Documenti della Latteria Turnaria Borgo S.Pierre: Statuto, Scheda Individuale e Soci (1947)

statuto latteria del borgo 1947.pdf

Il documento è una raccolta composita che include una 'Scheda Individuale' dettagliata, destinata alla raccolta di dati personali, demografici e professionali con relative avvertenze per la compilazione. La parte principale del documento è costituita dallo Statuto dell'Associazione Latteria Turnaria 'Borgo S.Pierre N° 1', costituita a Saint Pierre e sottoscritta nel 1947. Questo statuto definisce meticolosamente lo scopo (lavorazione comune del latte), la durata, le regole di ammissione e recesso dei soci, gli obblighi di conferimento del latte (qualità, igiene, divieti), le sanzioni per infrazioni (multe, espulsione), la governance interna (commissioni, assemblee, presidente, casaro), la gestione finanziaria e la risoluzione delle controversie. Il documento si conclude con un elenco manoscritto di nomi, probabilmente soci, con annotazioni sulle relazioni familiari e ruoli.

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Testo Originale Estratto
Mod. N. 1.

SCHEDA INDIVIDUALE

Appartenente alla famiglia N. __________

Circondario di __________
Comune di __________
Frazione __________
Sezione __________

AVVERTENZE.

La scheda individuale si deve riempire per
ciascuna persona della famiglia, sia presente che
assente.

Prima di riempire questa scheda leggansi atten-
tamente gli schiarimenti dati in foglio separato.

Per rispondere ai quesiti 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14,
15, 16, 17 e 19 basta sottolineare le parole che ri-
spondono alla condizione dell'individuo.

Al quesito n. 13. Chi non esercita una profes-
sione dica la sua condizione, cioè se è capitalista o
benestante o pensionato o ricoverato o studente o
attendente alle cure domestiche, ecc. Chi è occupato
nell'agricoltura dica se è agricoltore ovvero ortolano,
giardiniere, boscaiuolo, pastore, ecc. Chi è occupato
in un'industria, arte o mestiere, ovvero nei trasporti
o nel commercio, specifichi il genere di produzione
o di traffico.

Roma - Tip. dell'Unione Coop. Editrice


Testo Originale Estratto
1. Cognome, nome e paternità
2. Relazione di parentela o convivenza col capo di famiglia
3. Presente con dimora abituale – occasionale.
4. Assente temporaneamente dalla famiglia – Luogo dove
trovasi l'assente
5. Sesso: maschio – femmina.
6. Anno di nascita...................................... mese....................................
7. Luogo di nascita – Chi è nato nel Regno, dica in quale
Comune
e in quale Provincia
Chi è nato all'estero, dica in quale Stato
8. Chi non è cittadino italiano, dica a quale Stato appartiene
9. Celibe – Nubile – Coniugat.......... – Vedov..........
10. Sa leggere – non sa leggere.
11. Religione. Chi appartiene ad un culto, dica qual'è.............
12. Chi ha intestati al suo nome in catasto o nei ruoli delle imposte
beni immobili, dica se ha terreni – se ha fabbricati.
13. Condizione o professione unica o principale...............................
14. Chi esercita l'agricoltura, dica se conduce o lavora terreni
propri (o della famiglia) ovvero se è fattore – fittaiuolo –
enfiteuta (utilista)–colono o mezzadro–contadino
obbligato–giornaliero (bracciante di campagna).
15. Chi è occupato in un'industria o in un commercio, dica se è
padrone – direttore – capotecnico – impiegato –
commesso – agente – viaggiatore – artigiano in-
dipendente – operaio – facchino – bracciante.
16. L'operaio, e in generale chi esercita un lavoro manuale, dica
se lavora in un opificio o altro locale del padrone, ovvero
nella propria abitazione.
17. L'operaio, artigiano, domestico o bracciante, che sia attual-
mente disoccupato, dica da quanto tempo......................................
.................................................. e se per malattia –
o per altro motivo.
18. Professione od occupazione accessoria........................................
19. È cieco – è sordomuto.


