Statuto e Regolamento della Latteria Turnaria di Saint Pierre, aggiornato al 1982.

latteria del borgo 1982.pdf

Il documento presenta lo Statuto e il regolamento interno aggiornato di una Latteria Turnaria situata a Saint Pierre, approvato nel 1982 per sostituire una versione precedente del 1947. Delinea la struttura amministrativa e operativa, definendo la costituzione, le condizioni di scioglimento e i ruoli di governance come Presidente, Segretario e Commissione. Un focus centrale è posto sui diritti e gli obblighi dei soci, inclusi l'ammissione, la successione e le dettagliate normative sul conferimento del latte, con severe penalità per le infrazioni. Vengono inoltre specificate le responsabilità del casaro, le procedure di gestione finanziaria e un sistema per la risoluzione delle controversie. Il documento include un elenco di soci, sottolineando la sua funzione pratica e organizzativa.

Cerca nel contenuto di questo documento

Contenuto Fogli


Testo Originale Estratto
MARCA DA BOLLO MARCA DA BOLLO
LIRE 500 LIRE 500
L.2.000
ASSOCIAZIONE LATTERIA TURNARIA "BORGO SAINT-PIERRE N° 1
i prememtate littere i ST TAITU TO otto M
Premessa.
Il presente Statuto si compone di due parti distinte: la
prima riguardante l'Amministrazione patrimoniale dei beni di
proprietà dei Soci; la seconda riguardante la lavorazione
del latte. Questa suddivisione si è resa necessaria essendo
la situazione attuale del tutto particolare e mutata rispet-
to a quella del 1947, epoca di stesura del precedente Statuto.
Si verifica in effetti che la maggior parte dei Soci aventi
diritto alla latteria non conducono più l'attività di alle-
vamento del bestiame per cui non conferiscono ormai da anni
nessuna quantità di latte per la trasformazione nei suoi de-
rivati, mentre coloro che si avvalgono delle strutture costi-
tuenti il patrimonio sociale (fabbricato latteria con annessi
e macchinari atti alla trasformazione del latte) risultano es-
sere per lo più "Soci provvisori". La Commissione avente lo
incarico di redigere il nuovo Statuto ha ritenuto però ine-
cessaria questa modifica delle norme statutarie alla luce del-
le nuove esigenze e della nuova realtà venutasi a creare.
PARTE PRIMA: AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE
Capo I: Disposizioni generali.
Nel Comune di Saint Pierre si è costituita una Associazione
di Latteria Sociale Turnaria avente per oggetto la lavorazio-
ne in comune del latte e dei suoi derivati in conformità al


