Statuto Latteria Turnaria "Borgo Saint Pierre n°1" (1947): Norme, Governance e Disciplina
latteria del borgo statuto 1947.pdfIl documento costituisce lo statuto completo della Latteria Turnaria "Borgo Saint Pierre n°1", una società di latteria sociale fondata nel 1947 e operante nei comuni di Saint Pierre e Villanova Baltea. Delinea dettagliatamente la sua finalità di lavorazione comunitaria del latte, la durata indeterminata e le condizioni di scioglimento. Il regolamento stabilisce norme precise per l'ammissione e il recesso dei soci, i loro obblighi di conferimento del latte e i divieti (es. adulterazione), introducendo un rigoroso sistema disciplinare con multe, confische ed espulsioni. Definisce altresì la struttura di governance, con i ruoli e le responsabilità della Commissione, del Presidente, del Segretario e del casaro, le procedure per le assemblee, la gestione finanziaria (capitale sociale, acquisizione dell'immobile) e un sistema interno di risoluzione delle controversie, escludendo i tribunali ordinari. Il documento, sottoscritto nel giugno 1947, rappresenta un quadro normativo esaustivo per la gestione cooperativa di una latteria.
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Associazione = Società: Latteria Turnaria "Borgo Saint Pierre n°1.= L.G. Statuto Capo I Disposizioni generali Nel comune di Saint Pierre, e Villanova Baltea, n'è costituita una Associazione, Società di Latteria Sociale avente per oggetto la lavorazione in comune del Latte dei propri Soci e dei suoi derivati in conformità al seguente Regolamento. Articolo 1° Il presente atto di costituzione della Società è stipulato per un periodo Associazione di tempo indeterminato e la sua dissoluzione, non potrà eventualmente (2) avvenire se non sia Articolo 2° I diritti dei soci sono inalienabili opportunamente deliberata (2a) dai tre quarti almeno e non potranno essere ceduti, senza dei Soci. l'autorizzazione della Società. Associazione Art. 3° In caso di decesso del socio, uno solo degli erede potrà, ad accettazione della Società, Associazione in seguito a dichiarazione conforme da esso fatta alla Società stessa nel termine di tre mesi dal decesso, sostituire il socio defunto in tutti gli obblighi, diritti e doveri sociali; gli altri eredi, che inten- Associazione dessero far parte della Società dovranno presentare regolare domanda di ammissione, nel termine massimo di anni tre, ma essi eredi rappresenteranno sempre un'unica quota.
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ma saremo esonerati dal pagamento della somma d'entrata, ma saranno ( ) Articolo 4°: Nessuna nuova persona potrà essere ammessa a far parte della Società senza il consenso dei due terzi dei soci e senza aver versato alla Cassa della Società una somma d'entrata proporzionale ai fondi sociali e che verra' stabilita dal Consiglio su proposta del Presidente. La Società si riserva per altro il diritto di respingere senza addurre a maggioranza di voti, l'eventuale domanda d'ammissione quantunque di coloro od avere che notoriamen- te abbiano danneggiato precedenti Società consimili od abbiano contrav- venuto precedentemente alle disposizioni statutarie e regolamentare della medesima. Articolo 5°: Coloro che terranno in affitto i beni dei soci della Latteria o che avessero da comperare il pieno prodotto dalle loro terre, saranno ammessi, ad accettazione della Società, purché in numero non mag- giore di due, ad usufruire della Latteria a nome ed in rappresentanza dei soci stessi con gli stessi diritti e doveri. Articolo 6°: Coloro che desidereranno essere ammessi a far parte della Società dovranno farne domanda, presentata al Presi- dente, dichiarando d'avere piena cono- scenza dell'Atto Sociale ed obbligandosi a conformarvisi integralmente. Articolo 7°: Il Socio che si ritirera' dalla Società, rimanendone così escluso, perde ipso facto di conseguenza tutti i diritti suoi sulla Società e sulle attività mobilia- ri ed immobiliari della medesima. Capo II Obblighi dei soci e penalità Articolo 8°: Ogni socio dovrà portare alla Latteria dal giorno della sua apertura fino alla sua chiusura, mattino e sera all'ora stabilita dalla Commissione il latte delle sue bovine appena munto per essere lavorato in comune nei lo- cali sociali. Qualora non fosse in condizione d'avere del latte da portare, egli pagherà in tal caso un contributo da stabilirsi dalla Commissione. Articolo 9°: Ogni socio potrà trattenersi
