Polizze e regolamenti INFAIL per l'assicurazione infortuni sul lavoro (1934-1935)

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Il documento è composto da diverse sezioni che illustrano le polizze di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, emesse dall'Istituto Nazionale Fascista Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro (INFAIL) tra il 1934 e il 1935. Vengono dettagliate le condizioni generali per tali contratti, approvate dal Ministero dell'Economia Nazionale nel 1923, che coprono il quadro legislativo, l'ambito degli operai e dei lavori assicurati, le modalità di stipulazione, durata, determinazione del premio e risoluzione. Sono inoltre specificate le procedure per la denuncia e la liquidazione degli infortuni, le verifiche, le prescrizioni e gli obblighi amministrativi e finanziari per i contraenti, inclusi gli avvisi per nuovi progetti e il rinnovo delle polizze.

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Testo Originale Estratto
C. N. I. N. C. N. I.
ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA
ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO
Cassa Nazionale Infortuni
Fondata con legge 8 luglio 1883 N°1473
Dipartimento di X
SEDE DI IVREA
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA: POLIZZA N.
326 I
Contraente
Consorzio d'Irrigazione St. Pierre Villanova
in persona del Presidente Sig. BERTHOD VITTORIO
Residenza
Villanova Baltea - Frazione St. Pierre
CONDIZIONI PARTICOLARI
1. – In base alla proposta in data del
26 marzo
1935 che forma parte inte-
grante della presente polizza ed in conformità alle condizioni generali entro riportate ed a queste condi-
zioni particolari espressamente accettate dalle parti contraenti, la Cassa Nazionale Infortuni assicura
contro gli infortuni del lavoro
per il periodo dal
27 marzo
1935 al 31 ottobre
1935
le persone addette ai lavori indicati nella proposta a casella 39.
2. – L'assicurazione comprende le indennità stabilite dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904,
n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro modificata con Decreto-Legge 17 novembre 1918,
n. 1825, con Legge 20 marzo 1921, n. 296, con Regio Decreto-Legge 5 dicembre 1926, n. 2051 convertito
in legge 14 aprile 1927, n. 532, e con R. Decreto 12 giugno 1930, n. 1016.
3. – Il Contraente si obbliga di tenere a suo carico le spese per certificati medici di cui al vigente
Regolamento Infortuni in corrispettivo del minor tasso applicato per questa assicurazione e di prov-
vedere direttamente al relativo pagamento, liberando l'Istituto da qualsiasi rapporto coi medici certificanti
pel pagamento dei certificati stessi.
4. – Con riferimento agli articoli 11 della succitata Legge e 106 del relativo Regolamento, si con-
viene che il rimborso delle indennità giornaliere anticipate dal Contraente verrà effettuato dalla C. N. I.
in occasione della liquidazione definitiva dell'indennità.
(Le Condizioni Particolari seguono in quarta pagina)


Testo Originale Estratto
CONDIZIONI GENERALI
approvate dal Ministero dell'Economia Nazionale con Decreto in data 27 ottobre 1923

ART. 1. LEGGI E REGOLAMENTI IN BASE AI QUALI È STIPULATA L'ASSICURAZIONE. – L'assicurazione è stipulata in base alle disposizioni – che devono valere anche quali patti contrattuali, come se fossero letteralmente riprodotte – della legge sugli infortuni (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, del R. D. L. 17 novembre 1918, n. 1825, della legge 20 marzo 1921, n. 296, del Regolamento 13 marzo 1904, n. 141, del D. L. 27 marzo 1919, n. 638, del R. D. 2 ottobre 1921, n. 1366 e del Regolamento dei premi e delle indennità della C. N. I.

Quando nella presente polizza parlasi di Legge e di Regolamento senza altre indicazioni, s'intende riferirsi alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 e al Regolamento 13 marzo 1904, n. 141 nel testo definitivo in seguito alle modificazioni.

ART. 2. LAVORI IN PER QUALI L'ASSICURAZIONE È STIPULATA. – I lavori per i quali l'assicurazione s'intende stipulata sono quelli strettamente inerenti al normale esercizio dell'impresa, industria od azienda assicurata e quegli altri specificamente indicati nella proposta d'assicurazione, nelle condizioni particolari della polizza o nelle appendici.