Testo Originale Estratto
seguente regolamento :
Art. 1° - Il presente atto di costituzione dell'Associazione
è stipulato per un periodo di tempo indeterminato e la sua
dissoluzione potrà eventualmente avvenire se sarà opportuna-
mente deliberata dai tre quarti dei soci che rappresentino
i tre quarti della superficie dei terreni consorziati.
Art. 2° - I diritti dei soci sono inalienabili.
Art. 3° - In caso di decesso del socio, gli eredi sostitui-
ranno il socio defunto in tutti gli obblighi, diritti e dove-
ri sociali. Essi eredi rappresenteranno sempre una quota pa-
ri a quella ereditata da ognuno e saranno dispensati dal pa-
gamento della tassa di entrata.
Art. 4° - Nessuna nuova persona potrà essere ammessa a far
parte dell'associazione senza il consenso dei due terzi dei
soci rappresentanti i due terzi dei terreni consorziati e sen-
za aver versato, alla cassa dell'associazione, un attassa di
entrata proporzionale ai fondi sociali e che verrà stabilita
dall'associazione stessa su proposta del Presidente. L'asso-
ciazione si riserva peraltro il diritto di respingere senza
altro a maggioranza di voti, l'eventuale domanda di amissio-
ne di coloro che notoriamente abbiano contravvenuto persisten-
temente alle disposizioni statutarie e regolamentari della
associazione.
Art. 5° - Coloro che terranno in affitto i beni dei soci del-
la latteria o che avessero da comperare il fieno prodotto dal-
le loro terre, saranno ammessi, ad accetazione dell'Associa-
zione ad usufruire della latteria a nome ed in rappresentan-
za dei soci stessi con gli stessi diritti e doveri.
Art. 6° - Coloro che desidereranno essere ammessi a far parte
dell'associazione dovranno farne domanda da presentare al
Presidente, dichiarando d'aver piena conoscenza dello Statu-
to dell'associazione ed obbligandosi a conformarvisi intera-
mente.
Art. 7° - Il socio che si ritirerà dall'associazione, rima-
nendone così escluso, perderà tutti i diritti sull'associa-
zione e sulle attività mobiliari della medesima.
Art. 8° - Il socio che non adempia ai propri obblighi finan-
ziari inerenti il riparto delle spese, viene escluso dall'as-
sociazione.
Art. 9° - Il socio che non possiede più terreni per mantene-
re i diritti acquisiti e intenda lo stesso mantenerli, avrà
gli stessi obblighi e gli stessi diritti del socio con mino-
re proprietà consorziata.
Capo II° : Nomina della Commissione e del Presidente.
Art. 10° - L'esecuzione e la perfetta osservanza dei patti
sociali è demandata ed affidata ad una Commissione composta
da tre membri a formare la quale saranno obbligatoriamente
chiamati e tenuti a succedere ogni tre anni secondo l'ordine
di iscrizione nel registro dei soci. Le funzioni della commis-
sione saranno gratuite. La carica del Presidente è obbliga-


Testo Originale Estratto
toria e questi verrà
anno tra i tre membri della commissione in carica per la dura-
ta del triennio.
Art. 11° - L'assemblea nominerà annualmente un Segretario,
pagato dall'amministrazione, il quale dovrà provvedere alla
tenuta dei registri, dagli atti dell'associazione e di tutto
quanto inerente al funzionamento amministrativo di questa.
Il segretario potrà essere scelto anche tra persone estra-
nee all'associazione.
Art. 12° - Il diritto al voto è personale però il socio po-
trà farsi rappresentare da un membro della propria famiglia
o da un altro socio.
Art. 13° - I soci delibereranno, salvo i casi specificati,
a maggioranza assoluta di voti e della superficie dei ter-
reni consorziati. Le deliberazioni non potranno essere vali-
de in prima convocazione senza l'intervento della metà più
uno dei membri costituenti l'associazione rappresentanti co-
munque la metà della superficie dei terreni consorziati, in
mancanza del numero legale si procederà entro gli otto gior-
ni consecutivi ad una nuova convocazione, la quale sarà vali-
da qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 14° - Le deliberazioni verranno firmate dal presidente,
dai membri della commissione presenti alla seduta e da alme-
no tre soci presenti.
Art. 15° - In caso di assenza del presidente ne assumerà le
funzioni il membro più anziano della commissione, in mancan-
za di questi un membro eletto dall'assemblea.
Art. 16° - Il presidente nella sua qualità di capo dell'as-
sociazione, convocherà e presiederà le assemblee, proporrà
quanto si dovrà deliberare sia dalla commissione, sia dalla
assemblea dei soci; provvederà all'esecuzione delle delibe-
razioni prese; sorveglierà la tenuta regolare dei registri,
compiendo tutti quegli atti necessari alla tutela dei dirit-
ti dell'associazione stessa. Egli avrà la firma e la rappre-
sentanza sociale e su deliberazione della commissione potrà
rappresentare in giudizio l'associazione.
Art. 17° - La commissione avrà il compito di significare le
espulsioni deliberate. Dovrà provvedere alle spese previste
ordinarie. In caso però che si debbano adottare misure stra-
ordinarie non urgenti, le medesime dovranno sempre essere
deliberate dall'assemblea generale. Eventuali modifiche al
presente statuto dovranno essere votate con la presenza dei
due terzi dei soci rappresentanti i due terzi della superfi-
cie dei terreni consorziati.
Art. 18° - L'assemblea generale sarà convocata annualmente
in seduta ordinaria :
a) prima della monticatura per la nomina del Presidente e
del segretario, la liquidazione dei conti dell'annata e pre-
ventiva dell'annata seguente, il pagamento delle spese rela-
tive e per discutere materie d'interessse generale;