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Il latte numerato alla sua famiglia, ma senza poter né vendere né destina- re alla fabbricazione in casa sua di burro o formaggio di qualunque qualità. Articolo 10°: Il latte dovrà essere portato in recipienti coperti, perfettamente puli- ti e destinati unicamente a tale uso. È vietato di scolare il latte prima di portarlo alla latteria. Articolo 11°: Le infrazioni agli articoli 7, 8, 9 che precedono debitamente consta- tate, saranno passibili d'una multa del valore attuale di f. 5 di fontina e in caso di recidiva del valore di f. 10 di fontina in caso di recidiva. A tale effetto ogni socio ha l'obbligo di avvisare il casaro che ne prenderà nota di ogni nuovo. I trasgressori del presente arti- colo saranno multati d'un minimo per un valore di f. 10 (dieci) di fontina ed un massimo del valore di f. 80 (Venti) di fontina e più dovranno essere pagati i danni che ne saranno derivanti a pregiudizio dell'altro socio. In caso di recidiva la multa potrà esse- re portata al doppio. Come pure non dovrà essere portato il latte di bovine ammalate o che abbiano recentemente vitellato, ed in questo caso non prima di otto giorni com- pleti dal parto. Articolo 13°: Non dovrà essere portato alla lat- teria altro latte che quello unicamente di mucca, senza sottrazione di panna né aggiunta d'acqua o di qualsiasi altra sostanza, che possa smagrirlo o recare danno alla lavorazione dei prodotti. Articolo 14°: Nessun socio potrà per nessun motivo o pretesto rifiutare la visita ai suoi domicili ai membri della Com- missione, quando questi si presentino per la visita dei recipienti del latte, onde accertare la loro pulizia o per rendersi conto della qualità e quantità del latte. (A) La Commissione esaminerà e controllerà il latte di ciascun Socio una volta al mese.
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portato alla Latteria. Articolo 15°. I trasgressori ai due precedenti articoli verranno puniti coll'espulsione dalla Società e colla confisca dei prodotti a questi appartenenti e giacenti nella Latteria stessa in debita propor- zione ai danni causati. Articolo 16°. Tutte le infrazioni non previste dal presente regolamento verranno punite secondo la loro gravità con una multa di Lire Cinquecento e colla sospensione per un anno da socio e coll'interdizione di portare il latte alla Latteria. Futti i trasgressori non potranno inoltre essere nominati alla carica né di Presi- dente, né di membri della Commissione per un tempo da stabilirsi. Articolo 17°. Le penalità di cui agli articoli 11, 12 e 16 saranno applicate dalla Com- missione, dopo sentite le giustificazioni dell'interessato. La penalità dell'espulsione, che comporterà la perdita di tutti i diritti sulla Società e sulle attività mobiliari ed immobiliari. della medesima, sarà pronunciata dalla maggioranza assoluta dei soci convocati in Assemblea generale. Articolo 18°. Le multe applicate in forza del presente atto sociale, verranno percepite a nome e a profitto della Società stessa. Capo III Diritti e Doveri dei Soci Articolo 19°. Il prodotto del latte apparterrà giornalmente al socio che verrà annotato sul registro a tal uopo destinato, nella sua qualità di maggior fornitore. Articolo 20°. Ogni socio avrà la facoltà di far manipolare il latte ed i suoi derivati secondo il suo desiderio; egli dovrà pertan- to uniformarsi a seconda delle stagioni alle prescrizioni di ordine generale adottate dalla Commissione nell'interesse della Società. Dell'Associazione Articolo 21°. I soci non potranno asportare dal magazzino sociale i loro formaggi o fondine, senza il consenso del Presidente il quale determinerà la quantità che ognuno dovrà lasciare a titolo di garanzia del pagamento delle spese.