ART. 3. OPERAI ASSICURATI. – Si assicurano unicamente gli operai addetti ai lavori da eseguirsi nel Regno; tuttavia l'assicurazione potrà estendersi anche a quelli temporaneamente mandati nelle Colonie o all'Estero per lavori dipendenti da una impresa esercita nello Stato. Laddove ciò avvenga nel corso del contratto dovranno essere osservate le norme dell'art. 7.
Si assicurano altresì gli operai italiani arruolati nel Regno per lavori da compiersi all'Estero dove non esistono leggi per l'assicurazione contro gli infortuni.
Nei casi indicati nel comma che precedono, l'assicurazione non si estenderà ai rischi del viaggio per l'andata sui luoghi del lavoro e per il ritorno se non sarà esplicitamente richiesta e convenuta.

ART. 4. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE. – L'assicurazione ha per oggetto il pagamento delle indennità stabilite dalla Legge e dal Regolamento per le conseguenze di un infortunio che per causa violenta ed in occasione del lavori per i quali è stipulata l'assicurazione colpisca operai assicurati, contro il corrispettivo di un premio da pagarsi dal contraente alla C. N. I.

ART. 5. DOCUMENTI DI CUI RISULTA IL CONTRATTO. – Il contratto di assicurazione risulta:
a) dalla proposta, con la quale il contraente deve fornire tutti i dati necessari in ordine alla natura del lavoro, alle condizioni in cui questo deve compiersi, al numero ed alle categorie degli operai, ai salari – massimo e minimo – stabiliti per ciascuna categoria, all'ammontare approssimativo della spesa per mano d'opera ed in genere a tutti i dati che caratterizzeranno il rischio;
b) dalla polizza;
c) dalle eventuali appendici e relative richieste, documenti tutti che si integrano a vicenda formando un tutto inscindibile.
Nessuna cancellazione o correzione nella polizza o nelle appendici ha valore quando non sia espressamente approvata con postilla scritta, firmata da un legale rappresentante della C. N. I. e dal contraente.
Nessuna convenzione può apportare aggiunte o variazioni qualsiasi alle presenti condizioni generali di polizza, se non risulti dalle condizioni particolari della polizza stessa o da apposite appendici firmate da un legale rappresentante della C. N. I. e dal contraente.

ART. 6. STIPULAZIONE, PRINCIPIO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE. – Il contratto di assicurazione s'intende definitivamente stipulato solo quando la C. N. I. abbia ricevuto dal contraente il pagamento del premio secondo le condizioni particolari della polizza e di questa sia stato riconsegnato o rimandato, per mezzo di raccomandata, dal contraente medesimo un esemplare debitamente firmato.
L'assicurazione ha principio col giorno successivo a quello in cui la C. N. I. ha ricevuto l'ammontare del premio nel totale suo importo o la prima rata del premio se il pagamento è rateale.

Quando cessi l'impresa o l'azienda assicurata o sia legalmente sciolta la società contraente, ed in questi casi la C. N. I. avrà diritto di esigere il versamento del premio fino alla data effettiva di cessazione o di scioglimento, oltre 10 per cento del premio presunto per tutta la rimanente durata del contratto;
b) quando il contraente sia dichiarato fallito. Potrà peraltro il contratto continuare ad aver vigore fino alla scadenza del periodo per quale fu anticipato l'eventuale supplemento di premio che risultasse dovuto alla suddetta scadenza;
c) quando il contraente debba entrare a far parte di un Sindacato obbligatorio a norma degli articoli 26 e seguenti della Legge;
d) quando siano apportate alla Legge modificazioni per effetto delle quali i contratti vigenti debbano essere variati.
La risoluzione nel caso di cui alla lettera c) ha effetto dal giorno in cui il contraente comincia a funzionare ed in quello di cui alla lettera d) dal giorno nel quale entrano in vigore le modificazioni alla legge.

ART. 7. CESSIONE, VENDITA O DONAZIONE DELL'IMPRESA. – Il contraente in caso di cessione, di vendita o di donazione dell'impresa od azienda assicurata dovrà darne avviso alla C. N. I. entro otto giorni. Dovrà pure fare trasferire al concessionario, acquirente o donatario tutti gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione. In caso diverso e comunque fino a quando il nuovo contraente non abbia provocato dalla C. N. I. l'emissione della appendice di variazione, il contraente rimarrà responsabile del pagamento del premio per tutta la durata del contratto e di ogni altro onere derivante dalla polizza.