Testo Originale Estratto
b) la domenica presidente l'apertura della latteria per la
accettazione dei nuovi soci.
c) in seduta straordinaria ogni qualvolta la convocazione
dei soci venga richiesta dal presidente della commissione
o da un terzo dei membri dell'associazione.
Art. 19° - Tutti i soci che non interverranno alle riunioni
saranno passibili di una multa pari al prezzo di 1 kg. di
fontina salvo il caso di legittimo impedimento opportunamen-
te giustificato.
Art. 20° - L'esercizio finanziario sarà annuale ed inizierà
il giorno dell'apertura della latteria. Annualmente verrà
compilato l'inventario dei fondi sociali ed il presidente
scaduto dovrà darne regolare copia al presidente entrante
nonchè al presidente dei soci (fondiari e provvisori) che
conferiscono il latte alla latteria.
Art. 21° - Nessuno potrà asportare nulla appartenente alla
latteria, per qualunque motivo. Il casaro e la commissione
dovranno provvedere all'ottemperanza del presente articolo
sotto la loro propria responsabilità dandone tempestiva co-
municazione reciproca.
Art. 22° - Possono essere accettati dei soci provvisori per
la durata di un anno a giudizio insindacabile della commis-
sione. In caso di richiesta di proroga questa deve essere
approvata nella prima assemblea ordinaria successiva alla
richiesta. Il socio provvisorio dovrà pagare una quota che
verrà stabilita preventivamente dall'assemblea e che rispec-
chierà le spese sostenute in quell'anno.
Art. 23° - L'eventuale affitto ed il relativo canone di lo-
cazione di beni di proprietà della latteria può essere deci-
so solamente dall'assemblea generale dei soci.
Art. 24° - I soci, salvo il caso di furto manifesto, concor-
dano di astenersi dal rivolgersi ai Tribunali ordinari per
la soluzione di tutte le questioni che potrebbero sorgere
tra associazione e associati, relative agli interessi della
società ed all'osservanza del presente regolamento; dichia-
rano fin d'ora di rimettersi alle decisioni e pronuncie che
saranno emesse dalla commissione e dall'assemblea generale,
salvo in ultima analisi in appello ad un Collegio arbitrale
composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna parte
ed il terzo scelto di comune accordo dagli altri due arbitri
nominati dalle parti.
Art. 25° - Eventuali fondi in attivo alla chiusura degli e-
sercizi annuali non verranno suddivisi fra i soci ma desti-
nati a costituire un fondo per la copertura delle spese ne-
cessarie alla manutenzione del fabbricato ed all'acquisto o
sostituzione di materiali destinati alla lavorazione del latte.
PARTE SECONDA : AMMINISTRAZIONE E LAVORAZIONE DEL LATTE
Capo III° : Obblighi dei soci e penalità.
Art. 26° - Ogni socio, a cui è formalmente vietato tenere ca-
pre quando porta il latte alla latteria, dovrà portare alla


