.PARADISO - M. BIANCO
S.C.R.L.


Testo Originale Estratto
GORREX Dott. GERMANO
Dottore Commercialista

Fraz. Moulins n. 54
11010 Aymavilles
Partita Iva: 00141330076

Allegato C ai. 139933/43405

MARCA DA BOLLO
€ 10,33
LIRE 20000
VENTIMILA LIRE
POSTA

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2501-quinquies DEL CODICE CIVILE
SULLA CONGRUITA' DEL RAPPORTO DI CAMBIO NELLA FUSIONE PER
INCORPORAZIONE
DELLA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GRAN PARADISO – MONTE BIANCO s.c.r.l.
NELLA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRESSAN E SAINT-CHRISTOPHE s.c.r.l.




Juaubull Yfer


Testo Originale Estratto
In data 27 ottobre 1999, veniva depositato presso il registro delle imprese della Regione
Autonoma della Valle d'Aosta il progetto di fusione tra la <<BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI GRESSAN E SAINT-CHRISTOPHE s.c.r.l.>> (incorporante) e
la <<BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GRAN PARADISO – MONTE
BIANCO s.c.r.l.>> (incorporanda).
In data 21 agosto 1999, il Presidente del Tribunale di Aosta nominava il sottoscritto
Germino Gorrex, Dottore Commercialista con studio in Aymavilles - fraz. Moulins n.
quale esperto comune alle due società per redigere la relazione prevista dall'art.
2501 quinquies c.c. sulla congruità del rapporto di cambio determinato nel progetto di
fusione che è stato concordato tra le società sopra enunciate.
Sulla base dei dati acquisiti e delle indicazioni contenute nel progetto di fusione e nelle
relazioni che lo accompagnano, il sottoscritto ha proceduto alla redazione della seguente
relazione, conformemente alle indicazioni richieste dall'art. 2501 quinquies, ma tenendo
al tempo stesso conto delle particolari considerazioni formulate dagli organi
amministrativi in ordine alle caratteristiche tipiche delle imprese cooperative, alla cui
categoria appartengono le due società partecipanti alla fusione.


Società incorporante:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRESSAN E SAINT-CHRISTOPHE

2


Testo Originale Estratto
COOPERATIVE DE CREDIT DE GRESSAN ET SAINT-CHRISTOPHE - SOCIETÀ
COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA.
Sede Legale in Gressan. fraz. Taxel.
Costituita il 12 novembre 1978 e avente durata sino al 31 dicembre 2100.
Iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese della Regione Autonoma
Valle d'Aosta al n. 2646, Tribunale di Aosta.
Iscritta nel registro regionale degli enti cooperativi al n. 452.
Iscritta all'albo Nazionale delle Banche al n. 4087; cod. ABI: 8587.8.
Codice Fiscale e Partita Iva n. 00365360072.
Capitale Sociale al 31 dicembre 1998 lire 1.203.830.000.
Social al 31 dicembre 1998 n. 1243.
Sportelli posseduti: Aosta, Gressan, Charvensod, Saint-Christophe, Cogne.

Società incorporanda:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GRAN PARADISO - MONTE
BIANCO - COOPERATIVE DE CREDIT GRAND PARADIS-MONT BLANC -
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA.
Sede Legale in Saint Pierre, Loc. Tache n. 5 e sede secondaria in La Salle, Loc. Le Pont
n. 11.
Costituita il 10 maggio 1996 e avente durata sino al 2100.
Iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese della Regione Autonoma
Valle d'Aosta al n. 32408/1996; cod. ABI 8624.9.
Iscritta nel registro regionale degli enti cooperativi al n. 426.
Iscritta all'albo Nazionale delle Banche al n. 5308; cod. ABI: 8624.9.


Testo Originale Estratto
Codice Fiscale e Partita Iva n. 00197010077.
Capitale Sociale al 31 dicembre 1998 lire 2.210.150.000.
Saci al 31 dicembre 1998 n. 1389.
Sportelli posseduti: Saint-Pierre, La Salle, La Thuile.

DEFINIZIONE E LIMITI DEL PAREREDE CONGRUITÀ

I principi generali che disciplinano le società cooperative (principio mutualistico.
principio di variabilità del capitale sociale, principio di determinazione dei voti
spettanti ai soci “per teste” e non per quote, limitazioni alla distribuzione degli utili.
principio di indivisibilità delle riserve), costituiscono gli elementi peculiari che
caratterizzano tale tipo di società connotandone l'attività sociale al perseguimento del
fine mutualistico.

Le disposizioni statutarie delle società in oggetto, si conformano ai principi generali
sopra enunciati, ed al rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.Lgs.C.P.S.
1577/47.

Ne consegue che i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, ma soltanto
diritto alla restituzione della quota versata al suo valore nominale (eventualmente
rivalutata ai sensi della legge n. 59/92), o alla minor somma che risulti dal bilancio.
Tale diritto spetta al socio o ai suoi aventi causa, sia nell'ipotesi di scioglimento del
rapporto sociale per recesso, esclusione o decesso, sia in caso di liquidazione della
società.
Nessun diritto, hanno invece i soci alla distribuzione di riserve o ad altra parte del
patrimonio sociale dell'Ente.

4


Testo Originale Estratto
In sostanza, qualunque sia il valore economico della società, al socio può al più
competere solo il valore nominale della sua quota.