ART. 8. DETERMINAZIONE DEL PREMIO. – Il premio è determinato nelle condizioni particolari della polizza. Salvo una espressa clausola contrattuale il prezzo stesso viene computato in base ad un tanto per mille sui salari effettivi corrisposti agli operai, sia in danaro, sia in natura. Il premio dovrà essere pagato anche sulla differenza tra i salari effettivi e quelli maggiori in base ai quali, ai sensi di Legge devono essere calcolate le indennità di infortunio.

Quando l'assicurazione si estende a categorie di persone (contraente, impiegati ecc.) per le quali la stessa non sarebbe obbligatoria a sensi di legge, il premio deve essere corrisposto sui salari convenzionali dichiarati in proposta od in seguito mediante richiesta di appendici e per tali categorie non è ammesso riferimento alle eventuali scritturazioni sul libro paga.
All'atto dell'emissione della polizza l'ammontare del premio viene provvisoriamente calcolato sulla spesa presunta per salari risultante dalle notizie fornite dal contraente con la proposta e da quegli altri elementi dei quali la C. N. I. abbia comunque avuto notizia.
Il contraente entro quindici giorni dalla scadenza del contratto, o dalla fine di ogni anno di assicurazione nei contratti poliennali, ovvero dalla scadenza dei più brevi periodi stabiliti come all'art. 13, dovrà rimettere alla C. N. I. la dichiarazione del numero degli operai e dell'importo dei salari loro corrisposti nel periodo decorso conformemente alle risultanze del libro di paga per la liquidazione del premio effettivamente dovuto per il periodo cui la dichiarazione stessa si riferisce.
Trascorsi altri quindici giorni dalla scadenza del termine suddetto senza che il contraente abbia provveduto all'invio della dichiarazione la C. N. I. avrà diritto o di procedere direttamente a spese del contraente all'accertamento dell'importo dei salari, o di liquidare il premio in base al doppio dei salari presunti per il periodo cui la dichiarazione avrebbe dovuto riferirsi.
Tale liquidazione diverrà definitiva e non sarà più ammessa alcuna dimostrazione in contrario se il contraente al termine fissato dalla C. N. I. nell'avviso di pagamento non avrà presentata la dichiarazione di cui sopra.
La comunicazione della liquidazione, anche se seguita da pagamenti o da rimborsi, non pregiudica i diritti che possano competere alla C. N. I. per inesatte o false denuncie o per altre irregolarità accertate successivamente in corso di contratto od anche dopo la sua scadenza.
Nelle condizioni particolari sarà indicata la somma minima convenuta in ogni caso a titolo di premio.

ART. 9. CASI DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO PROVOCATO DA INADEMPIENZA. – Il contratto è risoluto di diritto dalla sua decorrenza quando il contraente o gli operai in genere o la società contraente, sono in obbligo di notificare il decesso alla C. N. I. per iscritto entro tre mesi rimanendo solidalmente tenuti all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla polizza.
La polizza è nulla di diritto dalla decorrenza quando il contraente abbia, volutamente al vero, dichiarato o comunque lasciato intendere di essere la sana tenuta all'assicurazione a sensi dell'articolo 7 della legge.
In tal caso la C. N. I. avrà diritto di acquisire a titolo di pena le rate di premio anticipate fino al momento dell'accertamento della falsa dichiarazione di sopra e di rivalersi contro il contraente di ogni pagamento effettuato in eccedenza di infortuni, senza pregiudizio di ogni altro diritto ed azione in con- tro anche di chi sarebbe stato obbligato all'assicurazione.
La decorrenza e la scadenza dell'assicurazione, tanto per la polizza, quanto per gli appendici, sono calcolate a mezzanotte a mezzanotte.

ART. 10. MUTAMENTI DI FATTO IN CORSO DI POLIZZA. – Il contraente è obbligato a dare notizia alla C. N. I. di ogni cambiamento nelle condizioni e circostanze di fatto dichiarate nella proposta o nelle richieste di appendici.
I cambiamenti anche non implicanti aggravamento di rischio dovranno ri- sultare da apposite appendici firmate da un legale rappresentante della C. N. I. e dal contraente.
Nessun cambiamento si intenderà regolarmente accettato e compreso nel contratto, se ciò non risulterà da apposita appendice.