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Il burro, il formaggio prodotto dai Soci latterini, i formaggi destinati a essere mangiati freschi dovranno essere asportati giornalmente. Capo IV Nomina della Commissione Articolo 22° L'esecuzione e la perfetta osservan- za dei patti sociali è demandata ed affidata ad una Commissione composta di due Membri e di un Presidente, a formare la quale i Soci saranno obbligatoriamente chiamati a succedere ogni anno a turno di ruolo in numero di Tre, secondo l'ordine d'iscrizione nel Registro dei Soci. Le funzioni della Commissione e del Presidente saranno gratuite. Articolo 23° L'Assemblea nominerà an- ualmente un Segretario, pagato dalla Società, il quale dovrà provvedere alla tenuta dei Registri, degli atti della Società e di tutto quanto inerente al funzio- namento amministrativo di questa. Il Segretario potrà essere scelto anche tra persone estranee alla Società/Associazione. Articolo 24° Il diritto al voto è personale. pero' il padre o la madre che fossero iscritti, potranno farsi rappresentare da un membro della propria famiglia: articolo 25° I soci' delibereranno, salvo i casi altrimenti specificati, a maggioranza assoluta di voti. Le deliberazioni non potranno essere valide in prima convocazione senza l'intervento della metà dei membri presenti, Associazione la Società; in mancanza del nu- mero legale si' procedera' negli otto giorni consecutivi ad una nuova convocazione, la quale sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. articolo 26° Le deliberazioni verranno fir- mate dal Presidente e dai membri della Commissione presenti alla seduta. articolo 27° In caso d'assenza del Presidente ne assumerà le funzioni il membro più anziano della Commissione. articolo 28° Il Presidente nella sua qualità Associazione di Capo della Società, convocherà e pre- siederà le assemblee, proporrà quanto si dovrà deliberare sia dalla Commissione Associazione che dall'Assemblea dei soci; provvederà.
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all'esecuzione delle deliberazioni prese, Sorveglierà la tenuta regolare dei Registri, compiendo tutti quegli atti necessarî alla tutela dei diritti della Società stessa. articolo 29. La Commissione rappresenterà la Società anche in giudizio, in ogni evenienza ed avrà però l'incarico d'accertare le multe da infliggere in base al presente statuto; di stabilirne l'entità; di significare le espulsioni deliberate; pronunciare le confische promuovere alla nomina del casaro; revocare tale nomina e di provvedere a tutte le spese previste ordinarie. In caso però che si debba adottare misure straordinarie o provvedere a modifiche del presente statuto, le medesime dovranno sempre essere deliberate dall'assemblea generale. articolo 30. L'assemblea generale sarà convocata annualmente in seduta ordinaria: a) prima dell'appoggio per il rinnovo della Commissione e la nomina del Segretario b) la domenica precedente l'apertura della latteria, per l'accettazione dei nuovi soci, e per discutere materie d'interesse generale. c) dal venti al venticinque maggio per la liquidazione dei conti dell'annata pagamento spese relative, e consegna definitiva dei prodotti giacenti nel magazzino e l'affrancatura dei soci. In seduta straordinaria, ogni qual volta la convocazione dei soci venga richiesta dal Presidente o da un terzo dei membri della Società. Qualora un socio per qualunque motivo chiedesse di richiedere un'assemblea generale dei soci, egli dovrà versare la somma di cinquanta lire per le spese da affrontare articolo 31. Tutti i soci che non interverranno alle riunioni saranno passibili di una multa di duecento, salvo casi di legittimo impedimento giustificati. Capo V Del Casaro e delle sue attribuzioni articolo 32. Il casaro è sotto gli ordini della Commissione. Non potrà rescindere l'impegno assunto prima della sua scadenza sotto pena
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del pagamento su danni, ma la Commis- sione, ove il Presidente creda necessario, potrà sempre licenziarlo prima del termine convenuto. Dovrà essere pagato alle date stabilite di comune accordo. Articolo 33°: Il cassaro curerà la regolare tenuta dei libri secondo le istruzioni ricevute, come i lavori mattino e sera, la quantità di latte apportato da ogni socio. Articolo 34°: Al ricevimento del latte, il cassaro prima di pesarlo, esaminerà se il latte è di vasi che lo contengono sono puliti e se il latte si presenta quale puro e naturale facendogli il sospetto di alterazione o di frode, lo sottoporrà al provino, ed ove in seguito a questo i sospetti siano confer- mati, egli darà primo l'avvertire il socio. Darne subito avviso alla Commissione che provvederà opportunamente. Articolo 35°: Il cassaro lavorerà ogni giorno il latte portato alla latteria e ne curerà regolarmente i prodotti. Articolo 36°: Non potrà assentarsi, né farsi sostituire da altre persone senza il con- senso della Commissione. Articolo 37°: Egli curerà la scrupolosa pulizia di tutti gli utensili del latte e quella dei locali e dipendenze della Latteria. Articolo 38°: In caso di negligenza nel suo ser- vizio sarà, per la prima volta richiamato all'ordine dal Presidente o da un membro della Commissione ed in caso di recidiva potrà essere condannato ad una multa ossia ad una ritenuta sul salario nella misura da due a cinque lire dei danni arrecati. In caso di recidiva continuata potrà, su proposta del Presidente essere licenziato dalla Commissione. Articolo 39°: L'associazione provvederà la latte- ria d'un provino e d'un termometro. Articolo 40°: I Soci, salvo il caso di furto ma- nifesto, concordano di astenersi dal rivol- gersi ai tribunali ordinari per la soluzione di tutte le questioni che potessero sorgere tra associazione ed associati, relative agli interessi della Società ed all'osservanza del presente Regolamento; dichiarano fin d'ora di rimettersi alle decisioni e pronunzie che sa- ranno emesse al riguardo dalla Commissione.