Le suddette enunciazioni normative sono riportate in via specifica nello statuto sociale
della Banca di Credito Cooperativo di Gressan e Saint-Christophe e precisamente:
• all'art. 8 comma 1°: il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto
hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del
sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per
copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello
dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio;
• all'art. 8 comma 3°: fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque
vietata la distribuzione di riserve durante la vita sociale;
• all'art. 50: in caso di scioglimento della società, la somma che risulti disponibile
alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta –
dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati-
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le
modalità previste dalla legge.

e nello statuto sociale della Banca di Credito Cooperativo del Gran Paradiso – Monte
Bianco:
• all'art. 14: il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno
diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo
versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di
eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in
cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio;

5


Testo Originale Estratto
  •   all'art. 14 comma 3°: Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è
      comunque vietata la distribuzione di riserve durante la vita sociale;
  •   all'art. 50: in caso di scioglimento della società, la somma che risulti disponibile
      alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta –
      dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati
      – ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le
      modalità previste dalla legge.

I principi e le disposizioni statutarie sopra richiamate hanno influito in maniera
determinante sulla scelta da parte degli organi amministrativi delle società interessate
alla fusione per la definizione del concambio di quote.

L'esame di congruità tiene pertanto conto di tali determinazioni che definiscono e in
qualche modo limitano l'ambito della presente relazione.

NARJO

NELL'ESISTAMENTO DELL'INCARICO MISONO AVVALSODELLA DOCUMENTAZIONERINVENDITA PRESSO

le sedi delle società e disponibili in ossequio al disposto di cui all'art. 2501 - sexies e
precisamente:

1. Situazione Patrimoniale al 30 giugno 1999, della B.C.C. di Gressan e Saint-
Christophe;

2. Situazione Patrimoniale al 30 giugno 1999, della B.C.C Gran Paradiso – Monte
Bianco;

6


Testo Originale Estratto
3. Progetto di fusione redatto congiuntamente dalle due società interessate
all'operazione e depositato in data 27 ottobre 1999, presso il Registro delle Imprese
della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
4. Relazione redatta collegialmente dagli amministratori delle società interessate ai
sensi dell'art. 2501 quater del Codice Civile;
5. Bilanci degli ultimi tre esercizi sociali con le connesse relazioni dei consigli di
amministrazione e dei colleghi sindacali da cui ho potuto desumere un giudizio di
congruità circa i criteri di allocazione in bilancio delle varie poste contabili.
Mi sono altresì avvalso della documentazione varia contabile ed extracontabile
esaminata presso la sede delle due società.
Con riguardo ai documenti sub. 1) e 2), mi sono soffermato sui criteri di iscrizione in
bilancio dei titoli, dei ratei e risconti, sulla valutazione dei crediti verso la clientela,
esaminando i crediti incagliati, quelli di dubbio realizzo e quelli in sofferenza, le
svalutazioni dirette e gli accantonamenti a fondo rischi.
Particolare attenzione è poi stata posta, sia sulle situazioni patrimoniali di cui al sub 1) e
2) sia ai bilanci di cui ai sub 5), per verificare l'effettivo rispetto della clausola di
indivisibilità delle riserve patrimoniali.
Nel prospetto che segue riporto, in modo aggregato, le situazioni patrimoniali di cui al
sub 1) e 2), comparate con le situazioni patrimoniali al 31 dicembre 1998, redatte dalle
rispettive società secondo tecniche sostanzialmente omogenee:


Testo Originale Estratto
MARCA DA BOLLO
€ 10,33
Lire 20000
F
ESSO
DISE
AZIONE DELLA
FUSION
CAMBIO RISULTANTE DAL PRO
DETERMINAZIONE E
ADSLIA
4.1 – Descrizione dell'operazione di fusione.
L'operazione proposta è una fusione per incorporazione conseguentemente alla quale la
B.C.C. di Gressan e Saint-Christophe, incorporerà la B.C.C. Gran Paradiso - Monte
Bianco assumendo in seguito la denominazione di:
<<BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA – COOPERATIVE DE
CREDIT VALDÔTAINE – Società cooperativa a responsabilità limitata>>.
In considerazione che la società incorporante non detiene alcuna partecipazione nella
società incorporanda, la medesima opererà un aumento di capitale sociale allo scopo di
emettere le azioni da assegnare, in base al rapporto di cambio, ai soci dell'incorporanda.
alla data di effetto della fusione.
4.2 – Il rapporto di cambio risultante dal progetto di fusione.
I soci della B.C.C. Gran Paradiso - Monte Bianco parteciperanno al capitale sociale
della società scambiando le azioni da loro possedute (da annullarsi per effetto della
fusione) con nuove azioni della società incorporante, in ragione del rapporto di cambio
definito nel progetto di fusione.
Tale rapporto di cambio è stato determinato, secondo quanto evidenziato nel precedente
paragrafo 3, sulla base del valore nominale delle azioni, escludendo quindi qualsiasi
riferimento all'ammontare del patrimonio netto delle società partecipanti alla fusione.
Searlube


Testo Originale Estratto
Tenuto conto che le azioni della B.C.C. di Gressan e Saint-Christophe hanno un valore nominale di lire diecimila cadauna, mentre quelle della B.C.C. Gran Paradiso - Monte Bianco hanno un valore nominale di lire cinquantamila cadauna, i soci di quest'ultima società si vedranno assegnare cinque nuove azioni della B.C.C. di Gressan e Saint- Christophe per ogni azione posseduta.
Non si darà pertanto corso ad alcun conguaglio di denaro.
Gli effetti patrimoniali della fusione decorreranno retroattivamente ai sensi dell'articolo 2504 bis del codice civile, dal 1° gennaio dell'anno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni al registro delle imprese dell'atto di fusione.
Alla medesima data le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio dell'incorporante.
4.3 - Metodo di determinazione e valori risultanti.
Gli amministratori di entrambe le società hanno esposto nella relazione, redatta, ai sensi dell'art. 2501 quater del codice civile, le motivazioni che hanno portato a fissare un rapporto di cambio che tiene unicamente conto del solo valore nominale del capitale sociale.
Si tratta di considerazioni di tipo normativo legate alla natura giuridica di società cooperative a responsabilità limitata che accomuna le società partecipanti alla presente operazione di fusione per incorporazione.
In particolare vengono richiamate le disposizioni legislative e statutarie che portano ad escludere nei confronti delle quote di partecipazione l'attribuzione di valori superiori a quelli risultanti in termini nominali.
Gli amministratori di entrambe le società hanno inoltre ritenuto che la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 59/92 “Nuove norme in materia di società cooperative” con