Quando siano apportate alla Legge modificazioni per effetto delle quali i contratti vigenti debbano essere variati, la C. N. I. avrà diritto di dichiarare risoluto il contratto dalla data della sua decorrenza.
La C. N. I. non assume alcuna responsabilità, agli effetti della continuità della assicurazione, per gli eventuali ritardi nella emissione di una appendice di proroga o di nuova polizza in surrogazione di altra in corso, nei casi in cui il contraente non ne abbia fatta regolare richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza.
Può convenirsi nelle condizioni particolari che il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per una uguale durata e così di seguito allo scadere di ogni rinnovazione quando dal contraente o dalla C. N. I. non ne sia stata data disdetta mediante cartolina postale raccomandata almeno due mesi prima della normale scadenza.
Il contraente stipula per sè e per i suoi eredi; questi, nel caso di morte del contraente, sono in obbligo di notificare il decesso alla C. N. I. per iscritto entro tre mesi rimanendo solidalmente tenuti all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla polizza.
La polizza è nulla di diritto dalla decorrenza quando il contraente abbia, volutamente al vero, dichiarato o comunque lasciato intendere di essere la sana tenuta all'assicurazione a sensi dell'articolo 7 della legge.
In tal caso la C. N. I. avrà diritto di acquisire a titolo di pena le rate di premio anticipate fino al momento dell'accertamento della falsa dichiarazione di sopra e di rivalersi contro il contraente di ogni pagamento effettuato in eccedenza di infortuni, senza pregiudizio di ogni altro diritto ed azione in con- tro anche di chi sarebbe stato obbligato all'assicurazione.
La decorrenza e la scadenza dell'assicurazione, tanto per la polizza, quanto per gli appendici, si calcolano di mezzanotte a mezzanotte.

ART. 11. DETERMINAZIONE DEL PREMIO. – Il premio è determinato nelle condizioni particolari della polizza. Salvo una espressa clausola contrattuale, il premio stesso viene computato in base ad un tanto per mille sui salari effettivi corrisposti agli operai, sia in danaro, sia in natura. Il premio dovrà essere pagato anche sulla differenza tra i salari effettivi e quelli maggiori in base ai quali, ai sensi di Legge devono essere calcolate le indennità di infortunio.

Quando qualsiasi dichiarazione falsa od erronea e qualunque reticenza od omissione da parte del contraente nella redazione della proposta di assicurazione, o nelle richieste di appendici, rende nulla dalla decorrenza la polizza quando sia di tale natura che la Cassa medesima avrebbe stipulato il contratto a condizioni diverse se conosciuto il vero stato delle cose.
Ciò non di meno il contraente sarà obbligato a titolo di pena convenzionale a completare il pagamento del premio per l'anno in corso in base ai salari presunti.
La C. N. I. quando a seguito di cambiamenti denunciati dal contraente, essa direttamente accertati, giudichi aggravato il rischio, ha diritto di chiedere un aumento di premio per il tempo che rimane, a decorrere dal giorno avvenuto cambiamento.
Qualora entro otto giorni successivi a quello dei verificatosi cambiamento non sia stata data notizia alla C. N. I. o questa non abbia ricevuto entro tre giorni successivi alla data della richiesta il maggior premio secondo l'aumento stesso da essa stabilito, gli effetti tutti del contratto resteranno di diritto sospesi a partire dal giorno del verificatosi cambiamento, rimanendo ciò nonostante il contraente obbligato a completare, a titolo di pena convenzionale, il pagamento del totale premio presunto per il periodo della sospensione, e, ove del caso, fino al termine della polizza.
Se il pagamento del maggior premio sarà effettuato in ritardo la polizza riprenderà il suo vigore dal giorno successivo a quello in cui la C. N. I. avrà ricevuto il pagamento stesso, rimanendo, per il periodo di mora, esclusi dalla assicurazione tutti gli infortuni ancorché rientranti nel rischio coperto dalla polizza o nelle appendici.
Nel caso che il cambiamento del rischio venga accertato dopo la scadenza della polizza, la C. N. I. avrà diritto di chiedere a sua scelta al contraente o il rimborso di tutte le indennità ed accessori pagati o da pagarsi per tutti gli infortuni – uno escluso come al comma precedente – accaduti dal verificatosi cambiamento per il detto aggravamento di rischio oltre ad una eguale somma a titolo di penale.

