Statuto Latteria Turnaria "Borgo Saint Pierre n°1" (1947): Norme, Governance e Disciplina

latteria del borgo statuto 1947.pdf

Il documento costituisce lo statuto completo della Latteria Turnaria "Borgo Saint Pierre n°1", una società di latteria sociale fondata nel 1947 e operante nei comuni di Saint Pierre e Villanova Baltea. Delinea dettagliatamente la sua finalità di lavorazione comunitaria del latte, la durata indeterminata e le condizioni di scioglimento. Il regolamento stabilisce norme precise per l'ammissione e il recesso dei soci, i loro obblighi di conferimento del latte e i divieti (es. adulterazione), introducendo un rigoroso sistema disciplinare con multe, confische ed espulsioni. Definisce altresì la struttura di governance, con i ruoli e le responsabilità della Commissione, del Presidente, del Segretario e del casaro, le procedure per le assemblee, la gestione finanziaria (capitale sociale, acquisizione dell'immobile) e un sistema interno di risoluzione delle controversie, escludendo i tribunali ordinari. Il documento, sottoscritto nel giugno 1947, rappresenta un quadro normativo esaustivo per la gestione cooperativa di una latteria.

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Testo Originale Estratto
Associazione =
Società: Latteria Turnaria "Borgo Saint Pierre n°1.=
L.G.
Statuto
Capo I
Disposizioni generali
Nel comune di Saint Pierre, e Villanova Baltea, n'è costituita una
Associazione,
Società di Latteria Sociale avente per
oggetto la lavorazione in comune del
Latte dei propri Soci e dei suoi derivati
in conformità al seguente Regolamento.
Articolo 1° Il presente atto di costituzione
della Società è stipulato per un periodo
Associazione
di tempo indeterminato e la sua dissoluzione, non potrà eventualmente
(2) avvenire se non sia
Articolo 2° I diritti dei soci sono inalienabili opportunamente deliberata
(2a) dai tre quarti almeno
e non potranno essere ceduti, senza dei Soci.
l'autorizzazione della Società.
Associazione
Art. 3° In caso di decesso del socio, uno solo degli
erede potrà, ad accettazione della Società,
Associazione
in seguito a dichiarazione conforme da
esso fatta alla Società stessa nel termine
di tre mesi dal decesso, sostituire il socio
defunto in tutti gli obblighi, diritti e
doveri sociali; gli altri eredi, che inten-
Associazione
dessero far parte della Società dovranno
presentare regolare domanda di ammissione, nel termine massimo di anni tre,
ma essi eredi rappresenteranno sempre un'unica quota.


Testo Originale Estratto
ma saremo esonerati dal pagamento
della somma d'entrata, ma saranno ( )
Articolo 4°: Nessuna nuova persona potrà
essere ammessa a far parte della Società
senza il consenso dei due terzi dei soci
e senza aver versato alla Cassa della
Società una somma d'entrata proporzionale
ai fondi sociali e che verra' stabilita dal
Consiglio su proposta del Presidente.
La Società si riserva per altro il diritto
di respingere senza addurre a maggioranza
di voti, l'eventuale domanda d'ammissione
quantunque di coloro od avere che notoriamen-
te abbiano danneggiato precedenti
Società consimili od abbiano contrav-
venuto precedentemente alle disposizioni
statutarie e regolamentare della medesima.
Articolo 5°: Coloro che terranno in affitto
i beni dei soci della Latteria o che avessero
da comperare il pieno prodotto dalle loro
terre, saranno ammessi, ad accettazione
della Società, purché in numero non mag-
giore di due, ad usufruire della Latteria
a nome ed in rappresentanza dei soci stessi
con gli stessi diritti e doveri.

Articolo 6°: Coloro che desidereranno essere
ammessi a far parte della Società dovranno
farne domanda, presentata al Presi-
dente, dichiarando d'avere piena cono-
scenza dell'Atto Sociale ed obbligandosi
a conformarvisi integralmente.
Articolo 7°: Il Socio che si ritirera' dalla
Società, rimanendone così escluso, perde
ipso facto di conseguenza tutti i diritti suoi
sulla Società e sulle attività mobilia-
ri ed immobiliari della medesima.