Testo Originale Estratto
riguardo alla possibilità di rivalutare le azioni, seppure recepita dai rispettivi statuti
sociali non possa trovare ancora una concreta applicazione alle cooperative di credito.

Constata l'integrità del patrimonio netto, rispetto al capitale sociale, hanno pertanto
concluso di quantificare il rapporto di cambio in relazione al valore nominale delle
rispettive azioni.

VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA E DI CONGRUITA' DEL METODO
ADOTTATO

Con riguardo alla metodologia di determinazione e di quantificazione del rapporto di
cambio assunta dagli amministratori delle società, il sottoscritto non può che riscontrare
la coerenza del metodo adottato agli assunti in precedenza evidenziati.

Appare corretto alla luce delle normative statutarie e legali in precedenza sottolineate,
considerare il rapporto di cambio al solo valore nominale delle azioni, perché i diritti
patrimoniali del singolo socio nei confronti di ognuna delle società in esame sono
limitati al valore nominale delle azioni possedute, qualunque sia il valore del patrimonio
netto della società stessa, purché non inferiore al capitale sociale.

In conseguenza, qualunque sia il valore economico dell'azienda, al socio compete solo
il valore nominale della sua quota, ed è quindi corretto che il rapporto di cambio, che è
un rapporto che riguarda appunto i soci, faccia riferimento al solo valore nominale delle
azioni.

Sottolineo infine come le modifiche statutarie in capo alla società incorporante e
indicate nel progetto di fusione, non determinano il venire meno del rispetto del dettato
di cui all'art. 26 del D. Lgs. C.P.S. 1557/47.


Testo Originale Estratto
Osservo inoltre che nessuna delle società partecipanti alla fusione per incorporazione ha
sinora rivalutato le proprie azioni così come consentito dall'art. 7 della Legge 31
gennaio 1992 n. 59 e che la riserva da sovrapprezzo esistente nel bilancio della B.C.C.
di Gressan e Saint-Christophe, di importo peraltro contenuto, non può influire, per la
natura della medesima, sul rapporto di cambio.
Trattasi infatti di una posta che presenta le seguenti caratteristiche.
• si riferisce esclusivamente al sovrapprezzo versato al momento dell'ammissione in
società e non riguarda, quindi, gli eventuali successivi sovrapprezzi;
• la previsione del rimborso al solo socio ne qualifica la diversa natura rispetto alle
normali riserve sovrapprezzo proprie delle società lucrative nelle quali l'eventuale
distribuzione delle riserve beneficiano tutti i soci, sia quelli preesistenti, sia i nuovi;
• trattasi ancora di riserva disponibile, ma condizionata al verificarsi di specifici
eventi (morte, recesso, esclusione) e non liberamente disponibile da parte della
società ed ancora, la sua disponibilità è modificabile per statuto.
Stabilito il principio di cui sopra, l'unica verifica da effettuare con riguardo
all'adeguatezza dei metodo seguito è l'accertamento che non sussistono nell'assetto
patrimoniale delle società oggetto dell'operazione di fusione situazioni di perdita o di
minusvalenza tali da intaccare l'entità del capitale sociale, dalla cui integrità rinviene la
possibilità di valorizzare all'intero valore nominale le quote sociali che intervengono nel
rapporto di cambio.
Poiché come relazionato al punto 4), tale accertamento è stato eseguito in fase
preliminare alla presente relazione, ritengo che, sulla base delle considerazioni e con i
limiti indicati al punto 3. il rapporto di cambio delle azioni proposto dagli
amministratori sia adeguato.

12


Testo Originale Estratto
MARCA DA BOLLO
€ 10.33
Lire 20000
VENTIMILA
LIRE
6- DIFFICOLTA DI VALUTAZIONE
Fatto salvo su quanto richiamato in ordine ai limiti del presente parere, non sono state
riscontrate particolari difficoltà di valutazione.

7- CONCLUSIONI
Per tutti gli aspetti di tipo normativo, tecnico ed economico fin qui esposte, il
sottoscritto può affermare, così come richiede l'art. 2501- quinquies del codice civile,
che il rapporto di cambio delle azioni proposto dagli amministratori nel progetto di
fusione per incorporazione della B.C.C. Gran Paradiso - Monte Bianco, nella B.C.C. di
Gressan e Saint-Christophe sia congruo.

Aymavilles, li 4 gennaio 2000.

(Dr. Germano Gorrex)

13


Testo Originale Estratto
Allegato D ain. 139933-43406

PROGETTO DI FUSIONE
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
EX ART. 2501-QUATER COD. CIV.