ART. 12. LIBRI DI PAGA E DI MATRICOLA. – Il contraente deve tenere i libri prescritti dall'art. 25 del Regolamento con le norme e nei modi indicati dall'articolo stesso e dai successivi 26 e 28. Ove il contraente non adempia a ciò la C. N. I., anche se la inadempienza venga accertata dopo la scadenza della polizza, avrà diritto di dichiarare risoluto il contratto a datare dal giorno in cui si è verificata l'inadempienza.
Quando non sia possibile precisare la data della inadempienza, la C. N. I. avrà diritto di dichiarare risoluto il contratto dalla sua decorrenza.
Nella ipotesi qui innanzi prevista la C. N. I. avrà diritto di trattenere o richiedere, oltreché l'ammontare del premio effettivo dovuto per il periodo in cui il contratto abbia avuto piena efficacia, e il rimborso delle indennità ed ac-cessori corrisposti per infortuni accaduti dalla data di decorrenza della risoluzione, anche l'intero importo del premio minimo a titolo di pena convenzionale.
Nel caso che la inadempienza del contraente consista in omissione di scritturazioni al libro paga o di denuncia di salari corrisposti ad operai, la C. N. I., ove non creda di applicare la comminatoria di cui al primo comma del presente articolo, avrà diritto di richiedere oltre al premio sui salari non segnati o non denunciati, la rivalsa a termini di quanto dispone l'art. 27 del Regolamento infortuni, delle indennità ed accessori corrisposti ad operai in riguardo ai quali sia si comunque verificata una omissione o inesatta registrazione sul libro di paga delle ore di lavoro effettuate o delle mercedi percepite.
La C. N. I. ha altresì diritto al completo rimborso di quelle indennità d'infortunio ed accessori che essa abbia corrisposto in base ad estratti o a copie dei libri fornitele dal contraente nei quali si riscontrino dichiarazioni false o reticenze.
Il contraente è obbligato ad inviare alla C. N. I., ogni qualvolta questa gliene faccia richiesta, un estratto da lui controfirmato dei libri di paga, servendosi all'uopo dei moduli speciali inviatigli dalla C. N. I. medesima.
In caso di rifiuto o di ingiustificato ritardo saranno a carico del contraente le spese che la C. N. I. dovrà incontrare per la compilazione diretta di tali estratti.
La C. N. I. potrà dare ai contraenti, che gliene facciano richiesta e che diano affidamento di poter sostituire i libri di paga e di matricola con idonei sistemi di registrazione, il suo consenso perché essi possano ottenere dal competente Ministero l'esonero della tenuta dei libri regolamentari.

ART. 13. PAGAMENTO DEL PREMIO. – Il pagamento del premio deve farsi alla Sede Compartimentale o all'Ufficio locale della C. N. I. secondo è stabilito nelle condizioni particolari della polizza, in rate anticipate annuali o nel totale suo importo qualora la polizza abbia durata non superiore ad un anno.
Potrà essere anche convenuto il frazionamento del premio in rate, ugualmente anticipate, trimestrali o semestrali.
Nel caso che sia stata convenuta la tacita rinnovazione del contratto, il pagamento del premio – totale o parziale secondo quanto siasi convenuto nelle condizioni particolari – scadrà nel giorno precedente a quello di inizio del nuovo periodo. In caso di mancato o ritardato pagamento saranno applicate le disposizioni e le comminatorie contenute nell'art. 15.
Il pagamento degli eventuali supplementi del premio computati in base alle dichiarazioni di cui all'art. 11 dovrà essere effettuato dal contraente nel termine di otto giorni successivi alla data dell'avviso di liquidazione.
Le eventuali differenze a favore del contraente saranno rimborsate dalla C. N. I. all'atto della liquidazione finale del premio od alla fine di ogni anno di assicurazione nelle polizze poliennali.
Il pagamento del premio può essere effettuato anche per mezzo di vaglia postale, ma in tale caso il pagamento stesso non si riterrà avvenuto che quando detto vaglia sia venuto in possesso della C. N. I.
La C. N. I. non ha obbligo di rammentare le scadenze o di chiedere i pagamenti dei premi, né tale obbligo può derivarle da un uso precedente seguito.
Non sono ammessi acconti sul premio dovuto e l'eventuale pagamento di questi acconti non produce alcun effetto, nè è ammessa compensazione a favore del contraente tra il premio dovuto e le somme di cui egli sia creditore, tanto per eccedenze di premio relative a periodi precedenti o ad altre polizze, quanto per indennità spettantigli o da lui anticipate agli operai infortunati.

ART. 14. PROVA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO. – La sola quietanza rilasciata dal Cassiere della C. N. I. fa prova dell'eseguito pagamento del premio.