Capo II
Obblighi dei soci e penalità
Articolo 8°: Ogni socio dovrà portare alla
Latteria dal giorno della sua apertura
fino alla sua chiusura, mattino e sera
all'ora stabilita dalla Commissione
il latte delle sue bovine appena munto
per essere lavorato in comune nei lo-
cali sociali.
Qualora non fosse in condizione d'avere
del latte da portare, egli pagherà in tal
caso un contributo da stabilirsi dalla
Commissione.
Articolo 9°: Ogni socio potrà trattenersi


Testo Originale Estratto
Il latte numerato alla sua famiglia,
ma senza poter né vendere né destina-
re alla fabbricazione in casa sua di
burro o formaggio di qualunque qualità.
Articolo 10°: Il latte dovrà essere portato in
recipienti coperti, perfettamente puli-
ti e destinati unicamente a tale uso.
È vietato di scolare il latte prima
di portarlo alla latteria.
Articolo 11°: Le infrazioni agli articoli 7,
8, 9 che precedono debitamente consta-
tate, saranno passibili d'una multa
del valore attuale di f. 5 di fontina
e in caso di recidiva del valore di
f. 10 di fontina
in caso di recidiva.

A tale effetto ogni socio ha l'obbligo
di avvisare il casaro che
ne prenderà nota di ogni
nuovo. I trasgressori del presente arti-
colo saranno multati d'un minimo
per un valore di f. 10 (dieci) di fontina
ed un massimo
del valore di f. 80 (Venti) di fontina
e più dovranno
essere pagati i danni che ne saranno
derivanti a pregiudizio dell'altro socio.
In caso di recidiva la multa potrà esse-
re portata al doppio.
Come pure non dovrà essere portato il
latte di bovine ammalate o che abbiano
recentemente vitellato, ed in questo
caso non prima di otto giorni com-
pleti dal parto.
Articolo 13°: Non dovrà essere portato alla lat-
teria altro latte che quello unicamente
di mucca, senza sottrazione di panna
né aggiunta d'acqua o di qualsiasi
altra sostanza, che possa smagrirlo o
recare danno alla lavorazione dei
prodotti.

Articolo 14°: Nessun socio potrà per nessun
motivo o pretesto rifiutare la visita
ai suoi domicili ai membri della Com-
missione, quando questi si presentino
per la visita dei recipienti del latte, onde
accertare la loro pulizia o per rendersi
conto della qualità e quantità del latte.
(A) La Commissione esaminerà e controllerà
il latte di ciascun Socio una volta al mese.


Testo Originale Estratto
portato alla Latteria.
Articolo 15°. I trasgressori ai due precedenti
articoli verranno puniti coll'espulsione
dalla Società e colla confisca dei
prodotti a questi appartenenti e giacenti
nella Latteria stessa in debita propor-
zione ai danni causati.
Articolo 16°. Tutte le infrazioni non previste
dal presente regolamento verranno punite
secondo la loro gravità con una multa
di Lire Cinquecento e colla sospensione
per un anno da socio e coll'interdizione
di portare il latte alla
Latteria.
Futti i trasgressori non potranno inoltre
essere nominati alla carica né di Presi-
dente, né di membri della Commissione
per un tempo da stabilirsi.
Articolo 17°. Le penalità di cui agli articoli
11, 12 e 16 saranno applicate dalla Com-
missione, dopo sentite le giustificazioni
dell'interessato.
La penalità dell'espulsione, che comporterà
la perdita di tutti i diritti sulla Società
e sulle attività mobiliari ed immobiliari.
della medesima, sarà pronunciata dalla
maggioranza assoluta dei soci convocati
in Assemblea generale.
Articolo 18°. Le multe applicate in forza del
presente atto sociale, verranno percepite
a nome e a profitto della Società stessa.
Capo III
Diritti e Doveri dei Soci
Articolo 19°. Il prodotto del latte apparterrà
giornalmente al socio che verrà annotato
sul registro a tal uopo destinato, nella
sua qualità di maggior fornitore.
Articolo 20°. Ogni socio avrà la facoltà di
far manipolare il latte ed i suoi derivati
secondo il suo desiderio; egli dovrà pertan-
to uniformarsi a seconda delle stagioni
alle prescrizioni di ordine generale adottate
dalla Commissione nell'interesse
della Società. Dell'Associazione
Articolo 21°. I soci non potranno asportare
dal magazzino sociale i loro formaggi
o fondine, senza il consenso del Presidente
il quale determinerà la quantità che
ognuno dovrà lasciare a titolo di garanzia
del pagamento delle spese.