[Handwritten signature and official stamp]


Testo Originale Estratto
Gli amministratori della Banca di Credito Cooperativo di Gressan
e Saint Christophe S.C.R.L. e della Banca di Credito Cooperativo
del Gran Paradiso - Monte Bianco S.C.R.L., hanno approvato il
progetto di fusione delle due Società redatto ai sensi dell'art.
2501.
La presente relazione collegialmente redatta dai Consigli di
amministrazione delle due Società a norma dell'art. 2501-quater
del Cod.civ. ed approvata dal Consiglio di amministrazione della
Banca di Credito Cooperativo di Gressan e Saint Christophe
S.C.R.L. nella seduta del 26.07.99. e dal Consiglio di
amministrazione della Banca di Credito Cooperativo del Gran
Paradiso - Monte Bianco S.C.R.L., nella seduta del 30.07.99 - ha
lo scopo di illustrare e motivare sotto il profilo economico e
giuridico il progetto in questione ed in particolare di indicare i
criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni nella
misura enunciata nel progetto.

1. Il quadro normativo:
Con l'entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 1994, del
decreto legislativo 1.9.1993 n. 385 "Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia" è venuto a mutare globalmente il
quadro normativo di riferimento per il Sistema bancario,
prima fortemente e rigidamente regolamentato in un regime
"protetto" all'interno del quale anche la concorrenza fra
operatori del settore era controllata ad un complesso di
norme nate sotto l'impulso di un'ampia liberalizzazione, in
stretta logica di coerenza con i principi da tempo recepiti a
livello di Comunità europea.
L'aspetto più innovativo, che segna un taglio netto con il
passato, è costituito dalla radicale modifica dell'architettura
giuridica di base, i cui punti fondamentali sono individuabili
nei seguenti due principi:
⇒ la Banca è un'impresa;


Testo Originale Estratto
⇒ - la sua attività si svolge in un libero mercato in cui vige la
concorrenza competitiva.
Scaturisce quindi un nuovo modello di intermediario
finanziario, non più assoggettato a criteri di specializzazione,
oggi totalmente avulsi dalla normativa che ha rimosso quelli
che erano cardini fondamentali dell'ormai abrogata legge
bancaria: la specializzazione operativa temporale e la
separatezza tra banche ed imprese.

2. Esigenze di adeguamento.

A tutte le banche il mutato scenario impone di studiare
strategie di riposizionamento sul mercato; per le Banche di
credito cooperativo, tale esigenza è imprescindibile: la
dinamica della concorrenza, accentuando la competitività
all'interno del sistema bancario, si estenderà fino a toccare
anche il settore del credito cooperativo; le "nicchie di mercato"
di un tempo non riusciranno a sopravvivere e l'emarginazione
verrà a penalizzare le sacche di inefficienza.

La dimensione aziendale assume quindi valenza di particolare
criticità, poiché dovrà essere strettamente ed accuratamente
proporzionata al sottosistema economico d'insediamento
dell'azienda stessa, al fine di massimizzare le opportunità di
informativa e l'intensità del rapporto con la clientela.

La Banca di credito cooperativo, per il fatto di avere limitata
la sfera operativa in un microsistema, deve definire
accuratamente il proprio ambito di riferimento badando a
soddisfare i seguenti requisiti:
a) esistenza di legami economici fra gli operatori presenti,
meglio se con sufficiente omogeneità ovvero
complementarità dei componenti;
b) presenza nelle aree operative della banca di un interlocutore
destinato in modo esclusivo, o almeno particolare, a
quell'area; questo allo scopo di mantenere inalterato il
carattere di localismo nelle sue connotazioni positive.


Testo Originale Estratto
Non si ritiene che la realtà socio-economica rappresentata
dalla Regione Valle d'Aosta possa differire tra Comune e
Comune, ma costituisca bensì un tutto unico, motivo per cui
l'estensione della zona operativa che deriverebbe dalla fusione
non muterebbe il carattere locale della banca che ne verrà
originata. E' profonda convinzione infatti che la tipicità della
Regione Valle d'Aosta consente che si possa far riferimento ad
una "banca locale" anche nell'ipotesi in cui avesse a costituirsi
una sola Banca di credito cooperativo in tutta la Regione.

La coerenza delle dimensioni aziendali va cercata quindi non
astrattamente in riferimento ad esigenze operative tarate su di
un modello ipotetico, bensì la corretta dimensione va cercata
in relazione ed in funzione dell'ambiente di riferimento.

In sintesi: l'aumentata dinamica concorrenziale può essere
sostenuta, nei confronti delle "grandi banche":
* ottenendo la medesima ampiezza della gamma di
prodotti/servizi offerti al pubblico;
* raggiungendo i medesimi livelli di efficienza operativa;
* valorizzando, come vantaggio competitivo, la speciale
aderenza al territorio.

3. Motivi della progettata fusione.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono gli
amministratori delle due Società sono giunti alla
determinazione di elaborare il progetto di fusione per le ragioni
economiche, giuridiche ed organizzative qui di seguito esposte
e che si collocano su due distinti livelli:

a) generale:
* constatazione che i mutamenti già intervenuti nel
mercato bancario e finanziario si riflettono pesantemente
sugli assetti gestionali e sui profili reddituali.
L'estensione dello spazio competitivo all'ambito
comunitario - avvenuta con l'applicazione del Sistema
monetario unico - ha inciso sulla dinamica dei tassi
d'interesse comprimendo il margine di intermediazione


Testo Originale Estratto
che ora concorre con un minor apporto alla formazione
dei profitti.
La costante discesa del margine di intermediazione
denaro ha reso da tempo indispensabile, ai fini del
raggiungimento di un margine utile di bilancio,
sviluppare la redditività dei servizi resi; tale strategia
reddituale cozza, nella situazione di una domanda di
servizi molto differenziata e nell'attuale ridotta
dimensione aziendale, con la difficoltà di fornire risposte
valide in termini di efficacia per la clientela, applicando
contemporaneamente prezzi allineati con il mercato.

b) particolari:
rigiäità dei costi di struttura e dei costi operativi per i
quali al di sotto di certe dimensioni cessa la possibilità
di compressione, mentre, per contro all'incremento delle
dimensioni aziendali non corrisponderebbero un loro
aumento proporzionale;
• superamento dei limiti di espansione della zona
operativa, oggi contenuta, per entrambe le Banche dalle
finitime zone di competenza di altre consorelle, con non
rare situazioni di sovrapposizione.