ART. 15. CONTRAVVENZIONI AGLI ARTICOLI 11 E 13. – Ove le rate di premio non vengano pagate entro il termine di tolleranza di otto giorni successivi a quello della scadenza, gli effetti della assicurazione rimarranno di diritto sospesi, senza necessità di intimazione o diffida, dalla data di scadenza della rata e competerà alla C. N. I., a sua scelta, il diritto di dichiarare risoluto il contratto dalla scadenza suddetta, o di chiedere giudizialmente il rispetto del contratto stesso.
Nel caso di pagamento effettuato oltre il termine di tolleranza come sopra ricordato, ed accettato dalla C. N. I. o da questa provocato mediante azione giudiziale, la polizza riprenderà il suo vigore dal giorno successivo a quello del pagamento, restando quindi esclusi dalla assicurazione tutti gli infortuni accaduti nel periodo di mora.
Il premio rimarrà ugualmente dovuto per il periodo della sospensione degli effetti del contratto a titolo di pena convenzionale.
Nel caso che i saldi o supplementi di premio e relative penali non siano pagati entro il termine fissato dalla C. N. I. nell'avviso di liquidazione e relativa intimazione di pagamento, il contraente sarà tenuto a pagare a titolo di penale una somma uguale all'ammontare dei saldi o supplementi suddetti.

ART. 16. PRATICHE DA FARSI IN CASO D'INFORTUNIO. – Di qualsiasi infortunio – indipendentemente da ogni valutazione della ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilità – il contraente dovrà fare la denuncia entro tre giorni all'Ufficio della C. N. I. presso il quale paga il premio od a quell'altro Ufficio della C. N. I. medesima che si trovasse più vicino al luogo dell'infortunio.
Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'operaio od a giudizio dei medici possa produrla, il contraente è obbligato a darne immediato avviso per telegramma.
La denuncia di infortunio si deve redigere su modulo appositamente fornito dalla C. N. I., ma l'eventuale mancanza di moduli non esonererà il contraente dall'obbligo di fare la denuncia nel termine indicato.
Alla denuncia deve essere allegato un certificato medico indicante la sede e la natura della lesione, la durata presunta della infermità e le sue probabili conseguenze. Nel certificato medico dovrà altresì essere dichiarato se le lesioni per la loro natura e per i caratteri che presentano possono mettersi in rapporto con la causa da cui si afferma siano state prodotte.
L'impossibilità di allegare il certificato medico, anche se determinata dall'eventuale rifiuto dei sanitari a rilasciarlo, nella convinzione che non si tratti di infortunio, neppure esonererà il contraente dall'obbligo della denuncia. Nello inviare la denuncia si dovranno indicare le ragioni che hanno determinato la mancanza del certificato medico.
Allorché l'operaio dichiarato guarito, dopo aver ripreso lavoro, ricaduto in istato di inabilità, al contraente incombe l'obbligo di darne avviso alla C. N. I. nel termine di giorni tre successivi a quello nel quale l'operaio si sarà nuovamente assentato dal lavoro.
Dovrà sempre lasciarsi libero accesso ai medici ed alle altre persone incaricate dalla C. N. I. di constatare le cause e le conseguenze dell'infortunio. In ogni caso dovranno darsi tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che la Cassa stessa credesse opportuno di chiedere.
Il contraente è tenuto ad organizzare i lavori in modo che di ogni fatto che possa assumere od al quale possa essere attribuito il carattere d'infortunio, ancorchè l'operaio non lo denunci, egli od i suoi preposti debbano averne immediata notizia.
Ove non vengano esattamente osservate le prescrizioni contenute nel presente articolo e negli art. 79 e seguenti del Regolamento o si riscontrino nella dichiarazione d'infortunio indicazioni false o reticenze od omissioni di circostanze essenziali, la C. N. I., per il fatto stesso della inadempienza ed esclusa ogni altra indagine, avrà diritto di rivalersi sul contraente di qualunque pagamento che abbia dovuto o debba fare in dipendenza dell'infortunio stesso.
Tutti i documenti richiesti dalla Cassa Nazionale Infortuni dovranno dal contraente, dall'infortunato o dai suoi aventi diritto essere forniti a loro spese nelle forme prescritte dalla C. N. I. medesima, salvo l'eccezione di cui all'articolo 149 del Regolamento.