Testo Originale Estratto
ASSOCIAZIONE LATTERIA TURNARIA "BORGO S.PIERRE N° 1"

STATUTO

Capo I°

Disposizioni generali

Nel comune di Saint Pierre si è costituita una

Associazione di Latteria Sociale avente per oggetto

la lavorazione in comune del latte dei propri soci e

dei suoi derivati in conformità al seguente Regolamen

to :

Articolo 1° - Il presente atto di costituzione della

Associazione è stipulato per un periodo di tempo inde
	erminato e la sua dissoluzione non potrà eventualmen

te avvenire se non sia opportunamente deliberata dai

tre quarti almeno dei soci.

Articolo 2° - I diritti dei soci sono inalienabili e

non potranno essere ceduti senza l'autorizzazione del

la Associazione.

Articolo 3° - In caso di decesso del socio, uno solo

degli eredi potrà, ad accettazione della Associazione,

in seguito a dichiarazione conforme da essi fatta al-

la Associazione stessa nel termine di tre mesi dal de-

cesso, sostituire il socio defunto in tutti gli obbli

ghi, diritti e doveri sociali; gli altri eredi che in

tendessero far parte della Associazione, dovranno pre

sentare regolare domanda di emissione, nel termine


Testo Originale Estratto
massimo di anni tre, ma essi eredi rappresenteranno
sempre una unica quota e saranno dispensati dal paga-
mento della tassa di entrata.
Articolo 4° - Nessuna nuova persona potrà essere am-
messa a far parte della Associazione senza il consen-
so dei due terzi dei soci e senza aver versato, alla
Cassa della Associazione una tassa di entrata propor-
zionata ai fondi sociali e che verrà stabilita dalla
Associazione stessa su proposta del Presidente.
L'Associazione si riserva peraltro il
diritto di respingere senz'altro a maggioranza di vo-
ti, l'eventuale domanda d'ammissione di coloro od ere-
di di coloro che notoriamente abbiano danneggiato pre-
cedenti Associazioni consimili od abbiano contravvenu-
to persistentemente alle disposizioni statutarie e
regolamentari delle medesime.
Articolo 5° - Coloro però che terranno in affitto i
beni dei soci della Latteria o che avessero da compe-
rare il fieno prodotto dalle loro terre, saranno am-
messi, ad accettazione dell'Associazione, purchè in
numero non maggiore di due, ad usufruire della Latte-
ria a nome ed in rappresentanza dei soci stessi con
gli stessi diritti e doveri.
Articolo 6° - Coloro che desidereranno di essere am-
messi a far parte della Associazione dovranno farne
domanda, presentata al Presidente, dichiarando d'ave-
re piena conoscenza dell'atto sociale ed obbligandosi
a conformarvisi interamente.
Articolo 7° - Il socio che si ritirerà dalla Associa-
zione, rimanendone così escluso, perderà di conseguen-
za tutti i diritti suoi sulla Associazione e sulle
attività mobiliari ed immobiliari della medesima.
Capo II°
Obblighi dei soci e penalità
Articolo 8° - Ogni socio, a cui è formalmente vietato
di tenere delle capre quando porta il latte alla Latte-
ria, dovrà portare alla Latteria dal giorno della sua
apertura fino alla sua chiusura, mattino e sera alla
ora stabilita dalla Commissione, il latte delle sue
bovine appena munto per essere lavorato in comune
nei locali Sociali.
Qualora non fosse in condizione di avere del latte
da portare, egli pagherà in tal caso un contributo
da stabilirsi dalla Commissione.
Articolo 9° - Ogni socio potrà trattenersi il latte
necessario alla sua famiglia, ma senza poterlo nè ven-
dere nè destinare alla fabbricazione in casa sua di
burro o formaggio di qualunque qualità.
Articolo 10° - Il latte dovrà essere portato in reci-
pienti coperti, perfettamente puliti e destinati uni-
./.