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Dall'assemblea generale, salvo un reclamo in appello ad un Collegio arbi- trale composto di tre membri di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo scelto di comune accordo dagli altri due arbitri nominati dalle parti. Articolo 21. Ogni socio promette e s'obbliga d'osservare esattamente il presente statuto. Capo IV. Capitale Sociale Articolo 22. Il Capitale Sociale viene com- posto da un contributo che ogni singolo associato s'obbliga d'apportare all'asso- ciazione. Per i soci qui presentati in numero di che hanno acquistato con rogito Leopol- do Marco, il primo dicembre millenovecen- to quarantasette (anno diciottino) registrato in Aosta l'undici dello stesso mese al N. 463 del Volume 188 atti pubblici il fabbricato già servente ad uso latteria per la somma complessiva di Lire settantuno mila seicento, tale contributo, in detta somma di £ 71.600 si intende da essi corrisposto coll'apporto e la cessione che essi fanno e dichiarano di fare all'associazione stessa, che dichiara d'accettare in persona di presenti e soci, pre- senti e sottoscritti, del detto fabbricato con il mappale N. XXXVIII del foglio XXXVIII del Comune Comprensivo di Saint Pierre, al prezzo d'acquisto come sopra di £ 71.600 spese comprese di cui quietanza e con in ragione di Lire. Tutti gli altri soci invece si obbligano di versare ciascuno nella cassa sociale la somma di per uguale contributo. Tali contributi in danaro dai soci ed il fabbricato come sopra acquistato nella Somma complessiva di Lire. Il danaro liquido sarà depositato in un libretto al portatore.
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Capo VI° Articolo 42. L'esercizio finanziario sarà an- nuale e s'inizierà il giorno dell'apertura della Latteria Annualmento verrà compilato l'inven- tario dei fondi sociali. sarà fatta la distri- buzione della quota dei nuovi soci. ed il Presidente dovrà dare regolari istruzioni al Presidente entrante. 43°) Il Sindaco potrà essere esegito quando lo crederanno, dai due membri soli, cioè del Presidente e da un membro della Commissione – e dai due membri della Commissione –, e questo potrà essere richiesto anche dal socio che abbia pieno la manifestazione del latte -. 9 44°) Nessuno potrà asportare nulla appartenente alla Latteria – per qualunque motivo. Il cassiere dovrà provvedere all'osservanza del presente arti- colo sotto la sua propria responsabilità – Aggiunti Articoli che il Socio il latte alla Latteria un anno e per un Contratto non avrà più diritto senza il consenso dei 2/3 dei Soci. art. 45°) Ogni Socio che si asterrà di portare il latte alla Latteria, per l'esercizio pari ad un anno, avendolo portato l'anno precedente, perderà i suoi diritti di manipolare il latte in comune nella Latteria stessa e non potrà essere riammesso senza il consenso dei 2/3 dei Soci. Capo VII° Nomina del Presidente – Art. 46°) La carica di Presidente è obbligatoria, e questi verrà eletto a maggioranza di voti annualmente. La durata della carica è di un anno, e questi non potrà essere rieletto per un periodo di anni cinque. Al Presidente verranno rimborsate tutte le spese da questi incontrate nell'esercizio delle sue funzioni. Letto, confermato e sottoscritto a Saint Pierre 10 giugno 1947 -