Testo Originale Estratto
medesima dal giorno della sua apertura fino alla sua chiu-
sura, mattino e sera all'ora stabilita dalla commissione, il
latte delle sue bovine appena munto per essere lavorato in
comune nei locali sociali.
Art. 27° - Ogni socio potrà trattenersi il latte necessario
alla propria famiglia, ma senza poterlo né vendere né desti-
nare alla fabbricazione in casa sua di burro o formaggi di
qualunque quantità e qualità.
Art. 28° - Il latte dovrà essere portato in recipienti coper-
ti, perfettamente puliti e destinati unicamente a tale uso.
E' vietato colare il latte prima di portarlo alla latteria.
Art. 29° - Le infrazioni agli artt. 26, 27, 28 che precedono
debitamente constatate, saranno passibili di una multa pari
al valore di Kg. 10 (dieci) di fontina e pari al valore di
Kg. 20 (venti) di fontina in caso di recidiva.
Art. 30° - E' severamente vietato portare il latte di una
mucca comperata o proveniente da fiera o mercato, o scesa
dall'alpe o altrimenti affaticata, prima delle dodici ore
trascorse dal suo arrivo nella stalla, come pure non dovrà
essere portato il latte di bovine ammalate o che abbiano re-
centemente vitellato, ed in questo caso non prima di otto
giorni completi dal parto. A tale effetto ogni socio ha lo
obbligo di avvisare il pesatore o il casaro che ne prenderà
nota, di ogni parto avvenuto. I trasgressori del presente
articolo saranno multati d'un minimo per un valore di Kg. 10
(dieci) di fontina ed in più dovranno essere pagati i danni
che ne saranno derivati a pregiudizio di altro socio e di e-
ventuali acquirenti dei prodotti della latteria. In caso di
recidiva la multa potrà essere raddoppiata.
Art. 31° - Non dovrà essere portato alla latteria altro lat-
te che quello unicamente di mucca, senza sottrazione di pan-
na né aggiunta di acqua o di qualsiasi altra sostanza, che
possa dimagrarlo o recare danno alla lavorazione dei prodot-
ti.
Art. 32° - La commissione esaminerà e controllerà il latte
di ciascun socio una volta al mese. Nessun socio potrà per
nessun motivo rifiutare la visita ai suoi domicili ai membri
della commissione, quando questi si presentino per la visi-
ta dei recipienti del latte, onde accertare la loro pulizia
o per rendersi conto della qualità e quantità del latte por-
tato alla latteria.
Art. 33° - I trasgressori ai due precedenti articoli verran-
no puniti con l'espulsione dall'associazione e con la confi-
sca dei prodotti a questi appartenenti e giacenti nella latte-
ria stessa in debita proporzione ai danni arrecati.
Art. 34° - Tutte le infrazioni non previste dal presente re-
golamento, verranno punite secondo la loro gravità con una
multa pari al valore di Kg. 10 (dieci) di fontina e con la
sospensione per un anno da socio e con l'interdizione per
detto termine a portare il latte alla latteria. Tutti i tra-


Testo Originale Estratto
aggressori non potranno inoltre coprire la carica né di presidente, né di membri della commissione per un tempo da stabilirsi dagli organi sociali.
Art. 35° - Le penalità di cui agli artt. 29, 30 e 34 saranno non applicate dalla commissione, dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato. La penalità dell'espulsione, che comporterà la perdita di tutti i diritti sull'associazione e sulle attività mobiliari della medesima, sarà pronunciata dalla maggioranza assoluta dei soci che rappresentino comunque la maggioranza dei terreni consorziati, convocati in assemblea generale.
Art. 36° - Le multe applicate in forza del presente atto sociale, verranno percepite a nome ed a profitto dell'associazione stessa.
Capo IV° : Diritti e doveri dei soci.
Art. 37° - Il prodotto del latte apparirà giornalmente al socio che verrà annotato sul registro a tal uopo destinato, nella sua qualità di maggior fornitore.
Art. 38° - Ogni socio avrà la facoltà di far manipolare il latte ed i suoi derivati secondo il suo desiderio fatte salve le prescrizioni d'ordine generale adottate dalla commissione nell'interesse dell'associazione.
Art. 39° - I soci non potranno asportare dal magazzino sociale i loro prodotti se non senza il consenso del presidente il quale determinerà la quantità che ognuno dovrà lasciare a
titolo di garanzia per il pagamento delle spese. Il burro, il formaggio prodotto dai latticini, i formaggi destinati ad essere mangiati freschi, dovranno essere asportati giornalmente.
Capo V° : Del casaro e delle sue attribuzioni.
Art. 40° - Il casaro è sotto gli ordini del presidente. Non potrà rescindere l'impegno assunto prima della sua scadenza sotto pena del pagamento dei danni, ma la commissione, su proposta del presidente, ove lo creda necessario, potrà sempre licenziarlo prima del termine convenuto. Dovrà essere regolarmente pagato alla data stabilita di comune accordo.
Art. 41° - Il casaro curerà la regolare tenuta dei libri secondo le istruzioni ricevute, annotandovi mattina e sera, la quantità di latte apportato da ogni socio.
Art. 42° - Al ricevimento del latte, il casaro prima di pesarlo, esaminerà se il latte e i vasi che lo contengono sono puliti e se il latte si presenti puro e naturale. Nascondogli il sospetto di alterazione o di frode, lo sottoporrà al provino, ed ove in seguito a questo i sospetti siano confermati, egli dovrà, prima d'accettare il latte, darne subito avviso alla commissione che provvederà opportunamente.
Art. 43° - Il casaro lavorerà ogni giorno il latte portato alla latteria e ne curerà regolarmente i prodotti.
Art. 44° - Il casaro non potrà assentarsi né farsi sostituire da altra persona senza il consenso del presidente.