Pertanto il progetto di concentrazione aziendale persegue i
seguenti obiettivi strategici:
1. di ordine economico:
© realizzazione di economie di scala, con la
razionalizzazione dei costi gestionali e degli investimenti
funzionali attraverso un loro maggior utilizzo;

© realizzazione di economie di scopo con un ampliamento
della gamma dei servizi, o, meglio, con un maggior
utilizzo della medesima grazie ad una diversificazione
produttiva ed una migliore specializzazione professionale
dei vari comparti della nuova azienda;

O rafforzamento patrimoniale con l'unione dei mezzi
propri delle due aziende;


Testo Originale Estratto
2. di mercato; in termini di ampliamento:
◊ della base sociale, ai fini del quale obiettivo verranno
utilizzate, oltre a quelle oggettivamente apportate dalla
fusione, tutte le opportunità offerte dalla nuova
normativa;
◊ della base della clientela, non solo in senso numerico, ma
anche dal punto di vista delle categorie economiche, vista
la
socio
economica
differente
composizione
caratterizzante la popolazione delle zone operative delle
due Banche;
◊ della domanda e dell'offerta di denaro, che consentirebbe
un più agevole controllo dell'equilibrio finanziario
dell'azienda.
Si ritiene che la considerazione che segue possa anche non
rientrare tra le finalità che la norma dell'art. 2501-quater cod.
civ. pone a carico della presente relazione, comunque si ritiene
utile esprimerla in ogni caso.
Elemento critico delle concentrazione aziendali è quello
dell'integrazione delle variabili sociali delle aziende che
concorrono alla concentrazione; ciò in quanto l'operazione di
fusione non costituisce l'obiettivo finale, bensì una tappa verso
l'integrazione delle strutture allo scopo di realizzare una nuova
realtà aziendale che ha da essere UNA non solo l'aspetto
societario, strumentale, funzionale, ma anche sotto l'aspetto
comportamentale e soprattutto relazionale con il mercato. In
tal senso, posto l'obiettivo finale essere quello dell'integrazione
effettiva a tutti i livelli, non è superfluo evidenziare il fatto che
nel corso degli incontri che hanno preceduto la stesura della
presente relazione amministratori e capi dell'esecutivo delle
due Società hanno potuto constatare, dal reciproco confronto,
una comunanza non solo di obiettivi, ma anche di criteri
gestionali, di comportamenti operativi, di posizionamento sul
mercato che fa ritenere che dalla progettata operazione
abbiano a conseguire effetti di sinergie e di totale integrazione.


Testo Originale Estratto
4. Rapporto di concambio

Il punto 3) del progetto di fusione, redatto ai sensi dell'art.
2501 bis del cod.civ., è specificamente dedicato all'indicazione
del rapporto di concambio delle azioni, le quali verranno
valutate alla pari con il loro valore nominale per entrambe le
Banche partecipanti alla fusione.

Pertanto, essendo il valore nominale delle azioni delle due
società fissato in diecimila lire per la B.C.C. DI GRESSAN E
SAINT CHRISTOPHE ed in cinquantamila lire per la B.C.C.
DEL GRAN PARADISO - MONTE BIANCO, poiché il capitale
della Società incorporante, come consentito dal 4° comma
dell'art. 150 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, sarà
costituito da azioni aventi valore nominale di L. 10.000
(diecimila), immutata restando la situazione per i soci della
B.C.C. DI GRESSAN E SAINT CHRISTOPHE, ogni socio della
B.C.C. DEL GRAN PARADISO - MONTE BIANCO avrà diritto -
per ogni azione attualmente posseduta - a 5 (diconsi cinque)
azioni della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
VALDOSTANA, non rendendosi pertanto necessari
accorpamenti o conguagli in denaro.

Restano ovviamente salvi i diritti di recesso dei soci - di
entrambe le compagini - che non intendessero aderire alla
prospettata operazione di fusione, ai quali verrebbe liquidato il
valore nominale delle rispettive quote di partecipazione

5. Criteri di determinazione del rapporto di concambio.

I principi normativi - legislativi e statutari che regolano la
partecipazione al capitale delle Società cooperative hanno
sempre escluso diritti dei soci sul patrimonio sociale diversi da
quello - in ipotesi di scioglimento del rapporto sociale sia
"durante societate" sia in caso di liquidazione - di aver
restituite le azioni al loro valore nominale ovvero - nell'ipotesi
di perdite, che non sussiste nel caso di specie, alla minor
somma che risulti dal bilancio.