Testo Originale Estratto
camente a tale uso. E' vietato di colare il latte
prima di portarlo alla latteria.
Articolo 11° - Le infrazioni agli articoli 7, 8 e 9
che precedono, debitamente constatate, saranno passibili di una multa pari al valore attuale di Kg. 5,—
(cinque) di fontina e pari al valore di Kg. 10,—
(dieci) di fontina in caso di recidiva.
Articolo 12° - E' severamente vietato di portare il
latte di una mucca comperata o proveniente da fiera
o mercato, o scesa dall'alpe od altrimenti affatica-
ta, prima delle dodici ore trascorse dal suo arrivo
nella stalla. Come pure non dovrà essere portato il
latte di bovine ammalate o che abbiano recentemente
vitellato, ed in questo caso non prima di otto gior-
ni completi dal parto.
A tale effetto ogni socio ha l'obbligo di avvisare
il pesatore od il casaro che ne prenderà nota, di ogni
parto avvenuto. I trasgressori del presente articolo
saranno multati d'un minimo per un valore di Kg. 10,—
(dieci) di fontina ed un massimo del valore di Kg.
20,— (venti) di fontina.ed in più dovranno essere pa-
gati i danni che ne saranno derivati a pregiudizio
di altro socio. In caso di recidiva la multa potrà
essere portata al doppio.
Articolo 13° - Non dovrà essere portato alla Latte-
ria altro latte che quello unicamente di mucca, senza
sottrazione di panna nè aggiunta di acqua o di qual-
siasi altra sostanza, che possa dimagrirlo o recare
danno alla lavorazione dei prodotti.
Articolo 14° - La Commissione esaminerà e controllerà
il latte di ciascun Socio una volta al mese. Nessun
socio potrà per nessun motivo rifiutare la visita ai
suoi domicili ai membri della Commissione, quando que-
sti si presentino per la visita dei recipienti del
latte, onde accertare la loro pulizia o per rendersi
conto della qualità e quantità del latte portato alla
Latteria.
Articolo 15° - I trasgressori ai due precedenti arti-
coli verranno puniti coll'espulsione dalla Associazione e colla confisca dei prodotti a questi appartenen-
ti e giacenti nella Latteria stessa in debita propor-
zione ai danni causati.
Articolo 16° - Tutte le infrazioni non previste dal
presente regolamento, verranno punite secondo la loro
gravità con una multa di L. 500,— (cinquecento) e col-
la sospensione per un anno da Socio e coll'interdizio-
ne per detto termine di portare il latte alla Latteria.
Tutti i trasgressori non potranno inoltre ricoprire
la carica nè di Presidente, nè di membri della Commis-
sione per un tempo da stabilirsi.
./.


Testo Originale Estratto
Articolo 17° - Le penalità di cui agli articoli 11 -
12 e 16 saranno applicate dalla Commissione, dopo sen
tite le giustificazioni dell'interessato.
La penalità dell'espulsione, che comporterà la perdi-
ta di tutti i diritti sulla Associazione e sulle atti
vità mobiliari ed immobiliari della medesima, sarà
pronunciata dalla maggioranza assoluta dei soci convo-
cati in Assemblea generale.
Articolo 18° - Le multe applicate in forza del presen
te atto Sociale, verranno percepite a nome ed a pro-
fitto della Associazione stessa.
Capo III°
Diritti e doveri dei soci
Articolo 19° - Il prodotto del latte apparterrà gior-
nalmente al socio che verrà annotato sul registro a
tal uopo destinato, nella sua qualità di maggior for-
nitore.
Articolo 20° - Ogni socio avrà la facoltà di far ma-
nipolare il latte ed i suoi derivati secondo il suo de
siderio; egli dovrà pertanto uniformarsi, a seconda
delle stagioni alle prescrizioni d'ordine generale
adottate dalla Commissione nell'interesse dell'Asso-
ciazione.
Articolo 21° - I soci non potranno asportare dal ma-
gazzino sociale i loro formaggi o fontine senza il
./.
consenso del Presidente il quale determinerà la quan
tità che ognuno dovrà lasciare a titolo di garanzia
per il pagamento delle spese.
Il burro, il formaggio prodotto dai latticini, i for
maggi destinati a essere mangiati freschi dovranno
essere asportati giornalmente.
Capo IV°
Nomina della Commissione
Articolo 22° - L'esecuzione e la perfetta osservanza
dei patti sociali è demandata ed affidata ad una Com-
missione composta di due Membri, a formare la quale
i soci saranno obbligatoriamente chiamati e tenuti
a succedere ogni anno a turno di ruolo in numero di
tre, secondo l'ordine d'iscrizione nel Registro dei
Soci. Le funzioni della Commissione saranno gratuite.
Articolo 23° - L'Assemblea nominerà annualmente un
Segretario, pagato dalla Associazione, il quale do-
vrà provvedere alla tenuta dei Registri, degli atti
della Associazione e di tutto quanto inerente al fun
zionamento amministrativo di questa.
Il Segretario potrà essere scelto anche tra persone
estranee alla Associazione.
Articolo 24° - Il diritto al voto è personale, però
il padre o la madre che fossero illetterati, potran-
no farsi rappresentare da un membro della propria fa-
./.