Testo Originale Estratto
Il burro, il formaggio prodotto dai Soci
latterini, i formaggi destinati a essere
mangiati freschi dovranno essere
asportati giornalmente.
Capo IV
Nomina della Commissione
Articolo 22° L'esecuzione e la perfetta osservan-
za dei patti sociali è demandata ed affidata
ad una Commissione composta di due
Membri e di un Presidente, a formare la
quale i Soci saranno obbligatoriamente
chiamati a succedere ogni
anno a turno di ruolo in numero di
Tre, secondo l'ordine d'iscrizione nel Registro dei Soci.
Le funzioni della Commissione e del
Presidente saranno gratuite.
Articolo 23° L'Assemblea nominerà an-
ualmente un Segretario, pagato dalla
Società, il quale dovrà provvedere alla
tenuta dei Registri, degli atti della Società
e di tutto quanto inerente al funzio-
namento amministrativo di questa.
Il Segretario potrà essere scelto anche
tra persone estranee alla Società/Associazione.
Articolo 24° Il diritto al voto è personale.
pero' il padre o la madre che fossero iscritti,
potranno farsi rappresentare
da un membro della propria famiglia:
articolo 25° I soci' delibereranno, salvo i casi
altrimenti specificati, a maggioranza
assoluta di voti.
Le deliberazioni non potranno essere
valide in prima convocazione senza
l'intervento della metà dei membri presenti,
Associazione
la Società; in mancanza del nu-
mero legale si' procedera' negli otto giorni
consecutivi ad una nuova convocazione,
la quale sarà valida qualunque sia il
numero dei presenti.
articolo 26° Le deliberazioni verranno fir-
mate dal Presidente e dai membri della
Commissione presenti alla seduta.
articolo 27° In caso d'assenza del Presidente
ne assumerà le funzioni il membro più
anziano della Commissione.
articolo 28° Il Presidente nella sua qualità
Associazione
di Capo della Società, convocherà e pre-
siederà le assemblee, proporrà quanto
si dovrà deliberare sia dalla Commissione
Associazione
che dall'Assemblea dei soci; provvederà.


Testo Originale Estratto
all'esecuzione delle deliberazioni prese, Sorveglierà la tenuta regolare dei Registri, compiendo tutti quegli atti necessarî alla tutela dei diritti della Società stessa. articolo 29. La Commissione rappresenterà la Società anche in giudizio, in ogni evenienza ed avrà però l'incarico d'accertare le multe da infliggere in base al presente statuto; di stabilirne l'entità; di significare le espulsioni deliberate; pronunciare le confische promuovere alla nomina del casaro; revocare tale nomina e di provvedere a tutte le spese previste ordinarie. In caso però che si debba adottare misure straordinarie o provvedere a modifiche del presente statuto, le medesime dovranno sempre essere deliberate dall'assemblea generale. articolo 30. L'assemblea generale sarà convocata annualmente in seduta ordinaria: a) prima dell'appoggio per il rinnovo della Commissione e la nomina del Segretario b) la domenica precedente l'apertura della latteria, per l'accettazione dei nuovi soci, e per discutere materie d'interesse generale. c) dal venti al venticinque maggio per la liquidazione dei conti dell'annata pagamento spese relative, e consegna definitiva dei prodotti giacenti nel magazzino e l'affrancatura dei soci. In seduta straordinaria, ogni qual volta la convocazione dei soci venga richiesta dal Presidente o da un terzo dei membri della Società. Qualora un socio per qualunque motivo chiedesse di richiedere un'assemblea generale dei soci, egli dovrà versare la somma di cinquanta lire per le spese da affrontare articolo 31. Tutti i soci che non interverranno alle riunioni saranno passibili di una multa di duecento, salvo casi di legittimo impedimento giustificati. Capo V Del Casaro e delle sue attribuzioni articolo 32. Il casaro è sotto gli ordini della Commissione. Non potrà rescindere l'impegno assunto prima della sua scadenza sotto pena


Testo Originale Estratto
del pagamento su danni, ma la Commis-
sione, ove il Presidente
creda necessario, potrà
sempre licenziarlo prima del termine
convenuto.
Dovrà essere pagato alle date stabilite
di comune accordo.
Articolo 33°: Il cassaro curerà la regolare tenuta
dei libri secondo le istruzioni ricevute, come
i lavori mattino e sera, la quantità di
latte apportato da ogni socio.
Articolo 34°: Al ricevimento del latte, il cassaro
prima di pesarlo, esaminerà se il latte è di
vasi che lo contengono sono puliti e se il
latte si presenta quale puro e naturale
facendogli il sospetto di alterazione o di
frode, lo sottoporrà al provino, ed ove in
seguito a questo i sospetti siano confer-
mati, egli darà primo l'avvertire il
socio. Darne subito avviso alla Commissione
che provvederà opportunamente.
Articolo 35°: Il cassaro lavorerà ogni giorno
il latte portato alla latteria e ne curerà
regolarmente i prodotti.
Articolo 36°: Non potrà assentarsi, né farsi
sostituire da altre persone senza il con-
senso della Commissione.
Articolo 37°: Egli curerà la scrupolosa pulizia
di tutti gli utensili del latte e quella dei
locali e dipendenze della Latteria.
Articolo 38°: In caso di negligenza nel suo ser-
vizio sarà, per la prima volta richiamato
all'ordine dal Presidente o da un membro
della Commissione ed in caso di recidiva
potrà essere condannato ad una multa
ossia ad una ritenuta sul salario nella
misura da due a cinque lire dei danni arrecati.
In caso di recidiva continuata potrà, su
proposta del Presidente essere licenziato
dalla Commissione.
Articolo 39°: L'associazione provvederà la latte-
ria d'un provino e d'un termometro.
Articolo 40°: I Soci, salvo il caso di furto ma-
nifesto, concordano di astenersi dal rivol-
gersi ai tribunali ordinari per la soluzione
di tutte le questioni che potessero sorgere
tra associazione ed associati, relative
agli interessi della Società ed all'osservanza
del presente Regolamento; dichiarano fin d'ora
di rimettersi alle decisioni e pronunzie che sa-
ranno emesse al riguardo dalla Commissione.