[Handwritten signature and two stamps, one with "MARCA DA BOLLO £ 10,33 Lire 20000 VENTIMILA LIRE"]


Testo Originale Estratto
Nessun diritto, in nessuna fase della vita della Società ovvero in presenza di una qualche circostanza o situazione, hanno avuto i soci alla distribuzione delle riserve o di altra parte del patrimonio. In buona sostanza quindi, qualunque fosse il valore economico aziendale, al socio null'altro competeva che il valore nominale dell'azione, sussistendo quindi l'impossibilità giuridica di attrarre nella disponibilità dei portatori di azioni componenti del netto patrimoniale per le quali la legge e lo statuto escludevano qualsiasi possibilità di assegnazione ai soci.
Oggi la recente legge 31 gennaio 1992 n. 59 "Nuove norme in materia di Società cooperative" ha parzialmente scalzato il principio suesposto dell'impossibilità di assegnare ai soci altro che il valore nominale delle azioni, introducendo, all'art. 7 la possibilità di procedere alla rivalutazione delle azioni destinando "... una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato".
Ciononostante le considerazioni espresse in precedenza non appaiono contrastanti con l'attuale situazione normativa; occorre infatti tener conto, al di là delle vigenti previsioni di legge, della reale situazione oggettiva per cui, la formula normativa disposta dall'art. 7 della legge 59/92 non ha ancora potuto trovare concreta applicazione alle Cooperative di credito, alle quali l'operazione di rivalutazione del capitale non era consentita dal R.D. 26 agosto 1937 n. 1706 (T.U.C.R.A.).
Nel concordare quindi il valore delle azioni sulla base del quale determinare il rapporto di concambio non si è potuto far altro che tenere conto di quella che è la situazione oggettiva; per i suddetti motivi, constatata, per entrambe le Società, l'insussistenza di elementi comportanti il depauperamento del patrimonio e quindi la valorizzazione delle predette azioni per importi inferiori al loro valore nominale, non si può che concludere per una quantificazione pari a quella risultante in termini nominali.


Testo Originale Estratto
Allegato E aiu. 139933/43406
TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA
Art. 1
Denominazione
È costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata "Banca
di Credito Cooperativo Valdostana - Cooperative de Crédit Valdôtaine - Società
cooperativa a responsabilità limitata".
Art. 2
Sede e competenza territoriale
La Società ha sede nel Comune di Gressan, località Taxel.
La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il
territorio di detto Comune, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei
Comuni ad essi limitrofi.
Art. 3
Adesione alle Federazioni
La Società aderisce alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del
Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e per il tramite di questa alla Federazione Nazionale e
alla organizzazione nazionale delle cooperative alla quale questa, a sua volta, aderisce.
La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli
organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della
concorrenza.
Art. 4
Durata
La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una
o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.
TITOLO II
SOCI
Art. 5
Ammissibilità a socio
Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni
tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono


Testo Originale Estratto
la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i
soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della
direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

É fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno
dei requisiti di cui al comma precedente.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica,
scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta
designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente
comunicata.

I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente
esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentanti, ma non sono eleggibili, in
tale veste, alle cariche sociali.

Art. 6
Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, tutti coloro che
non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell'art. 25 del D.
Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, i falliti, nonché coloro che siano assoggettati a
concordato preventivo, ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa.

Non possono altresì far parte della Società coloro che siano soci, amministratori,
sindaci o dipendenti di società non bancarie, esercenti attività finanziaria ed operanti
nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di
partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative
di garanzia e coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, siano gravemente
inadempienti verso la Società o che abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per
l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Art. 7
Formalità per l'ammissione a socio

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di
amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste
in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente
statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il
termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il
versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo, provvede
all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci. La qualità di
socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i
limiti fissati dalla legge.


Testo Originale Estratto
Art. 8

Diritti e doveri dei soci

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società
ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto
stabilito dall'art. 25;

b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo
a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di acquisto di nuove azioni a quello
successivo al pagamento delle azioni stesse;

c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri
soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili
restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli
organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa,
partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Art. 9

Domiciliazione dei soci

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e
del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.

Art. 11

Morte del socio

In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di
un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno
fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di
amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo
art. 14.

In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare
un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare
all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.


Testo Originale Estratto
Art. 12
Recesso del socio
Il socio ha diritto di recedere dalla Società nel caso di dissenso dalle deliberazioni
assembleari aventi ad oggetto il cambiamento dell'oggetto sociale o la fusione con banche
di diversa natura dalla quale risulti il mutamento del tipo sociale, nonché nell'ipotesi in
cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 5.
La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al
consiglio di amministrazione. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
Il socio può altresì richiedere, con le formalità e gli effetti di cui al comma
precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di
amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad
altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la
proroga della durata della società e per altri giustificati motivi.
Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il
collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società,
deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Il recesso, salvo il caso in cui esso sia richiesto per il venir meno dei requisiti di
cui all'art. 5, non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto,
prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.
Art. 13
Esclusione del socio
Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono,
pronuncia l'esclusione dei soci:
- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito
dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di consiglieri di
amministrazione o di sindaci;
- che siano privi dei requisiti di cui all'art.5, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle
condizioni di cui al primo comma dell'art. 6.
Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi
componenti, può altresì escludere dalla società il socio:
a) che, in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere
provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con
essa;
b) che sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;
c) che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione,
palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo
significativo con essa;


Testo Originale Estratto
d) che risulti socio, amministratore, sindaco o dipendente di società non bancarie,
esercenti attività finanziaria ed operanti nella zona di competenza della Società, salvo che
si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società
partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed
è immediatamente esecutivo; contro di esso, tuttavia, il socio può ricorrere, nel termine
di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri, che decide in modo
definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Resta convenzionalmente
esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Art. 14
Liquidazione della quota del socio

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto
soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di
sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali
risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è
sciolto limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro sei mesi dall'approvazione del bilancio
stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto
infruttifero.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la
distribuzione di riserve durante la vita sociale.

TITOLO III

OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITA'

Art. 15
Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue
varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le
operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione
strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità
alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni
normative.

La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di
valori mobiliari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso
di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri
prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria
posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa
potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti
derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.