Testo Originale Estratto
miglia.
Articolo 25° - I soci delibereranno, salvo i casi al
trimenti specificati, a maggioranza assoluta di voti.
Le deliberazioni non potranno essere valide in prima
convocazione senza l'intervento della metà dei mem-
bri costituenti l'Associazione, in mancanza del nu-
mero legale si procederà negli otto giorni consecuti
vi ad una nuova convocazione, la quale sarà valida
qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 26° - Le deliberazioni verranno firmate dal
Presidente e dai membri della Commissione presenti
alla seduta.
Articolo 27° - In caso di assenza del Presidente ne
assumerà le funzioni il membro più anziano della Com-
missione.
Articolo 28° - Il Presidente nella sua qualità di ca-
po della Associazione, convocherà e presiederà le
assemblee, proporrà quanto si dovrà deliberare sia
dalla Commissione, sia dall'Assemblea dei soci; prov-
vederà all'esecuzione delle deliberazioni prese; sor-
veglierà la tenuta regolare dei Registri, compiendo
tutti quegli atti necessari alla tutela dei diritti
della Associazione stessa.
Articolo 29° - La Commissione rappresenterà l'Asso-
ciazione anche in giudizio, in ogni evenienza, ed
essa avrà il carico d'accertare le multe da infliggersi
in base al presente statuto; di stabilirne l'entità;
di significare le espulsioni deliberate; pronunciare
le confische; provvedere alla nomina del casaro; revo-
care tale nomina e provvedere a tutte le spese previste
ordinarie.
In caso però che si debba adottare misure straordina-
rie o provvedere a modifiche del presente statuto, le
medesime dovranno sempre essere deliberate dall'assem-
blea generale.
Articolo 30° - L'assemblea generale sarà convocata
annualmente in sedute ordinarie:
a)-prima dell'alpeggio per il rinnovo della Commissio
ne e la nomina del Segretario;
b)-la domenica precedente l'apertura della Latteria,
per l'accettazione dei nuovi Soci e per discutere ma
terie d'interesse generale;
c)-dal venti al venticinque maggio per la liquidazio-
ne dei conti dell'annata, pagamento spese relative e
consegna definitiva dei prodotti giacenti nel magazzi
no e di appartenenza dei soci.
In seduta straordinaria ogni qual volta la convocazio
ne dei soci venga richiesta dal Presidente o da un
terzo dei membri dell'Associazione.
Qualora un socio per qualunque motivo chiedesse di


Testo Originale Estratto
richiedere un'assemblea generale dei soci, egli dovrà
versare la somma necessaria per le spese da incontrar
si.

Articolo 31° - Tutti i soci che non interverranno al-
le riunioni saranno passibili di una multa di lire
cinquanta, salvo casi di legittimo impedimento, giu-
stificati.

Capitolo Vo
Del casaro e delle sue attribuzioni

Articolo 32° - Il casaro è sotto gli ordini della
Commissione.

Non potrà rescindere l'impegno assunto prima della
sua scadenza sotto pena del pagamento dei danni, ma
la Commissione, su proposta del Presidente, ove lo
creda necessario, potrà sempre licenziarlo prima del
termine convenuto.

Dovrà essere regolarmente pagato alle date stabilite
di comune accordo.

Articolo 33° - Il casaro curerà la regolare tenuta
dei libri secondo le istruzioni ricevute, annotandovi
mattina e sera, la quantità di latte apportato da
ogni socio.

Articolo 34° - Al ricevimento del latte, il casaro
prima di pesarlo, esaminerà se il latte ed i vasi che
lo contengono sono puliti e se il latte si presenti
./.

quale puro e naturale. Nascendogli il sospetto di al-
terazione o di frode, lo sottoporrà al provino, ed
ove in seguito a questo i sospetti siano confermati,
egli dovrà, prima d'accettare il latte, darne subito
avviso alla Commissione che provvederà opportunamente.