Testo Originale Estratto
Art. 45° - Il casaro curerà la scrupolosa pulizia di tutti
gli utensili del latte e quella dei locali e dipendenze del-
la latteria.
Art. 46° - In ogni caso di negligenza nel suo servizio sa-
rà per la prima volta richiamato all'ordine dal presidente
ed in caso di recidiva potrà essere condannato ad una multa
ossia ad una ritenuta sul salario nella misura dei danni ar-
recati. In caso di recidiva continuata potrà, su proposta
del presidente, essere licenziato dalla commissione.
Capo VI°; della commissione di esercizio e del presidente
di esercizio.
Art. 47° - La commissione è formata da tre membri scelti me-
diante elezione dai soci fondiari e provvisori che conferi-
scono il latte alla latteria. I tre membri eletti scelgono
fra essi di comune accordo il presidente. Essa dura in cari-
ca un anno.
Art. 48° - La commissione può eventualmente essere formata
da soci che facciano già parte della commissione che si oc-
cupa dell'amministrazione patrimoniale. Essa ha unicamente
il compito di ottemperare al buon funzionamento della latte-
ria per quanto riguarda la lavorazione del latte, la scelta
del casaro, l'eventuale marchiatura delle forme richiesta
dai soci, le ammende secondo quanto stabilito dai relativi
articoli della seconda parte del presente statuto.
Art. 49° - L'assemblea, che dovrà eleggere la commissione,
sarà convocata dal presidente uscente, durante la settima-
na precedente l'apertura della latteria e comunque dopo la
assemblea dei soci fondiari.
Fa parte integrante del presente statuto l'elenco dei soci
fondiari attuali con la relativa superficie dei terreni for-
manti oggetto di diritti della latteria.
Il presente statuto sostituisce ed annulla il precedente ap-
provato in data 10 Giugno 1947 ed è stato letto, discusso,
confermato e sottoscritto da tutti i soci.
Saint Pierre, 1° Marzo 1982
x Persod Pietro
x Gorner Emilio Aldo
x Borny Jules: Berney Cure Ilda, Pia
x Treves Lug
x Armod Silvio
x Dentor Virgilio: Center Giovanni, Ocheppo Maria
x Gilordi Dino
x Gilordi Franco
x Gilordi Italo
x Gavion Fernanda (del singole Del llepe)
x Betley Simone del Mejia Carrado e Sergio
x Besanval Alberto Besanval Irene, Marlène, Brilleur Rosemarie
- Gomainne Irma Per. Comune Eliseo : Elagine Fleura
x Latty Laura
x Conte Siling: Center Adalina Cole Drenor A. Chiara


Testo Originale Estratto
Ouiller Vittoria
Glovey Saguald Glovey Laura
Zequisat Govani
Scripe fo/s Copreim Euuco
Anita Bonan
Guesev Paus Glovey Sergio Lenter Reselle
Giordany M. Filippa
Jordany Calisto
Sebale Nanda
Theusol Vittore
Appiano Adolfo Besinanciny Thoman Dante
Gherrad Pierina in Del Began
Cerin Chirema Luigi
Benne Gruff (Besenval Giuseppe)
Userusocj Sala
Zunin Simone
Rossam Fernanda
Rossam Jurji