ART. 17. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITA'. – Le indennità vengono liquidate e pagate secondo le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento.
Salvo i casi previsti dall'art. 11 della legge, le indennità non si possono mai cumulare.
Il pagamento delle indennità si effettua presso la sede del Compartimento o dell'Ufficio locale della C. N. I. che ha emesso la polizza.
È fatto obbligo al contraente, ove gliene sia fatta richiesta dalla C. N. I. e salvo rimborso da parte della C. N. I. stessa all'atto della liquidazione della indennità, di corrispondere ad ogni infortunato la indennità per inabilità temporanea, salvo che la società contraente, ed in questi casi la C. N. I. avrà diritto di esigere il versamento del premio fino alla data effettiva di cessazione o di scioglimento, oltre 10 per cento del premio presunto per tutta la rimanente durata del contratto;
Quando la società contraente, per effetto della liquidazione finale della indennità, abbia pagato una parte di essa direttamente all'infortunato, e salvo il diritto di regresso contro il contraente, la C. N. I. non sarà obbligata a pagare di nuovo la stessa parte di indennità, qualora la società contraente non abbia rilasciato una valida quietanza.
La C. N. I. ha facoltà di dichiarare risoluto il contratto di assicurazione nel caso in cui il contraente, dietro richiesta, non provveda, entro otto giorni, a fornire la notizia del pagamento eseguito.
La C. N. I. si riserva il diritto di chiedere, ai fini della liquidazione delle indennità e degli accessori, di esaminare i libri ed i documenti del contraente e di fare eseguire per suo conto perizie e controlli, assumendone le relative spese.

ART. 18. VERIFICHE, ACCERTAMENTI, ISPEZIONI. – Il contraente deve lasciare sempre libero accesso nei locali dello stabilimento o cantiere o nel luogo in cui si eseguiseono i lavori assicurati ai funzionari delegati dalla C. N. I. per verifiche, accertamenti od ispezioni in rapporto al contratto o in dipendenza di infortuni avvenuti, e per quant'altro è previsto dagli articoli 140 e 141 del Regolamento, che si intendono estesi alle ispezioni di cui sopra, sotto l'osservanza dei limiti e delle norme stabilite negli articoli stessi e nel successivo 142, nonchè nell'articolo 5 della legge.
In occasione di tali verifiche, accertamenti od ispezioni, il contraente deve fornire tutti i chiarimenti e presentare tutti i documenti che gli verranno richiesti.
In caso di rifiuto di prestarsi a quanto è stabilito nel presente articolo il contraente sarà tenuto a pagare, a titolo di penale, una somma corrispondente al 10 per cento della rata di premio in corso con un minimo di lire 50 ed un massimo di lire 300, senza pregiudizio di altra comminatoria prevista dalla polizza e dalla legge.

ART. 19. PRESCRIZIONI. – Le azioni derivanti dalla polizza sono prescritte quando non siano esercitate entro un anno dal fatto da cui hanno origine; quando però trattisi di fatti dei quali la C. N. I. sia venuta a conoscenza soltanto a seguito di diretta constatazione il termine per la prescrizione ha inizio dalla data di tale constatazione.

ART. 20. ELEZIONE DI DOMICILIO. – Per tutti gli effetti della presente polizza tanto la C. N. I. quanto il contraente eleggono domicilio nella città in cui ha la sua sede il Compartimento o l'Ufficio locale della C. N. I. dal quale è stata emessa la polizza medesima.