Testo Originale Estratto
Dall'assemblea generale, salvo un reclamo
in appello ad un Collegio arbi-
trale composto di tre membri di cui uno
nominato da ciascuna parte ed il terzo
scelto di comune accordo dagli altri due
arbitri nominati dalle parti.
Articolo 21. Ogni socio promette e s'obbliga
d'osservare esattamente il presente statuto.
Capo IV.
Capitale Sociale
Articolo 22. Il Capitale Sociale viene com-
posto da un contributo che ogni singolo
associato s'obbliga d'apportare all'asso-
ciazione.
Per i soci qui presentati in numero di
che hanno acquistato con rogito Leopol-
do Marco, il primo dicembre millenovecen-
to quarantasette (anno diciottino) registrato
in Aosta l'undici dello stesso mese al N. 463 del
Volume 188 atti pubblici il fabbricato
già servente ad uso latteria per la somma
complessiva di Lire settantuno mila seicento, tale
contributo, in detta somma di £ 71.600 si
intende da essi corrisposto coll'apporto e
la cessione che essi fanno e dichiarano di
fare all'associazione stessa, che dichiara
d'accettare in persona di presenti e soci, pre-
senti e sottoscritti, del detto fabbricato con
il mappale N. XXXVIII del foglio XXXVIII del Comune
Comprensivo di Saint Pierre, al prezzo d'acquisto come
sopra di £ 71.600 spese comprese di cui quietanza
e con in ragione di Lire.

Tutti gli altri soci invece si obbligano
di versare ciascuno nella cassa sociale
la somma di
per uguale contributo.
Tali contributi in danaro dai soci ed il
fabbricato come sopra acquistato nella
Somma complessiva di Lire.

Il danaro liquido sarà depositato in un
libretto al portatore.


Testo Originale Estratto
Capo VI°
Articolo 42. L'esercizio finanziario sarà an-
nuale e s'inizierà il giorno dell'apertura della
Latteria
Annualmento verrà compilato l'inven-
tario dei fondi sociali. sarà fatta la distri-
buzione della quota dei nuovi soci.
ed il Presidente dovrà dare regolari istruzioni al
Presidente entrante.
43°) Il Sindaco potrà essere esegito quando lo crederanno,
dai due membri soli, cioè del Presidente e da un
membro della Commissione – e dai due membri della
Commissione –, e questo potrà essere richiesto anche
dal socio che abbia pieno la manifestazione
del latte -.
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44°) Nessuno potrà asportare nulla appartenente alla
Latteria – per qualunque motivo. Il cassiere
dovrà provvedere all'osservanza del presente arti-
colo sotto la sua propria responsabilità –

Aggiunti Articoli che il Socio
il latte alla Latteria un anno e per un
Contratto non avrà più diritto senza il
consenso dei 2/3 dei Soci.

art. 45°) Ogni Socio che si asterrà di portare il latte alla Latteria,
per l'esercizio pari ad un anno, avendolo portato l'anno precedente,
perderà i suoi diritti di manipolare il latte in comune nella Latteria stessa
e non potrà essere riammesso senza il consenso dei 2/3 dei Soci.

Capo VII°
Nomina del Presidente –
Art. 46°) La carica di Presidente è obbligatoria, e questi verrà eletto
a maggioranza di voti annualmente. La durata della carica è
di un anno, e questi non potrà essere rieletto per un periodo
di anni cinque.
Al Presidente verranno rimborsate tutte le spese da questi
incontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Letto, confermato e sottoscritto
a Saint Pierre 10 giugno 1947 -