Articolo 35° - Il casaro lavorerà ogni giorno il lat-
te portato alla latteria e ne curerà regolarmente i
prodotti.

Articolo 36° - Non potrà assentarsi nè farsi sostitui-
re da altre persone senza il consenso della Commissio
ne.

Articolo 37° - Egli curerà la scrupolosa pulizia di
tutti gli utensili pel latte e quella dei locali e
dipendenze della Latteria.

Articolo 38° - In caso di negligenza nel suo servizio
sarà per la prima volta richiamato all'ordine dal pre-
sidente o da un membro della Commissione ed in caso
di recidiva potrà essere condannato ad una multa os-
sia ad una ritenuta sul salario nella misura dei dan-
ni arrecati.

In caso di recidiva continuata potrà, su proposta del
Presidente essere licenziato dalla Commissione.

Articolo 39° - L'Associazione provvederà la latteria
d'un provino e d'un termometro.

Articolo 40° - I soci, salvo il caso di furto manife
./.


Testo Originale Estratto
sto, concordano di astenersi dal rivolgersi ai Tribunali ordinari per la soluzione di tutte le questioni che potessero sorgere tra Associazione ed associati, relative agli interessi della Società ed all'osservanza del presente Regolamento; dichiarano fin d'ora di rimettersi alle decisioni e pronuncie che saranno emesse al riguardo dalla Commissione e dall'assemblea generale, salvo in ultima analisi in appello ad un Collegio arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo scelto di comune accordo dagli altri due arbitri nominati dalle parti.
Articolo 41° - Ogni socio promette ed obbliga d'osservare esattamente il presente statuto.
Capo VI° -
Articolo 42° - L'esercizio finanziario sarà annuale e inizierà il giorno dell'apertura della Latteria. Annualmente verrà compilato l'inventario dei fondi sociali ed il Presidente scaduto dovrà darne regolare copia al Presidente entrante.
Articolo 43° - Il provino potrà essere eseguito, quando lo crederanno, due membri soli, cioè o dal Presidente e da un membro della Commissione, o dai due membri della Commissione, e questa potrà essere richiesta anche dal socio che avrà quel giorno la manipolazione del latte.
Articolo 44° - Nessuno potrà asportare nulla appartenente alla Latteria, per qualunque motivo. Il casaro dovrà provvedere all'ottemperanza del presente articolo sotto la sua propria responsabilità.
Articolo 45° - Ogni socio che si asterrà di portare il latte alla Latteria, per l'esercizio pari ad un anno, avendolo portato l'anno precedente, perderà i suoi diritti di manipolare il latte in comune nella latteria stessa e non potrà essere riammesso senza il consenso dei 2/3 dei Soci.
Capo VII° -
Nomina del Presidente
Articolo 46° - La carica di Presidente è obbligatoria, e questi verrà eletto a maggioranza di voti annualmente. La durata della carica è di un anno, e questi non potrà essere rieletto per un periodo di anni cinque. Al Presidente verranno rimborsate tutte le spese da questi incontrate nell'esercizio delle sue funzioni.
Letto, confermato e sottoscritto.
Saint Pierre, 10 Giugno 1947
Persod Luigi
Rosan Cirillo
Garin Fernanda e fratelli [illeggibile]
Annio Giuseppe per Perriod Pietro


Testo Originale Estratto
no - Persod Pacifico
no - Persod Maria
- Bentoz Elena
no - Charmas Secondo
- Masarella Angelo
- Bertoz Virgilio
- Cognani Luigi
- Larvia Ottilio
- Zenoil Arturo
- Bresouval Alfonso e Fratelli sorella
no - Bornaz Dorina
- Bornaz Livia
no - Zale Totioni Sindaco
no - Betroz Benjamino
no - Anghenn e Sorella
- Arnod Morello
- Zale Domos Luccio
- Bentoz Silvis
- Breiller Giovanna
- Fenoil Giustina
- Pellissier Arsenico
- Verroes Mario
- Chenal Oresto
no - Maillet Anna
no - Susinaz Attilio e sorella
- Bresouval Liste Fratello e sorella
- Besgnal Benjamino
- Gilardi Francesco
- Bertoz Luigi
- Ceriano Roberto fratello e sorella
- Gavay Guiseppina
- Bresouval Alberto e fratello
- Therisod Natale
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