Jualulul


Testo Originale Estratto
1
1
.
La Società potrà assumere partecipazioni, nei limiti determinati dall'Autorità di
Vigilanza:
a) in banche, società finanziarie e imprese che svolgono attività assicurativa;
b) in società strumentali;
c) in soggetti promossi dagli organismi appartenenti alla categoria delle banche di credito
cooperativo, a condizione che si tratti di partecipazioni di minoranza;
d) in società cooperative a responsabilità limitata promosse dal movimento cooperativo
che operino nella zona di competenza territoriale della Società.
La Società potrà inoltre assumere partecipazioni per recupero crediti e in imprese
in temporanea difficoltà finanziaria. La partecipazione a consorzi di garanzia e
collocamento di titoli di imprese non finanziarie è ammessa nelle ipotesi di cui alle
precedenti lett. c) e d).

Art. 16
Operatività nella zona di competenza territoriale
La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di
rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci.
La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle
attività di rischio è destinata a soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri
stabilili dall'Autorità di Vigilanza.
Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della Società sono
considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia
personale, esplicita e incondizionata.
Le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti
che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.

Art. 17
Operatività fuori della zona di competenza territoriale
Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere
assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.
Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite delle
competenza territoriale le attività di rischio nei confronti di altre banche e le attività prive
di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 18
Criteri ispiratori dell'attività sociale
Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della
mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli
appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il
miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e
promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.


Testo Originale Estratto
TITOLO IV
PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 19
Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:
a) dal capitale sociale;
b) dalla riserva legale;
c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
d) da ogni altra riserva o fondo senza specifica destinazione, comunque
denominati.

Art. 20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di Lit.
10.000 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.

Art. 21
Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse
non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di
amministrazione.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla
cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e
chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura, né
possono essere acquistate dalla Società, alla quale è inoltre vietato di compensare le
azioni stesse con eventuali debiti dei soci o di fare anticipazioni su di esse.

Art. 22
Sovrapprezzo

Il consiglio di amministrazione determina annualmente, ai sensi dell'art. 2525 cod.
civ., con deliberazione successiva all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea,
sentito il collegio sindacale, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali
risultanti dal bilancio approvato, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di
ogni azione (sovrapprezzo).

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per
la rivalutazione delle azioni.


Testo Originale Estratto
TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 23

Organi sociali

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze,
l'esercizio delle funzioni sociali sono:

a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Collegio dei Probiviri.


TITOLO VI

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue
deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede
della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in territorio
italiano, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e
dell'ora dell'adunanza, da affiggere almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società. Il consiglio
di amministrazione può disporre che detto avviso sia pubblicato o inviato o recapitato ai
soci.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non
oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro un mese
da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un quinto dei
soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata
con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi.


Art. 25

Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci; essi tuttavia
hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.


Testo Originale Estratto
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente
il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal
presidente della Società, da un consigliere o dipendente a ciò delegato dal consiglio, da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

All'assemblea può intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante della
Federazione locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione
Nazionale (Federcasse).

Art. 26
Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del
consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo
sostituisce, ai sensi dell'art. 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un
consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona
designata dall'assemblea medesima.

Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per
l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a
partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in
un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione. Nella conduzione
dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio,
designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della
trattazione.

L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e
un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o
quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un
notaio.

Art. 27
Costituzione dell'assemblea

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima
convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci
aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un quinto dei soci, se
straordinaria.

Art. 28
Maggioranze assembleari

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione
delibera a maggioranza dei voti espressi.

La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si
intende eletto il più anziano di età.
Junkulul
ypher


Testo Originale Estratto
Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di
mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che
l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti
espressi, di procedere con voto palese.

Art. 29
Proroga dell'assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta,
l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo,
mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse
maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea
di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 30
Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti
posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 31
Verbale delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell' assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto
dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei
soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle
adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO VII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32
Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da 7 a 13 consiglieri eletti
dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero. La candidatura di un
consigliere sarà indicata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Non possono essere eletti alla carica di consigliere, e se eletti decadono, gli
interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che
importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare
uffici direttivi, i dipendenti della Società e coloro che sono legati da un rapporto di lavoro


Testo Originale Estratto
subordinato, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di
società finanziarie operanti nella zona di competenza territoriale della Società, salvo che
si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società
partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia, i parenti, coniugi o affini con altri
consiglieri o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso.

Art. 33

Durata in carica dei consiglieri di amministrazione

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; nella prima riunione, il
consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti.

I consiglieri sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Art. 34

Sostituzione di consiglieri di amministrazione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più
consiglieri, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con
l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione per cooptazione.

I consiglieri nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla
prossima assemblea.

Art. 35

Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
della società, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva
competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale
dell'organizzazione della Società;
- la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea
della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di
giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonchè per la
promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza.


Testo Originale Estratto
Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto,
può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della
delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al
comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al vice direttore, o in
mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, e ai preposti alle succursali, entro
limiti di importo graduati. Sempre in materia di erogazione del credito, il consiglio può
inoltre delegare al presidente, o al vice presidente, per il caso di impedimento del primo,
limitati poteri, da esercitarsi su proposta del direttore, esclusivamente in caso di
urgenza.

Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli consiglieri o a dipendenti
della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio
di amministrazione nella sua prima riunione.

Art. 36
Convocazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di norma una volta al
mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda
motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio
stesso.

La convocazione è fatta dal presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare
per iscritto almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della
data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere ed ai componenti del
collegio sindacale perché vi possano intervenire.