Testo Originale Estratto
5. – L'assicurazione comprende soltanto gli operai addetti ai lavori indicati nella proposta e nella polizza.
Il Contraente si obbliga peraltro ad assicurare presso la C. N. I. le persone addette a tutti gli altri lavori dello
stesso genere di quelli già assicurati che assumerà nel periodo di durata della polizza. Qualora venisse meno a
tale obbligo dovrà pagare alla C. N. I. una penale pari alla metà del premio che avrebbe dovuto corrispondere
per tutto il tempo in cui avrà mancato all'obbligo medesimo, anche se abbia fatto l'assicurazione presso altro
Istituto. Per assicurare nuovi lavori il Contraente dovrà notificare preventivamente alla C. N. I. le specie, la
località, la durata, il committente, l'importo del lavoro, il numero delle persone che vi impiegherà, l'approssimativo
ammontare complessivo della spesa per mano d'opera, e, qualora esista capitolato d'appalto, gli estremi sostanziali
del capitolato stesso.
L'assicurazione dei nuovi lavori s'intenderà perfezionata appena sarà stipulata e firmata dalle parti una
appendice alla polizza, o, se la C. N. I. lo richieda, una nuova apposita polizza.
6. – L'assicurazione è consentita mediante il premio di Lire CINQUANTA
per mille dei salari complessivi che il contraente si obbliga a pagare in rate anticipate di L. CENTO
al 26 marzo 1935 ///////////////////////////////////
salvo conguaglio sui salari effettivi, come è stabilito nelle condizioni generali.
7. – La somma minima dovuta in ogni caso a titolo di premio sulla presente polizza, rimane fissata in
L. CENTO per anno o per la minore durata del contratto.
8. – Il contraente dovrà inoltre pagare L. DIECI per diritto di Polizza e L. VENTI
per diritto di cancelleria, quest'ultimo da corrispondersi per ogni anno o frazione di anno.
9. – Per ogni pagamento o rimborso di premio è dovuto un diritto di quietanza proporzionato alla somma
pagata o riscossa, in base alle seguenti misure:
L. 1 fino a L. 100; L. 2 da oltre L. 100 fino a L. 1000; L. 3 da oltre
L. 1000 fino a L. 5000 ecc. ///////////////////////
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Le condizioni generali di questa polizza sono esattamente conformi a quelle dell'esemplare approvato dal Mini-
stero dell'Economia Nazionale tenuto a disposizione degli interessati negli uffici della Cassa Nazionale Infortuni.

Fatto in doppio originale a IVREA il 27 MARZO 1935 XIII E.F.
Il Contraente ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA
(Sigillo) PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
g.b. INFORTUNI SUL LAVORO
IL DIRETTORE DELLA SEDE
(Firma illegibile)
346 – Arti Grafiche Panetto & Petrelli – Spoleto.
Mod. C. A. POLIZZE – (G. 1.) – n. 88
Form. V (50x34) 11-933 – (20.000)


Testo Originale Estratto
Provincia di

Comune di COMUNE DI VILLANOVA

CERTIFICATO DI NASCITA
N. 19

Il sottoscritto certifica che dai registri per gli Atti di Nascita al
N. 19 Parte 1ª dell'anno 1928 esistenti, presso questo
Comune risulta che Petrigat Orazio Urbano Giuseppe

figlio di Alessandro
e della Petrigat Giuseppina
è nato in Villanova addì quattro di novembre
mille novecento sette
Rilasciato il presente Certificato di Nascita in carta libera
per uso lavora

Villanova B. li 31 Maggio 1935 - a. XIII

L'Ufficiale dello Stato Civile


Testo Originale Estratto
CASSA NAZIONALE
DI ASSICURAZIONE
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
(già Cassa Nazionale Infortuni)

IVREA , li 15 - 9 19 34-XII E. F.
SEDE DI IVREA

UFFICIO POLIZZE

Rispa. alla lettera del
N.

Polizza N. 2562"

(da richiamare nella corrispondenza)

Ufficio:

scadrà la polizza

II 1 Ottobre 1934 XII suindicata ed affinchè si possa provvedere tempe-
stivamente alla sua rinnovazione, si rimette qui
accluso il modulo occorrente per la relativa
PROPOSTA, con preghiera di restituirlo a questo
ufficio regolarmente completato, con risposte
chiare e precise alle domande contenute nelle
diverse caselle, datato e firmato.
PER EVITARE RITARDI NELLA EMISSIONE DELLA NUOVA
POLIZZA, SI RACCOMANDA LA MAGGIORE SOLLECITUDINE
NELL'INVIO DI DETTA PROPOSTA.
Si allega anche il modulo per la DICHIARAZIONE
DEI SALARI pagati da riempirsi secondo le istru-
zioni stampate a tergo di esso e da ritornarsi a
questo Ufficio, in conformità al disposto delle
condizioni generali di polizza, ENTRO I 15 GIORNI
SUCCESSIVI ALLA CITATA SCADENZA DEL CONTRATTO.

OGGETTO :
Rinnovazione della Polizza.
Dichiarazione dei salari.

ALLEGATI :
1 Modulo di Proposta d'assicurazione.
1 Modulo per Dichiarazione dei salari.

Indirizzo telegrafico:
CASSA NAZIONALE INFORTUNI

Distinti saluti.

Trattare in ogni lettera un solo argomento
e indicare numero e nominativo della pratica.

IL DIRETTORE DELLA SEDE

326 - Arti Grafiche Panetto & Petrelli - Spoleto.
Mod. C. A. - Polizza (C. L.) n. 68
Form. XII - (22x25) 3.932 - (50.000)