Art. 37
Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano
presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese. Tuttavia quando si
tratti della nomina di persona oppure si tratti di affari riguardo ai quali taluno dei
consiglieri, dei sindaci o il direttore abbiano interesse diretto o indiretto, può adottarsi la
votazione segreta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede; in quelle segrete, la parità
di voto importa la reiezione della proposta.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di
voto, un rappresentante della Federazione locale, cui la Società aderisce, e/o un
rappresentante di Federcasse.


Testo Originale Estratto
Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve
altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il
consenso del consiglio, da altro dipendente.

Art. 38
Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che,
iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal
segretario.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente,
fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.

Art. 39
Compenso ai consiglieri di amministrazione

I consiglieri hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al
rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche statutarimente
previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio
sindacale.

Art. 40
Presidente del consiglio di amministrazione

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale
della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale libera; egli
sovrintende al normale andamento della Società e presiede l'assemblea dei soci, il
consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

Il presidente, in particolare, consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di
ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e
la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito
o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni
dal vice presidente, e in caso di più vice presidenti, da quello vicario; in caso di assenza o
impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal
consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa
prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.


Testo Originale Estratto
TITOLO VIII
COMITATO ESECUTIVO

Art. 41
Composizione e funzionamento del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, quale membro di diritto, e da due
a quattro componenti del consiglio di amministrazione nominati dallo stesso consiglio,
dopo l'assemblea ordinaria dei soci.

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e
sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a
maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli. In caso di
parità prevale il voto di chi presiede.

Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto
verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.

Alle riunioni del comitato possono assistere i sindaci e partecipa, con parere
consultivo, il direttore.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, il comitato
esecutivo riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sull'attività svolta.

TITOLO IX
COLLEGIO SINDACALE

Art. 42
Composizione del collegio sindacale

L'assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, tre sindaci effettivi, designandone il
presidente, e due sindaci supplenti; ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per
l'intero triennio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per
l'esercizio delle funzioni.

I sindaci sono rieleggibili. I sindaci effettivi e supplenti devono essere scelti tra le
persone iscritte nel registro dei revisori contabili, sempreché non siano intervenute cause
di sospensione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99, ovvero tra persone che
si trovano nelle situazioni previste dall'art. 14 bis della legge 13 maggio 1997 n. 132. La
candidatura di un Sindaco effettivo sarà indicata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti decadono dall'ufficio, gli
interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che
importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare
uffici direttivi, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e
coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate da un rapporto
continuativo di prestazione d'opera retribuita. Sono altresì motivo di ineleggibilità o di
decadenza il rapporto di parentela, di coniugio o di affinità fino al quarto grado con


Testo Originale Estratto
dipendenti della Società e la carica di consigliere o di sindaco in altra banca o società
finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società
finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o
di cooperative di garanzia.

Art. 43
Compiti del collegio sindacale

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza
dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali e adempie a tutte le funzioni ad
esso demandate dalla normativa vigente.

I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli
intervenuti.

Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione del servizio revisione della
Federazione locale e/o nazionale.

TITOLO X
ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Art. 44
Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali

Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non
possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita,
direttamente o indirettamente, con la società, se non previa deliberazione del consiglio di
amministrazione assunta all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del
collegio sindacale, fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.

TITOLO XI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 45
Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra
i non soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è
designato dalla Federazione locale e gli altri quattro componenti sono nominati
dall'assemblea, ai sensi dell'art. 28, secondo comma. La candidatura di uno dei
componenti effettivi del collegio dei probiviri sarà indicata dalla Regione Autonoma Valle
d'Aosta.

I probiviri restano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi prestano il loro
ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

È di competenza del collegio dei probiviri, oltre alla decisione definitiva sul ricorso
dei soci in caso di esclusione, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere
fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la


Testo Originale Estratto
validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti
comunque i rapporti sociali.

Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve
essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità
procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta e sono vincolanti per le
parti come manifestazione della loro stessa volontà.

TITOLO XII
DIRETTORE

Art. 46

Compiti e attribuzioni del direttore

Il direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di
assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.

Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di
amministrazione e a quelle del comitato esecutivo; ha il potere di proposta in materia di
erogazione del credito; dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le
previsioni statutarie; sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei
servizi secondo le direttive del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione
unitaria della Società.

Il direttore può essere coadiuvato da un condirettore, se nominato, e/o da un
vicedirettore, se nominato, ai quali possono essere demandate, in via ordinaria,
particolari mansioni.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal condirettore, se
nominato; in caso di assenza anche di questi, è sostituito dal vice direttore, se nominato,
o da altro dipendente designato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO XIII
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 47

Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia
in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e
revocazione, e la firma sociale libera spettano, ai sensi dell'art. 40, al presidente o a chi lo
sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.


Testo Originale Estratto
La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere
attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli consiglieri, ovvero al direttore
e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad
estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO XIV
BILANCIO - UTILI - RISERVE

Art. 48
Esercizio sociale

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del
bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle
previsioni di legge.

Art. 49
Utili

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all’incremento della
riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
nella misura e con le modalità previste dalla legge;

gli utili eventualmente residui potranno essere:

c) destinati all’aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;

d) assegnati ad altre riserve;

e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore a quella prevista dalle norme
generali vigenti per le società cooperative ai fini della sussistenza dei requisiti
mutualistici agli effetti tributari.

La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o
mutualità.


Testo Originale Estratto
TITOLO XV
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Art. 50
Scioglimento e liquidazione della Società
In caso di scioglimento della Società, la somma che risulti disponibile alla fine
della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta - dedotti soltanto
il capitale versato e rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati - ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste
dalla legge.
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE:
CONSTA DI FOGLI Ventisette
FACCIATE cinquantotto
AOSTA, addì 1 MAR. 2000